Sergejs Gromovs è finalmente libero

Da mesi aspettavamo quasta notizia: Sergejs Gromovs è finalmente libero. In attesa dei dettagli sulla vicenda, desidero ringraziare tutti coloro che in questi mesi si sono mobilitati per aiutarlo, anche attraverso le email partite da questo sito e da quelli dei suoi colleghi amanti degli scacchi.
Un grazie particolare a Sauro Turroni, che in questi mesi si è preoccupato e ci ha tenuti aggiornati delle ultime vicende che lo riguardavano.

Qui trovate gli altri articoli sulla vicenda:
Salviamo Sergejs Gromovs
Aggiornamenti su Sergejs Gromovs

Vi allego anche l’ultima interrogazione presentata un mese fa in Parlamento, a Firma De Petris (Verdi), Bulgarelli (Verdi), Caruso (AN).

Atto n. 4-03016

Pubblicato il 9 novembre 2007
Seduta n. 247

DE PETRIS , BULGARELLI , CARUSO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un’ipotesi di reato di furto di modesta gravità;

il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;

in Italia il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;

nel dicembre 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;

con decreto del Ministro della giustizia 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l’estradizione del cittadino lettone;

incarcerato il Gromovs nella Casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un’ampia mobilitazione promossa dal quotidiano “Il Resto del Carlino” e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto in Italia;

anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro disponeva, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;

l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;

la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;

in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione;

l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l’estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;

il 18 giugno 2007 il Ministero richiedeva alla Corte d’appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;

la misura veniva disposta il 26 giugno 2007, mentre l’arresto è avvenuto il 9 settembre;

la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);

il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs;

è stato pertanto già notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;

tale nuova circostanza consente al Ministro di disporre – come già è avvenuto nel 2002 – misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale e dell’art. 19 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, e quindi i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la legge italiana (articolo 157 e seguienti del codice penale);

ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione, “l’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, non ritenga di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex art. 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale per il quale il procuratore della giustizia di Forlì ha comunicato in data 5 ottobre 2007 la conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del c.p.p., nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi;

per quale motivo il magistrato addetto all’Ufficio II del Ministero invece di attenersi a quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di Forlì ha immediatamente inviato a tutte le amministrazioni competenti un telefax urgentissimo nel quale si afferma invece che il medesimo Procuratore avrebbe comunicato “che devono considerarsi soddisfatte le esigenze investigative relative al provvedimento n. 5084/07/21” ignorando deliberatamente quanto la legge e il codice contemplano, allorché le indagini sono terminate, e consentono all’indagato di mettere in atto a propria difesa;

per quale motivo gli uffici del Ministero, nell’istruire il provvedimento ministeriale con il quale è stato richiesto alla Corte d’appello di disporre la cattura di Gromovs, hanno omesso di verificare che il reato di furto compiuto nel 1994 è prescritto;

se il Ministro non ritenga di esercitare il diritto dovere di autotutela, disponendo la revoca del provvedimento in parola, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana e che la prescrizione risulta chiaramente dalla documentazione in possesso del Ministero ed in particolare dell’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale;

per quale motivo non ritenga di dover dare continuità all’azione amministrativa e quindi di non modificare l’applicazione della legge secondo le circostanze, assumendo le medesime determinazioni prese con provvedimento del 10 dicembre 2002 con il quale “era sospesa la consegna di S. Gromovs affinché egli potesse essere giudicato per i reati di sostituzione di persona e di uso di atto falso nel procedimento penale n. 6479/01 RG mod 21, Procura della Repubblica” secondo quanto da egli stesso rappresentato nella richiesta alla Corte d’appello in data 18 giugno 2007 rif. n. EP 753/2001/AR , atteso che S.Gromovs si trova nelle medesima situazione processuale del 2002, dovendo egli essere, ora come allora, giudicato per i medesimi reati;

se non ritenga un proprio preciso dovere assicurare e garantire i diritti costituzionali previsti per ogni persona dall’art. 24 della Carta Costituzionale che recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

se non ritenga infine di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell’art. 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza.

Sergejs Gromovs è finalmente libero

3 commenti su “Sergejs Gromovs è finalmente libero

  1. caro Ale,
    sembrerà impossibile ma il sen. Caruso, che di nome fa Antonino, è un parlamentare di AN, nella scorsa legislatura era il presidente della commissione giustizia del Senato.
    E’ vero che ormai siamo nella Sinistra L’Arcobaleno ma questa volta il “compagno” Caruso non c’entra.
    ciao
    sauro

  2. Sono contento per lui … magari lo spazio che ha lasciato libero lo dedichiamo veramente a chi ci dovrebbe stare … avrei diverse ideucce in proposito!!!

    Saluti radiosi

I commenti sono chiusi.

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