Una nuova legge oscena sul CopyRight

Leggo sul blog di Anna Masera che il 21 Dicembre è stata approvata una legge che permette a tutti i Comuni di far valere i propri diritti di CopyRight per le immagini della città, compresi gli usi non commerciali.

Così il Colosseo non sarà più di tutti, chi pubblicherà le foto delle proprie vacanze dovrà pagare i diritti d’autore. In millenni di storia nessuno era mai riuscito ad immaginare di far pagare per le riproduzioni visive di luoghi pubblici.

La direzione è sempre la stessa, oscena: pene più severe per chi copia un cd o fa una foto di quelle che deve pagare chi falsifica bilanci.

Una nuova legge oscena sul CopyRight

9 commenti su “Una nuova legge oscena sul CopyRight

  1. La museruola ai blog non riuscivano a metterla e così almeno li rendono più scialbi senza foto … ma … per il momento torno a falsificare il bilancio famigliare … poi riaccenderò la macchinina fotografica :-)

    Saluti radiosi

  2. non ci credo. voglio leggere la legge.

    Anche fosse vera, sarebbe inapplicabile.

  3. E’ vero, in questo campo c’è sempre da temere qualcosa ma non mi pare il caso di drammatizzare. Già il meccanismo della legge Urbani aveva suscitato aspre critiche e prouccupazioni: una recente risposta a un’interpellenza alla Camera ha chiarito che _ come buon senso vuole _ gli utilizzi personali e comunque non commerciali non ricadono sotto la mannaia del diritto d’autore.
    E’ bene essere guardinghi ma senza esagerare in catastrofismi

  4. Condivido la tua tranquillità solo in parte, Emanuele.

    E’ vero che l’inapplicabilità di queste leggi ci tutela nella vita privata, però questo atteggiamento leggero su questioni così importanti ha altri retroscena.

    La legge Urbani è una legge oscena. In Italia chi scarica un pezzo solo da internet rischia fino a 4 anni di carcere. Questo è il significato della parola “trarre profitto” al posto di “scopo di lucro”. Il problema è che il profitto ha un significato giuridico, che questa legge non ha cambiato.

    La stessa proposta fatta qualche mese fa sui prodotti editoriali su web, sempre inapplicabile, era fatta con i piedi.

    Scrissi che la sua inapplicabilità ci tutelava, e lo credo ancora.

    Il punto è che chi scrive queste leggi è incompetente in materia, oppure è in malafede.

    Non so quale delle due sia peggio, sinceramente.
    Come a suo tempo, non sono allarmato, però sono preoccupato.

    Perché come ricaduta minima fanno perdere tempo a qualcuno.

    Inoltre sono leggi che possono essere utilizzate per punire solo una fetta ristretta di utenti, come i casi degli Stati Uniti dove sono stati selezionati pochi casi da colpire a scopo dimostrativo, come deterrente.

    Credo che tutto questo sia la conseguenza di avere una classe che legifera che non sa nemmeno cosa sia internet e ne parla per sentito dire. Nell’anno del superamento rispetto alla televisione mi pare un po’ anacronistico.

  5. Terribilmente oscena.
    Sto meditando di cambiare paese.
    Sembra che ci stiamo spingendo sempre piu verso un regime totalitario.
    Cercherò di perfezionare il mio inglese.
    Qui o facciamo qualcosa o si va via!
    Perchè qui le idee vengono vanificate sul nascere.
    Perchè qui, o sei grosso o hai le conoscenze giuste o hai già i soldi altrimenti difficilmente arrivi lontano… anche se sei bravo.
    Potete darmi un link a questa legge? Che me la spulcio bene… thanks

  6. Sul blog di Anna Masera che ho citato trovi tutti i riferimenti.

  7. Per il momento ho letto la legge a brandelli qui e la da varie fonti ma a prima vista mi sembrerebbe che addirittura c’è un’allargamento di possibilità e non trovo riferimento alla “legge che permette a tutti i Comuni di far valere i propri diritti di CopyRight per le immagini della citta’, compresi gli usi non commerciali”:

    “È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (…) sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.”

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