Sulla validità delle firme di Grillo

Leggo che probabilmente le firme raccolte oggi e nei prossimi giorni per i tre quesiti referendari saranno dichiarate nulle, per effetto della legge n.352/1970:

Art 31: «Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime».

Quello che mi chiedo è il motivo per il quale si è deciso di esporsi al rischio dell’annullamento prima di una verifica attenta delle norme, allo scopo di scongiurarlo. Se questo accadesse sarebbe di una ingenuità disarmante, e l’eventuale tentativo di darne la colpa a presunti complotti (come mi è parso di capire dal video di Torino) sarebbe piuttosto ridicolo.

Se qualcuno ne sa qualcosa di più mi aiuti a capire.

Sulla validità delle firme di Grillo

2 commenti su “Sulla validità delle firme di Grillo

  1. Preso dai commenti del sito di beppegrillo:
    inizio citazione —->

    ANALISI DIRITTO COSTITUZIONALE SUI REFERENDUM

    31. – Non può essere depositata richiesta di referendum nell’anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione di una delle Camere medesime.
    ————
    a) la richiesta delle firme è stata regolarmente depositata dal comitato promotore il 22 febbraio 2008 ed è stata pubblicata dalla gazzetta ufficiale .Non confondiamo il deposito della richiesta con il deposito delle firme
    b) comizi elettorali ; si intende la data delle elezioni 13-14 Aprile
    c) la data dell’inizio raccolta firme del 25 Aprile E’ LEGITTIMA e puo’ durare per un trimestre temporale non interrotto e per 3 mesi consecutivi 25 APRILE-25 LUGLIO e comunque nel periodo 1-01 – 30 settembre .
    N.B : L’ART.31 VIETA IL DEPOSITO DELLE FIRME RACCOLTE ENTRO I 6 MESI DALLE ELEZIONI -NON LA RACCOLTA !!! chiaro ?
    Superati gli scogli di legittimità costituzionale abbiamo due problemini :
    1) quando depositare le nostre firme
    2) QUANDO SI POTRA’ VOTARE
    ora ritorna a palla l’art.31 che vieta il deposito delle firme nei 6 mesi successivi le elezioni = 14 ottobre 2008 ; ma il deposito secondo la legge n. 352 del ’70 dice che questo deposito si deve effettuare fra gennaio e settembre 2009.
    A questo si aggiunge il primo controllo di legittimità cassazione e si arriva al 31-10-2009
    Poi il tutto passa al vaglio di ammissibilità della corte costituzionale e si arriva al 10 febbraio 2010 .
    La legge 352 del ’70 stabilisce che si puo’ votare la domenica fra il 15 APRILE-15 GIUGNO –
    QUINDI SI VOTERA’ TRA IL 15-04 E 15-06 DEL 2010
    Ricapitolando :
    raccolta firme : leggittima
    deposito firme : legittimo
    voto ( superato il vaglio cassazione e corte costituzionale ) rischio temporale di arrivare ad aprile 2010.

    Tinazzi
    ————————————————
    Ma se i referendum sono abrogativi, che c…. c’entra il voto?

    <— fine citazione.

    Ciao.

    Giuliano

  2. Ricapitolando, il problema pare sia nel deposito.
    C’è una scadenza oltre la quale non si possono depositare le firme, una volta raccolte?
    Non mi pare si possano tenere in un cassetto, dovrebbero essere depositate entro il termine della raccolta, o sbaglio?
    Se fosse così, andrebbero depositate tre mesi dopo l’inizio, e questo sarebbe incompatibile con i 6 mesi dalle elezioni.

    Questo problema chiaramente non esiste se le firme possono rimanere in un cassetto per mesi, ma mi pare strano…

I commenti sono chiusi.

Torna su