Elezioni politiche 2006: Come si vota

<!-- @page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } H1 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: center } H1.western { font-family: "Nimbus Roman No9 L", serif; font-size: 12pt } H1.cjk { font-family: "Andale Sans UI"; font-size: 12pt } H1.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 10pt; so-language: ar-SA; font-weight: medium } P { margin-bottom: 0cm; text-align: justify } P.ctl { font-size: 10pt; so-language: ar-SA } H3 { margin-top: 0cm; margin-bottom: 0cm; text-align: justify } H3.western { font-family: "Nimbus Roman No9 L", serif; font-size: 12pt } H3.cjk { font-family: "Andale Sans UI"; font-size: 12pt } H3.ctl { font-family: "Tahoma"; font-size: 10pt; so-language: ar-SA; font-weight: medium } --> </p> <p align="center">Pubblico tutti i dettagli per capire come funziona il voto delle prossime elezioni politiche e cosa è necessario fare. Leggi l’articolo completo per vedere tutto il testo.<span id="more-615"></span><br /> <font face="Arial, sans-serif">OPERAZIONI DI VOTO</font> </p> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>La tessera elettorale</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">A partire dalle elezioni politiche del 2001 è stata istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che svolge le medesime funzioni del certificato elettorale ma ha validità per 18 consultazioni elettorali. Essa contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, il numero e sede della sezione alla quale l’elettore è assegnato, il collegio e le circoscrizioni nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione. In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall’ufficio elettorale comunale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all’interno della tessera nell’apposito spazio.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">E’ un documento permanente e dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum. Ogni cittadino, per esercitare il diritto di voto, dovrà quindi recarsi al seggio con la tessera elettorale che è già in suo possesso e un documento di identità.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Specifici spazi della tessera sono riservati alla certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, che sarà effettuata mediante apposizione, da parte dello scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione. Qualora la tessera non risulti più utilizzabile in seguito all’esaurimento di tutti gli spazi per la certificazione del diritto di voto, su domanda dell’interessato, il Comune procede al rinnovo della tessera.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">La tessera elettorale verrà consegnata all’indirizzo di residenza a quei cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e a coloro che sono immigrati da un altro comune. La consegna verrà effettuata in busta chiusa a cura del Comune stesso; dell’avvenuta consegna del documento dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dall’intestatario o da persona con lui convivente. Se il cittadino risulta irreperibile viene rilasciato un avviso che lo invita a recarsi presso l’ufficio elettorale comunale per il ritiro della tessera.</font></p> <p align="justify"> <p align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">In caso di <strong>smarrimento o furto</strong>, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">In caso di deterioramento, con conseguente inutilizzabilità, l’ufficio elettorale del Comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell’interessato di apposita domanda e consegna dell’originale deteriorato.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale, l’Ufficio elettorale comunale resta aperto dal lunedì al venerdì antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio della votazione dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">E’ possibile ritirare la tessera elettorale anche dei propri familiari presentandosi all’ufficio elettorale comunale muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell’attestazione rilasciata dal sindaco concernente l’avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell’attestazione di cui all’articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.</font></p> <p align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>OPERAZIONI NEGLI UFFICI DI SEZIONE</strong></font></p> <p align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Identificazione degli elettori</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">L’identificazione degli elettori può avvenire:</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>1 – mediante esibizione di uno dei seguenti documenti</strong></font></p> <ol> <li> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">carta di identità e altri documenti d’identificazione rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, anche scaduti, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno dell’elezione;</font></p> </li> <li> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;</font></p> </li> <li> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale purché munita di fotografia</font></p> </li> </ol> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Queste identificazioni non ammettono contestazioni sull’accertamento dell’identità personale dell’elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all’immagine reale dell’esibitore.</font></p> <p align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>2 – per attestazione di uno dei membri dell’Ufficio o per attestazione un altro elettore del Comune noto all’Ufficio.</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Tale attestazione avviene con l’apposizione di colui che identifica nell’apposita colonna della lista di sezione</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">E’ da considerarsi noto all’Ufficio l’elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell’Ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Se dovesse nascere dissenso fra i membri dell’Ufficio o fra i rappresentanti di lista circa l’accertamento dell’identità dell’elettore spetta al Presidente di decidere.</font></p> <p align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare, nel seggio stesso, anche altri elettori non compresi nelle relative liste:</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> a) coloro che si presentino muniti di una sentenza che li dichiari elettori, ovvero dell’attestazione del Sindaco di ammissione al voto;</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> b) i candidati possono votare in una sezione qualsiasi della circoscrizione dove sono proposti presentando la tessera elettorale;</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> c) i membri del seggio (presidente, segretario, scrutatori), i rappresentanti di lista, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico possono essere ammesse al voto ma limitatamente all’elezione del Consiglio Provinciale o Regionale, anche se non siano elettori del Comune, purché, però siano elettori di altro Comune della Provincia ed in possesso della tessera elettorale;</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> f) i militari gli ufficiali e gli agenti di Polizia di Stato, gli appartenenti al corpo dei VF e le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono ammessi a votare nel Comune in cui si trovano per causa di servizio. Possono quindi esercitare il voto in qualsiasi sezione, in soprannumero rispetto agli elettori iscritti nelle relative liste, e con precedenza su di essi, previa esibizione della tessera elettorale rilasciato dal Comune nelle cui liste sono compresi. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Allo scopo di evitare abusi od irregolarità da parte di elementi estranei alle Forze armate, a Corpi militarmente organizzati per il servizio delle Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono state impartite disposizioni perché i comandati di reparto predispongano un’apposita dichiarazione, da esibire al presidente del seggio, nella quale attestano che il dipendente ……………………………… presta servizio nel …………………….. (reparto) di stanza nel comune di …………………….apponendosi la propri firma ed il bollo del reparto. Per i militari eventualmente distaccati in altra sede per esigenze di ordine pubblico, la dichiarazione porterà, inoltre, l’indicazione del Comune ove sono stati comandati a prestare servizio;</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> g) i marittimi o gli aviatori fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nella sezione se in possesso, oltre che della tessera elettorale, 1) del certificato del comandante del porto o del direttore dell’aeroporto, 2) del certificato del sindaco del comune in cui vota attestante l’avvenuta notifica telegrafica della volontà espressa dal marittimo/aviere di votare in tale comune, al sindaco del comune che ha rilasciato la tessera elettorale;</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> h) gli elettori fisicamente impediti (ciechi, amputati delle mani, gli affetti da paralisi o analogo impedimento di uguale identità) possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di altro elettore liberamente scelto, purché l’uno o l’altro siano iscritti nelle liste elettorali del Comune (v. paragrafo Casi Speciali); </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"> i) gli elettori non deambulanti. Tali elettori, iscritti nelle liste elettorali, di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a rotella, sono ammessi a votare in una sezione elettorale del Comune allestita in una sede priva di barriere architettoniche previa esibizione della tessera elettorale e di un’attestazione medica (da allegare al verbale), rilasciata dall’USL ed attestante l’impedimento (v. paragrafo Casi Speciali).</font></p> <p align="justify"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Attenzione!</strong> Poiché gli elettori sopra indicati non sono iscritti nelle liste elettorali del seggio non sono state autenticate per loro schede; è necessario quindi che, ogni qualvolta che ad un elettore non iscritto siano consegnate schede autenticate, il presidente prelevi altrettante schede dal pacco delle schede residue e le autentichi. Tutti gli elettori aggiunti vengono iscritti, a cura dei presidenti, in calce alla lista degli elettori della sezione; le generalità devono venire riportate nel verbale.</font></p> <h1></h1> <p align="left"> <h1 align="left"><font face="Arial, sans-serif">CASI SPECIALI</font></h1> </p> <p align="left"> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Il seggio speciale </strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">La legislatura prevede che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, oppure luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale per la raccolta del voto degli elettori presenti. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Il seggio speciale è composto da un apposito presidente, nominato dal presidente della Corte d’appello, e da due appositi scrutatori, nominati dalla Commissione elettorale comunale. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta:</font></p> <ul> <li> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">del voto dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto</font></p> </li> <li> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">del voto dei detenuti aventi diritto al voto esistenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva</font></p> </li> <li> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">del voto dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso stessa sezione ospedaliera per esprimere il voto.</font></p> </li> </ul> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">I compiti del seggio speciale cessano, non appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in plichi separati, vengono portate nella sede dell’Ufficio elettorale di sezione, per essere immediatamente immesse nelle urne destinate a custodire, le schede votate. </font></p> <p align="center"> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Elettori fisicamente impediti</strong></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Sono considerati elettori fisicamente impediti: i non vedenti; gli amputati alle mani; gli affetti da paralisi od altro impedimento di analoga gravità.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Detti elettori esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un elettore della propria famiglia, o, in mancanza con l’assistenza di un altro elettore che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché iscritto nelle liste elettorali del Comune.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Quando l’infermità non sia evidente, potrà essere dimostrata con un certificato medico, che dev’essere rilasciato gratuitamente (con esenzione di tasse), dal funzionario medico designato dall’USL. Detto certificato deve attestare che l’infermità fisica impedisce all’elettore che si presenti per esprimere il proprio voto, esibendo la certificazione medica, dovrà senz’altro essere ammesso al voto con l’aiuto di un accompagnatore (L. 271/91). </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Devono inoltre essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell’Interno a norma dell’art. 3 legge 854/1973 quando all’interno del libretto stesso è indicata la categoria “ciechi civili”. In tal caso il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull’effettiva sussistenza dell’impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria, ed il numero di codice che attesta la cecità.</font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif">Spetta invece al presidente del seggio valutare, di volta in volta, l’effettività dell’impedimento, ad esclusione, delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazioni alle mani, paralisi). L’impedimento deve in ogni caso essere riconducibili alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiori; l’ammissione al voto assistito non è consentita per tutte quelle infermità che riguardano la sfera psichica dell’elettore. In sostanza per potersi legittimamente ammettere l’elettore al voto assistito, fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio accerti l’effettiva sussistenza dell’impedimento per la sa evidenza o per diretta conoscenza o notorietà e che indici nel verbale lo specifico motivo dell’ammissione al voto con l’accompagnatore. </font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Poiché però nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido, sulla tessera elettorale dell’accompagnatore all’intero di uno degli spazi per la certificazione del voto è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: Accompagnatore ……………….data ………..sigla del presidente (senza apporre il bollo della sezione). </strong></font></p> <p align="justify"> <h3><font face="Arial, sans-serif">Elettori portatori di handicap</font></h3> </p> <p><font face="Arial, sans-serif"></font><font size="2">L’art. 1 della L. 15/91 stabilisce che, nell’attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche che sono di ostacolo alla partecipazione al voto per gli elettori portatori di handicap fisico, questi ultimi possano votare in altro seggio della medesima circoscrizione o del medesimo comune per le elezioni comunali in cui l’elettore è iscritto, che sia collocata in una sede già esente da barriere architettoniche (arredi accessibili a sedie a ruote e disposti in modo da permettere agli elettori di leggere i manifesti delle liste elettorali, di votare in assoluta segretezza, ovvero di svolgere le funzioni di rappresentante di lista o di componente di seggio artt. 2 e 3 – L. 15/91). Tali sedi andranno segnalate da apposito simbolo e la cabina deve essere predisposta con un secondo piano di scrittura all’altezza di circa 80 cm o di un tavolo munito di ripari per la segretezza del voto.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"></font><font size="2">L’art. 29 della L. 104/92 regola invece il diritto al voto per i portatori di handicap.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"></font><font size="2">Il comma 1) vincola il comune ad organizzare i servizi di trasporto pubblico atti a facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale; il comma 2) obbliga le USL nei tre giorni precedenti l’elezione a garantire la disponibilità ai comuni di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica prevista per gli elettori non deambulanti. Infine il comma 3) del medesimo articolo regola l’accesso in cabina assieme all’elettore handicappato di un accompagnatore. Quest’ultimo deve essere iscritto nelle liste elettorali dell’elettore e non può esercitare tale funzione per più di un elettore con handicap. Al fine del controllo di questo vincolo, il Presidente di seggio appone apposita dichiarazione sulla sua tessera elettorale.(come nel caso precedente)</font></p> </p> <p><font face="Arial, sans-serif"></font><font size="4"><strong>Voto domiciliare.</strong></font></p> <p align="justify"><font face="Arial, sans-serif"><strong>La legge n. 22 del 23 gennaio 2006, </strong>“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche” permette il voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali. Si tratta di elettori affetti da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione. A questi elettori viene data la possibilità di votare presso la loro dimora a tutte le consultazioni elettorali. </font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">I nominativi degli elettori che ne faranno richiesta, saranno comunicati da parte del Comune in una lista aggiunta ai i presidenti delle sezioni elettorali, dove gli stessi elettori hanno dimora. </font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Il voto viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione, con l’assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con il sorteggio e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.</font></p> </p> <p align="left"> <p align="left"> <p align="left"> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>OPERAZIONI DI SCRUTINIO</strong></font></p> <p align="left"> <p><font face="Arial, sans-serif"><strong>Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio</strong></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Le operazioni di scrutinio avranno inizio dopo aver concluso alcuni riscontri (accertamento del numero dei votanti, chiusura e spedizione del plico contenente le liste per la votazione usate nel seggio, ecc.) e dovranno svolgersi senza alcuna interruzione.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">In caso di contemporaneità di elezioni politiche con quelle amministrative queste ultime saranno scrutinate alle ore 14 del martedì successivo il giorno della votazione.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Le schede possono essere toccate solo dai componenti del seggio.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Tutti i casi di contestazione di schede andranno risolti immediatamente e non, come fanno alcuni presidenti di seggio, raggruppandole, alla fine dello spoglio.</font></p> </p> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Principi</strong></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Il voto è libero, segreto e personale e l’elettore ha il diritto a che il suo voto sia, per quanto possibile, considerato valido e quindi conteggiato.</font></p> <p align="left"> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Attenzione! </strong> <strong>Il segno di croce costituisce un unico segno e quindi un voto valido.</strong></font></p> </p> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Casi di nullità</strong></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">La norma recita: <strong>“la validità del voto contenuto nella scheda dev’essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva dell’elettore”</strong>.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Possono verificarsi due diverse specie di nullità: a) nullità del voto; b) nullità della scheda.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"> a) Nullità del voto si ha quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l’intenzione dell’elettore, presenti irregolarità tali da rendere nulla l’espressione del suffragio o, quanto meno, soggetta a contestazioni. E cioè quando:</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"> 1) non sia quella prescritta, non porti la firma dello scrutatore o il bollo della sezione;</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"> 2) presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Quanto ai segni di riconoscimento nel corso dello spoglio dei voti il dubbio più frequente riguarda l’individuazione di segni o scritture che sono possibile segno di riconoscimento dell’elettore e quindi, potenzialmente, manifestazione di un vizio della volontà; in questo caso il voto è nullo perché espresso in violazione del principio di libertà e segretezza del voto.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">E’ chiaro che i segni che possono invalidare il voto sono soltanto quelli apposti dall’elettore, con esclusione, quindi, dei segni tipografici o di altro genere.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"> b) Nullità della scheda si verifica quando l’elettore ha votato in modo tale da rendere impossibile l’identificazione del candidato prescelto. (per alcune elezioni)</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif"> Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo della sezione oppure della firma scrutatore, non portano alcuna espressione di suffragio, né segno o tracce di scrittura.</font></p> </p> <p align="left"><font face="Arial, sans-serif"><strong>Contestazioni</strong></font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del seggio, sentiti gli scrutatori che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante. Di fatto è nelle sezioni che si decide lo scrutinio, poiché solo le schede con voti contestati e provvisoriamente non assegnati verranno riprese in esame dall’ufficio elettorale circoscrizionale che decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sulla assegnazione di quei voti.</font></p> <p><font face="Arial, sans-serif">I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per candidati e, per ogni candidato, a seconda del motivo della contestazione.</font></p> <p align="justify"> <p align="left"> <p align="left"> <br clear="all" /> </div> <!-- [entrybody] --> <div class="entrymeta2"> <div class="tagscats"> <strong>Categorie</strong>: <span title="tags"><a href="http://alessandroronchi.net/cat/forli/" title="Visualizza tutti gli articoli in Forlì" rel="category tag">Forlì</a> </span><br/> <strong>Tags</strong>: <span title="tags"><a href="http://alessandroronchi.net/tag/elezioni/" rel="tag">Elezioni</a>, <a href="http://alessandroronchi.net/tag/verdi/" 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