Progetto di legge per abolire i certificati verdi agli inceneritori

Daniela Guerra del gruppo dei Verdi Regionale ha presentato un Progetto di Legge alle Camere, in allegato, in cui si intende proporre al Parlamento italiano l’abolizione dei “certificati verdi” per l’energia elettrica ottenuta dalla combustione dei rifiuti.

Come sapete, considerare l’energia elettrica ottenuta dalla combustione dei rifiuti indifferenziati come energia elettrica ottenuta da fonte rinnovabile, è un’ “idea” tutta italiana, mentre la Direttiva europea 2001/77/CE non considera il rifiuto come fonte rinnovabile (se non la sua parte biodegradabile). Ed è solo grazie a questo stratagemma che i gestori degli inceneritori riescono ad ottenere i certificati verdi che gli consentono di affrontare le pesanti spese legate alla gestione di un inceneritore.

Nel progetto di legge si propone di abolire questi incentivi fiscali, di monitorare in continuo le polveri sottili in uscita dai camini degli inceneritori misurando anche le pericolose PM 2,5 e PM 0,5 e si propongono nuovi parametri ambientali e sociali per l’assegnazione dei certificati verdi.

RELAZIONE

La proposta di legge alle Camere “Abrogazione degli incentivi ai termovalorizzatori, campionamento in continuo delle polveri sottili e nanopolveri e introduzione di nuovi parametri ambientali e sociali per l’assegnazione dei certificati verdi” ha come obiettivo principale quello di restituire agli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili una concreta funzione di tutela dell’ambiente, funzione per la quale sono stati previsti a livello europeo. A questo obiettivo si è poi aggiunto quello tutelativo per la salute prevedendo per gli inceneritori il campionamento in continuo delle polveri sottili e nanopolveri.

Gli art.1 e art.2 (commi 1 e 2) prevedono di eliminare gli incentivi alla produzione di energia elettrica ottenuta dall’incenerimento della frazione non biodegradabile dei rifiuti. In linea con la normativa europea, questa proposta di legge non abroga gli incentivi per l’elettricità ottenuta dall’incenerimento della frazione biodegradabile dei rifiuti (biomassa). Gli incentivi (certificati verdi) nati con l’obiettivo di favorire le fonti rinnovabili nel rispetto dell’ambiente e del Protocollo di Kyoto potranno tornare così anche in Italia ad assolvere al loro ruolo originario.

La presente proposta di legge definisce inoltre con chiarezza la non appartenenza della frazione non biodegradabile dei rifiuti alle fonti rinnovabili, abrogando tutti i riferimenti normativi che indicano diversamente (art.2 comma3). La plastica tornerà ad essere considerata quello che è: un prodotto del petrolio, fonte non rinnovabile.

L’art.3 vieta espressamente l’incentivazione a tutte le forme di produzione di energia elettrica e termica dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti.

L’art.4, prevede per gli inceneritori il campionamento in continuo delle poveri sottili e nanopolveri(PM10, PM2,5 e PM0,5) in aggiunta alle polveri totali già previste dal DM 503/97. Questa misura risulta cautelativa per la salute della popolazione che può essere esposta alle emissioni di un inceneritore fino a centinaia di chilometri di distanza.

L’art 5 esprime in modo dettagliato gli obiettivi di tutela ambientale, occupazione locale, coesione sociale e sicurezza dell’approvvigionamento ai quali si ispira la direttiva 2001/77 “sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”.

Il comma a) vincola gli incentivi per la produzione di elettricità da fonti rinnovabili ad una filiera che utilizza in modo marginale le fonti fossili. Le fonti rinnovabili hanno infatti un bilancio di emissioni di CO2 pari a zero e nel caso venissero utilizzate per sostituire fonti fossili comporterebbero una riduzione in assoluto di emissioni di CO2. Ma se nella filiera delle fonti rinnovabili si aggiungono fasi, come ad esempio lunghi trasporti, nei quali viene utilizzato petrolio allora il vantaggio ambientale potrebbe risultare negativo o minimo, tale comunque da non giustificare un incentivo. Il vincolo posto dalla presente legge soddisfa dunque l’obiettivo della direttiva 2001/77 di rendere le fonti energetiche rinnovabili un concreto e importante strumento per il raggiungimento delle finalità del Protocollo di Kyoto.

Il comma b) vincola gli incentivi per la produzione di elettricità da biomassa, eolico e idroelettrico, ad una pianificazione di area vasta degli impianti. Questa pianificazione strategica è necessaria per una razionale valorizzazione delle fonti rinnovabili che il territorio può offrire nel rispetto dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. E’ prevista anche la Valutazione Ambientale Strategica di tali piani per meglio analizzare e valutare gli impatti ambientali cumulativi che si producono nel tempo e nell’area vasta.

Il comma c) richiama un altro obiettivo della direttiva 2001/77, quello dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili per “creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale ed economica e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti”

Daniela Guerra

Proposta di legge alle Camere “Abrogazione degli incentivi ai termovalorizzatori, campionamento in continuo delle polveri sottili e nanopolveri e introduzione di nuovi parametri ambientali e sociali per l’assegnazione dei certificati verdi”

Art. 1

1. All’art. 43, lett. E) della legge 1 marzo 2002 n. 39 le parole “ivi compresa” sono abrogate e sostituite dalla parola “esclusa”.

Art. 2

1. All’art. 17, comma 1, prima frase, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 sono abrogate le parole indicentali “ivi compresa, anche tramite il ricorso a misure promozionali,” e sostituite dalla parola “esclusi”.
2. L’art. 17, comma 1, seconda frase, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è abrogata e sostituita dalla seguente. “Pertanto agli impianti alimentati dai suddetti rifiuti si applicano le disposizioni del presente decreto”.
3. E’ abrogato ogni riferimento normativo e regolamentare che includa o equipari la frazione non biodegradabile dei rifiuti tra le fonti rinnovabili.

Art. 3

1. E’ vietata qualsiasi forma di incentivo, diretto o indiretto e qualsiasi forma di misura promozionale comunque denominati, volta ad incentivare la produzione di energia elettrica, e termica, dalla frazione non biodegradabile dei rifiuti.

Art. 4

1. Nell’Allegato 1, lettera C), comma 2 del DM 19 luglio 1997 n. 503 aggiungere dopo la parola “nonché” le parole “le polveri PM 10, PM 2.5, PM 0.5,”
2. Nell’Allegato 2, lettera C), comma 2 del DM 19 luglio 1997 n. 503 aggiungere dopo la parola “nonché” le parole “le polveri PM 10, PM 2.5, PM 0.5,”

Art. 5

1. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono vincolati al rispetto di parametri ambientali e sociali:
1. L’impiego di fonti fossili nelle fasi di approvvigionamento, trasformazione, movimentazione e trasporto della fonte rinnovabile e di esercizio degli impianti, può incidere sulle emissioni di anidride carbonica nella misura massima del 6% di quella evitata con la produzione di energia da fonte rinnovabile.
2. Gli impianti a biomasse, eolici e idroelettrici devono rientrare in una pianificazione strategica di area vasta sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.
3. L’approvvigionamento e l’utilizzo delle fonti rinnovabili deve avere ricadute economiche ed occupazionali locali.

Progetto di legge per abolire i certificati verdi agli inceneritori

5 commenti su “Progetto di legge per abolire i certificati verdi agli inceneritori

  1. Alessandro, riusciresti brevemente a spiegare la “eco-razio” di questo passaggio: “questa proposta di legge non abroga gli incentivi per l’elettricità ottenuta dall’incenerimento della frazione biodegradabile dei rifiuti (biomassa)”?
    Perchè a naso mi verrebbe da pensare che che le biomasse incenerite comunque producano gas serra, sottraendole magari alla filiera del compostaggio. Che dici?

    Ciao, fabio

  2. Hai ragione, però quella frase ha un senso preciso. Si vuole riportare la situazione italiana in linea con la normativa europea.

    Chiaramente la soluzione migliore per la biomassa è il compostaggio e comunque un trattamento a freddo, ma questo non è previsto dalle norme europee. Infatti un altro problema è quello di abolire gli incentivi ai grandi impianti di incenerimento delle biomasse, perché in tutt’Italia stanno proponendo impianti da decine di megawatt che non riescono a sostenersi con la produzione locale e quindi devono importare materiale da lontano, spesso pure dall’estero.

  3. L’articolo 4 fa riferimento alle emissioni di nanopolveri. La legge dovrebbe rendere obbligatorio il monitoraggio delle emissioni di nanopolveri fino alle dimensioni attualmente “rilevabili”. I miscroscopi “a scansione ambientale” oggi pare che riescano a monitorare fino a PM0,01 – vedi http://www.nanodiagnostics.it – E’ evidente che dato che la maggiore pericolosità delle particelle deriva proprio dalla minore dimensione, non si può non includere nella attuale proposta di legge il monitoraggio obbligatorio e continuo delle emissioni fino a PM0,01 – ancora più dannose delle PM0,5 e più numerose. Dato, poi, che non credo si possano costruire filtri adatti a tali dimensioni (almeno adesso) va da sè che la costruzione degli impianti di incenerimento dovrebbe essere attualmente sospesa ovunque e gli attuali impianti in funzione dovrebbero fermarsi fino a che non risulti possibile un adeguamento alle future auspicate norme.

    Grazie per l’impegno profuso in questa proposta di legge.

    Cosa possiamo fare in Sicilia per appoggiarla? esiste la possibilità di raccogliere firme per lo specifico? Potrebbe informarmi?
    Grazie

    Massimo Merighi
    http://www.consumointelligente.it
    http://www.bispensiero.it

    —————–
    Correzione dell’articolo

    1. Nell’Allegato 1, lettera C), comma 2 del DM 19 luglio 1997 n. 503 aggiungere dopo la parola “nonché” le parole “le polveri PM 10, PM 2.5, PM 0.5, PM0.01”
    2. Nell’Allegato 2, lettera C), comma 2 del DM 19 luglio 1997 n. 503 aggiungere dopo la parola “nonché” le parole “le polveri PM 10, PM 2.5, PM 0.5, PM0.01”

  4. Probabilmente partirà una raccolta di firme. Appena avrò questa informazione la comunicherò immediatamente sia con una aggiunta a questo articolo sia con un nuovo articolo.

  5. Solamente due chiarimenti che vorrei aggiungere ai commenti di cui sopra:

    1. la biomassa, se biodegradata (ovvero compostata), produce piu’ gas serra della sua combustione. Comunque la CO2 prodotta dalla combustione di biomassa e’ considerata neutra in quanto verra’ riassorbita dal ciclo naturale. Quindi secondo me líncentivo alla frazione biodegradabile e’ ragionevole.

    2. le nanoparticelle non esistono solo a causa di inceneritori ma sono prodotte da tutte le attivita’ umane e naturali (es. motori delle maccchine). Vi consiglio questa lettura la quale dimostra che la pericolosita’ delle nanoparticelle da inceneritore e’sopravalutata rispetto a tante altre fonti comunemente presenti, di cui nessuno parla mai.
    “..un’ora di inceneritore produce una quantità di nanopolveri pari a quella prodotta in un’ora da un’auto diesel senza filtro antiparticolato che viaggia in autostrada”
    see: http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=10097

    Comunque sia, meno rifiuti si produce, meglio e’ per tutti!!

I commenti sono chiusi.

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