Ogm: Corte Ue, Stato può sospendere vendita

Da vita.it:

Se uno Stato ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio

La semplice presenza di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce la loro immissione in commercio, mediante una procedura semplificata, se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia, se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un simile rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio. Questa la sentenza della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo nella causa che opponeva la Monsanto ed altre imprese attive nel settore della biotecnologia all’Italia per aver vietato l’immissione sul mercato di alcuni prodotti alimentari con granturco geneticamente modificato. Il decreto con cui l’Italia aveva stabilito una sospensione preventiva della commercializzazione e dell’utilizzo di prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato risale al 2000. In seguito a quel provvedimento, Monsanto ed altre aziende del settore hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio ritenendolo contrario al diritto comunitario. Nel 1997 e 1998 le aziende avevano informato la Commissione Ue, nell’ambito di una ”procedura semplificata”, per la quale e’ necessaria solo una notifica all’esecutivo europeo, la loro intenzione di commercializzare prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato, quali la farina. Tra l’altro, Monsanto Europe e altre imprese avevano gia’ ottenuto in Francia e in Gran Bretagna l’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni chicchi di mais Ogm per la sua resistenza a insetti ed erbicidi. In Italia, invece, il governo, dopo aver sentito pareri di diversi organi scientifici, ha avuto dubbi sull’innocuita’ di questi prodotti con la conseguente emissione del decreto del 8 agosto 2000. Nella sua sentenza la Corte Ue, a cui si era rivolto il Tar del Lazio, ricorda che il regolamento comunitario sui nuovi prodotti alimentari ha la finalita’ duplice di garantire il funzionamento del mercato interno di questi prodotti e di tutelare la salute pubblica. Lo stesso regolamento, si sottolinea, ”qualifica come sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti quelli che presentano differenze di composizione, ma che non hanno effetti negativi per la salute”. La Corte rileva inoltre che la ”procedura semplificata” non deve in alcun caso trasformarsi in un indebolimento delle norme di sicurezza che devono essere rispettate dai nuovi alimenti e che talune differenze di composizione di questi ultimi, rispetto a quelli tradizionali, devono essere specificatamente menzionate nell’etichettatura. In virtu’ della cosiddetta ”clausola di salvaguardia”, spiega ancora la Corte Ue, uno Stato membro ”puo’ a titolo preventivo limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio”. La dimostrazione dell’esistenza di rischi per la salute, secondo i giudici del Lussemburgo, puo’ giustificare ”l’adozione di una tale misura, ma in tal caso il rischio non deve essere puramente ipotetico, ne’ risultare fondato su semplici supposizioni non ancora fondate. Lo Stato deve basarsi su indizi precisi e non su ragioni aventi un carattere generico”. Alcuni aspetti di questa vicenda appaiono tuttavia attualmente ormai superati dopo che nel luglio scorso l’ Unione europea ha adottato nuove regole sull’etichettatura e sulla tracciabilita’ degli Ogm.

Ogm: Corte Ue, Stato può sospendere vendita

Un commento su “Ogm: Corte Ue, Stato può sospendere vendita

  1. Adesso la cosa si fa interessante, perchè bisognerà tirare fuori dei dati per dire quali e quanti danni alla salute possono produrre gli OGM.
    Se fatta bene, sarà una discussione da seguire. Se prevarrà il populismo, possiamo lasciar perdere anche subito.

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