FAQ Amianto – Cemento Eternit

In questa pagina raccolgo le domande e le risposte relative al problema della bonifica e dello smaltimento dell’Amianto Friabile, Cemento Amianto Eternit.
Tenete presente che queste sono informazioni raccolte sul web, non sono un esperto del settore e non posso essere considerato responsabile per nessuno dei contenuti qui pubblicati.

D: La presenza dell’amianto è sempre indice di pericolo?
R: la presenza di materiali costituiti da amianto non è di per se’ pericolosa.
Se il materiale è in buone condizioni è molto improbabile che rappresenti un rischio per la salute e pertanto è inopportuna la bonifica
Al contrario, quando le superfici di eternit dei capannoni divengono friabili al tatto e iniziano a sfaldarsi, a causa dell’azione di agenti esterni come la pioggia o gli urti, è NECESSARIO e OBBLIGATORIO per legge RIMUOVERLE.
Infatti, in questo caso, si sprigionano particelle di amianto, fibre di amianto, altamente dannose per la salute dei cittadini.

D: Qual’è la procedura per richiedere la verifica del tetto in eternit dell’azienda/capannone dismesso sito vicino alla mia abitazione?
La richiesta di verifica della situazione va inviata al Sindaco del Comune in cui si risiede, che attiverà ARPA per i controlli. ARPA effettuerà un sopralluogo per verificare, utilizzando le indicazioni predisposte dalla Regione, se il tetto sia ancora in buone condizioni o debba essere trattato/sostituito. Se ritenuto necessario (ossia quando non si è sicuri che sia eternit) può essere eseguito un prelievo di materiale. Ecco un fac-simile (fatemi sapere le risposte che ricevete, per fare eventuali migliorie al modello):
Fac Simile Richiesta valutazione coperture eternit cemento-amianto da indirizzare al Sindaco

Chi effettua i controlli per verificare la pericolosità del cemento-amianto eternit?
R: La competenza sui controlli è dell’Azienda USL e della sezione provinciale dell’ARPA competenti per il territorio. Ci si può anche rivolgere a laboratori privati specializzati.

Cosa posso fare se l’AUSL non si attiva alle mie richieste?
R: Nel caso di comprovata pericolosità delle strutture in amianto l’AUSL deve intervenire, altrimenti si può configurare il reato di omissione di atti d’ufficio. Può essere d’aiuto fare una prima diffida anche attraverso le associazioni che trattano questi aspetti, come l’associazione esposti amianto (AEA)

D: Dove trovo la normativa sull’Amianto?
R: Un elenco delle leggi sull’Amianto si trova sul sito del Ministero della Salute: Normativa Amianto. Un altro è disponibile qui: https://www.arpae.it/index.asp?idlivello=110

D: Sono obbligato a rimuovere l’eternit?
I proprietari degli immobili con eternit sono tenuti alla segnalazione all’ASL (articolo 12 della legge 257/1992, comma 5), che provvede ad un censimento dei siti con presenza di amianto e valuta la pericolosità del sito. La rimozione non è sempre necessaria, e i tecnici valuteranno la possibilità di fissare il materiale in modo da renderlo non pericoloso, oppure la necessità di una sua rimozione. Se i materiali sono danneggiati e pericolosi è obbligatoria la bonifica attraverso rimozione o fissaggio, anche in proprietà private. Il costo della rimozione è a carico del proprietario dell’immobile (articolo 12 della legge 257/1992, comma 3)

D: Ho sentito dire che il rischio è solo per chi lavora a contatto con l’amianto
R: I rischi per la salute derivanti dal contatto con l’amianto sono sicuramente molto più elevati per chi lavora a stretto contatto con questo materiale. Questo non significa che sia sottovalutabile il problema anche per chi non ci lavora, per questi motivi:
– per il rischio neoplastico non vi sono teoricamente valori di soglia;
– le fibre inalate nel tempo si accumulano nell’organismo e accrescono progressivamente il rischio (probabilità) di provocare danni (soprattutto gli anfiboli);
– tra la popolazione esposta sono compresi anche i bambini (che eventualmente occupano una scuola con amianto): essi hanno una lunga aspettativa di vita ed hanno perciò più possibilità di sviluppare il tumore;
– l’esposizione “civile” è una esposizione vera poichè normalmente gli occupanti un edificio con amianto non portano mezzi di protezione delle vie respiratorie, a differenza dei professionalmente esposti.

D: Come posso fare per effettuare la bonifica?
R: Esistono tre metodi: la rimozione, l’incapsulamento ed il confinamento. La rimozione deve essere effettuata da personale competente con le adeguate protezioni. L’incapsulamento consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Costi e tempi dell’intervento risultano più contenuti. Non richiede la successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti tossici. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell’edificio del materiale di amianto e dalla conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione. Occorre inoltre verificare periodicamente l’efficacia dell’incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. L’eventuale rimozione di un materiale di amianto precedentemente incapsulato è più complessa, per la difficoltà di bagnare il materiale a causa dell’effetto impermeabilizzante del trattamento. Inoltre, l’incapsulamento può alterare le proprietà antifiamma e fonoassorbenti del rivestimento di amianto. Il confinamento consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree occupate dell’edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all’interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. E’ indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte (ad es. una colonna). Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Il costo è contenuto, se l’intervento non comporta lo spostamento dell’impianto elettrico, termoidraulico, di ventilazione, ecc. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto rimane nell’edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

D: quando bisogna chiamare una ditta specializzata per la rimozione?
R:Quando devono essere rimosse grandi quantità di materiali contenenti amianto (es. tetti di fabbricati con superficie superiore a 30/40 mq , pari ad un peso di circa450 kg , serbatoi per liquidi di dimensioni superiori a 50 litri, coibentazioni di caldaie) o quando le lavorazioni comportano rilevanti rischi infortunistici (esempio: lavori a quote elevate), è necessario chiamare una ditta specializzata.

D: Come si può effettuare la rimozione da soli in modo corretto?
R: Per i pezzi di amianto con superficie inferiore a 30/40 mq e con un peso al di sotto dei 450 kg, si può procedere alla rimozione da soli, e conferire il materiale all’azienda locale che gestisce lo smaltimento (assolutamente vietato usare il bidone della spazzatura!!). Per effettuarla in modo corretto per la salvaguardia della salute e dell’ambiente, occorre tuttavia usare i seguenti accorgimenti:
1) Indossare una tuta “usa e getta” con copricapo, una maschera per polveri di tipo P3, guanti usa e getta e scarpe antiscivolo.
Puoi acquistare questi articoli presso negozi di vernici, ferramenta ed articoli per infortunistica e sicurezza.
2) Riempire una pompa manuale a bassa pressione (es. quella per spruzzare gli antiparassitari nell’orto di casa) con acqua e materiale incapsulante al 20%, aggiungendo qualche goccia di colorante a tinta vivace (es: rosso, blu) per evidenziare le zone trattate. Spruzzare i materiali contenenti amianto con tale soluzione.
Puoi acquistare la pompa manuale ed il colorante presso negozi di bricolage e fai date, ferramenta e negozi di articoli per infortunistica e sicurezza; per i fornitori di materiale incapsulante, consulta le Pagine Gialle alla voce “COLORI, VERNICI E SMALTI. Produzione e Commercio”.
3) Rimuovere i materiali spruzzati facendo attenzione a non romperli o danneggiarli, per evitare la dispersione di fibre di amianto.
4) Depositare i materiali contenenti amianto su un pallet di legno, rivestire con un telo di plastica e sigillare con nastro adesivo da pacchi.
Ogni pacco, che andrà contrassegnato con un’etichetta indicante la presenza di amianto, non potrà superare i 30 kg di peso.
5) Pulire l’area di lavoro:
Per evitare la dispersione di residui e polveri contenenti amianto, anche i teli di plastica utilizzati durante i lavori andranno irrorati con le stesse sostanze impregnanti o incapsulanti prima di essere rimossi; dopodiché, dovranno essere ripiegati, insaccati ed uniti al materiale da smaltire.
Tutte le superfici dell’area di lavoro, compresi i mobili e gli attrezzi utilizzati, andranno accuratamente pulite ad umido. Nel caso di lavori in esterno, il terreno dovrà essere pulito accuratamente da eventuali residui di cemento-amianto.
Durante tutte le operazioni non si deve fumare né mangiare.

ULTERIORI AVVERTENZE
Nel caso in cui i materiali friabili abbiano portato alla creazione di cumuli di fibre o residui filamentosi di amianto nelle grondaie o su altre superfici, è necessario rimuoverli, inumidendoli con acqua fino ad ottenere una poltiglia, che deve essere raccolta con delle spatole all’interno di contenitori a perdere o insaccata in sacchi di plastica a doppio telo (e fermato con nastro adesivo resistente); il tutto va poi consegnato a CIS Spa.
In tutte le operazioni sopra descritte vanno adottate tutte le cautele antinfortunistiche necessarie: ad esempio, usare scale a norme di legge, non andare su coperture non portanti, prive di parapetto, ecc.

D: Esistono incentivi pubblici per la rimozione di cemento-amianto?
R: Che io sappia non esistono contributi statali specifici per la rimozione dell’eternit. E’ possibile, attraverso il conto energia, sfruttare la sostituzione della copertura di cemento-amianto per l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici: in questo caso viene data una percentuale in più di contributi statali, che può permettere di coprire anche le spese di rimozione. Altrimenti si può utilizzare il finanziamento per l’aumento dell’efficienza energetica degli edifici, ed in questo modo far rientrare quella spesa almeno in parte negli incentivi. A livello locale le amministrazioni possono decidere di incentivare queste operazioni, ma solitamente si concretizzano nella riduzione dei costi di conferimento dell’amianto presso i gestori dello smaltimento dei rifiuti pericolosi.

D: Se la rimozione dell’eternit rientra nella ristrutturazione, secondo la finanziaria 2007 saremo poi obbligati ad installare un pannello solare per la produzione di acqua calda sanitaria?

R: La finanziaria 2007 ai commi 387-388 parla di ristrutturazioni: le agevolazioni tributarie sono per il 36% delle spese sostenute e documentate fino ad un max di 48.000 euro per unità immobiliare. Dovrebbero essere recuperabili in 10 anni. Le detrazioni del 55% riguardano solo gli interventi a carattere di risparmio energetico previsti dai commi 344,345,346,347. Penso che la rimozione eternit possa figurare nell’ambito della ristrutturazione, ma che io sappia non ci sono detrazioni specifiche.
Il comma 345 della finanziaria lascerebbe intravedere la possibilità di una detrazione del 55% a patto che si raggiungano determinati requisiti di isolamento termico, ma il successivo decreto applicativo della Finanziaria su edifici (allegato) esclude le coperture parlando solo di pareti verticali e finestre.. Per quanto riguarda gli obblighi il riferimento è il Decreto 311/06, che prevede una serie di obblighi in caso di ristrutturazioni: vedere art.3 per capire in quale categoria rientra la ristrutturazione prevista. Invito tuttavia a consultare l’ufficio edilizia del Comune di riferimento per tutte queste cose, ma soprattutto per quanto concerne gli obblighi, perchè potrebbe ancora (assumendosene la responsabilità ) non richiedere l’applicazione del 311/06. Ed in teoria se il Comune non obbliga a farla, il costruttore non è tenuto (ma invito a verificare appunto).

D: Dove trovo maggiori informazioni?
R: Questi sono i principali link che ho trovato sull’argomento:
ARPAE – Amianto Polveri e Fibre
– AEA – Associazione Esposti Amianto
– AEA – Associazione Esposti Amianto – Sito Nazionale

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