Sugli stalli a pagamento e la sentenza della Cassazione

IN MERITO ALLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA SOSTA NEGLI STALLI A PAGAMENTO
Dichiarazione del Comandante della Polizia Municipale di Forlì

In merito alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 116/07 del 9 gennaio 2007, riguardante la sosta negli stalli a pagamento, sentenza che, come tutte, deve essere letta integralmente in quanto costituisce un giudizio su un caso singolo, è necessario fornire i dovuti chiarimenti sulla situazione esistente nella città di Forlì. L’art. 7, comma 8, del Codice della Strada, prevede che, qualora il Comune istituisca aree nelle quali la sosta è soggetta a pagamento, “su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”.
Nel Comune di Quartu S. Elena (CA) cui la sentenza si riferisce, non vi era, o comunque non è stato prodotto in giudizio, alcun atto dal quale risultasse la classificazione come zona “A” del luogo interessato dalla sosta a pagamento; si legge, infatti nella motivazione della sentenza: ”perché il Comune non aveva mai definito tale l’area in questione né aveva prodotto documentazione dalla quale risultasse che le strade di cui si trattava rientrassero in agglomerati urbani di particolare valore storico o di particolare pregio ambientale”.
Nel Comune di Forlì, al contrario, tutto il centro storico, ovvero per intenderci, la zona all’interno dei viali di circonvallazione nella quale è operante la sosta a pagamento, e non solo la Z.T.L., è classificata nel Piano Regolatore come zona “A” e, pertanto, come precisato anche in occasione di una interrogazione consiliare, gode della deroga prevista dal citato articolo del C.d.S..
Anche la zona recentemente sottoposta a pagamento in Via Seganti, pur non rientrando tra le zone “A”, rispetta la vigente normativa in quanto vede la presenza di zone a sosta libera nelle immediate adiacenze.
Al fine di evitare ai cittadini false aspettative e il rischio di vedere maggiorata la sanzione in caso di omesso pagamento o di ricorso non accolto, si invitano gli interessati ad acquisire le opportune informazioni anche interpellando i nostri uffici che, come sempre, sono a disposizione per ogni chiarimento.

Il Comandante Giorgio Morrone

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