Inceneritore di Hera: L’interpretazione delle norme non spetta al proponente

Hera nel suo comunicato di oggi afferma che la scadenza della Valutazione di Impatto Ambientale non inficia la realizzazione dei lavori, in quanto ha ricevuto il permesso a costruire solo nel 2005.
Questa versione del proponente del progetto non stupisce, ma deve allarmarci: se anche la Provincia fosse della stessa opinione
significherebbe che con il suo operato permette la costruzione dell’inceneritore senza legami con la valutazione di
impatto ambientale, concedendo al gestore via libera alla realizzazione dell’opera senza il rispetto delle prescrizioni imposte.

Per fortuna la legge regionale 9/99 è chiara: la VIA comprende e sostituisce tutte le concessioni e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto in base alla normativa, non il contrario.
Rimaniamo allibiti leggendo che Hera avrebbe chiesto la proroga della scadenza della VIA, in ritardo, solo a scopo cautelativo. Se è necessaria, come riteniamo, allora è troppo tardi, se non lo è non si capisce il motivo della sua richiesta di proroga.
A questo punto la Giunta Provinciale non dia la sua proroga e non cerchi scappatoie per concedere il rinnovo, che come giustamente affermato è giuridicamente impossibile, a maggior ragione dal momento che lo stesso proponente afferma la sua completa inutilità.
Del resto, giustamente, l’assessore Moretti parla alla stampa già di riavvio della procedura, evidentemente dopo un approfondito esame delle norme.
Chiediamo inoltre che la Giunta provinciale si esprima sulla possibilità di costruire in assenza di VIA: certamente noi faremo il possibile per evitare che si lasci che sia ancora una volta il proponente dei progetti a valutare i suoi obblighi normativi, anzichè farli rispettare secondo i severi controlli richiesti dalla legge.

Inceneritore di Hera: L’interpretazione delle norme non spetta al proponente

6 commenti su “Inceneritore di Hera: L’interpretazione delle norme non spetta al proponente

  1. Le probabilità che avvengano strane magie aumentano con il diminuire dell’interesse della città.
    Occorre a mio parere tenere alto il livello di attenzione su tutti i mezzi a nostra disposizione.

  2. il modo migliore:
    10/15 modelle in bikini dalle 8 alle 20 nella strada dell’inceneritore, con dei cartelli che spiegano l’accaduto.

    eh eh…

  3. In realtà se veramente ci fossero ragazze disponibili a sfilare in bikini a Dicembre, sicuramente faremmo il pieno di attenzione.

  4. Ciao, scusa per il ritardo nella risposta ma ero in giro per tribunali.
    Comunque grazie per l’allegato inviatomi; ho trovato una sentenza in merito(altre sono simili), che stabilisce come il termine di efficacia di una concessione edilizia (ex art. 44 D.P.R.n.380) che per la legge regionale n.9/99 é sostituita e ricompresa dalla Via, é automatico e non occorre, ai fini della responsabilità penale, alcun procedimento amministrativo di decadenza, cosicché, eventuali lavori successivi, si avrebbero come privi di concessione – i responsabili, indagati – il cantiere sequestrato.

    “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per la esecuzione di lavori con provvedimento autorizzatorio scaduto, non è richiesta la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire, quale effetto del decorso di un anno per l’inizio dei lavori o di tre anni per il loro completamento, da parte dell’autorità amministrativa, atteso che la necessità di un atto formale di decadenza riguarda le condizioni per l’esercizio dei poteri sanzionatori amministrativi, ma non per la insorgenza della responsabilità penale del titolare del provvedimento decaduto ope legis.
    Cass. pen. Sez. III, 20-09-2005, n. 539 (rv. 233002) Aquilanti e altri”. –

    Infatti, secondo l’art. 15 del suddetto D.P.R. n.380/01, i termini iniziali e finali per lo svolgimento dei lavori di cui alla concessione dovrebbero essere “decadenziali”.

    Infine ribadisco che, pur trovandoci di fronte a riferimenti normativi diversi (Via invece che 380/01), qualiasi normativa regionale non può completamente derogare a precetti penali nazionali.

I commenti sono chiusi.

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