CAPO I
FINALITA'
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna in attuazione del Decreto del
Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e ai sensi della Legge 6 agosto 1990, n.
223, stabilisce con la presente legge le norme per perseguire in via prioritaria la
prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico coordinandole con le scelte della pianificazione
territoriale e urbanistica.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge detta norme per la
localizzazione delle emittenti radio, di quelle televisive, degli impianti fissi per la
telefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici per il rispetto dei valori di cautela
fissati nella normativa statale e per il perseguimento degli obiettivi di qualità.
3. Le Province e i Comuni nell'esercizio delle loro competenze e della
pianificazione territoriale e urbanistica perseguono obiettivi di qualità al fine di
minimizzare l'esposizione delle popolazioni ai campi elettromagnetici.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli
apparati del Ministero degli Interni, delle Forze Armate, della Guardia di Finanza, del
Corpo Forestale e della Polizia Municipale, nonché della Protezione Civile e dei Servizi
di emergenza sanitaria.
2. Gli apparati dei radioamatori regolati dal D.P.R. 5 agosto 1966, n.
1214 saranno disciplinati con apposito regolamento della Regione, nel rispetto delle
disposizioni di cui al DM n. 381 del 1998, entro centoventi giorni dallapprovazione
della presente legge.
CAPO II
IMPIANTI FISSI PER L'EMITTENZA RADIO E TELEVISIVA
Art. 3
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva
1. La Provincia si dota di un Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle
frequenze radiotelevisive e nel rispetto dei limiti e dei valori di cui al D.M. n. 381 del
1998.
2. Il Piano è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e approvato con le procedure previste per il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP) dalla legislazione regionale vigente. Detto Piano può
essere contenuto nel PTCP.
3. Sino all'attuazione delle previsioni del Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, il Piano provinciale, per
garantire la fruizione del servizio da parte dei cittadini e fermo restando il rispetto
dei limiti di esposizione per la tutela della salute, può motivatamente e temporaneamente
prevedere la permanenza degli impianti radio nelle aree di cui al comma 1 dell'art. 4.
Art. 4
Divieto di localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Le localizzazioni di impianti per l'emittenza radio e televisiva
sono vietate in ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale
o a servizi collettivi e in una fascia di rispetto definita ai sensi dei commi 5 e 7
dell'art. A-23 dell'allegato della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e sulla base di una direttiva
regionale adottata nel rispetto della normativa statale in materia di tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana. Sono altresì vietate le localizzazioni
nei parchi urbani, in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche
e sportive nonché nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi
della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.
2. Le installazioni di impianti sono altresì vietate su edifici:
a) scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;
b) vincolati ai sensi della normativa vigente;
c) classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;
d) di pregio storico, culturale e testimoniale.
3. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la collocazione di
insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi nel territorio
urbanizzabile rientrante nella fascia di rispetto di cui al comma 1.
Art. 5
Pianificazione comunale
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle
opere pubbliche, adeguano la Pianificazione Urbanistica Comunale ai Piani provinciali di
cui all'art. 3, ai sensi della legislazione regionale vigente in materia.
2. Il Comune acquisisce o, se del caso, occupa d'urgenza ed espropria
le aree a tal fine individuate dalla pianificazione urbanistica assegnandole in diritto di
superficie ai gestori degli impianti, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 223 del 1990.
Art. 6
Funzione dei Comuni
1. Gli impianti per l'emittenza radio e televisiva devono essere
autorizzati.
2. Il Comune, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e l'ambiente (ARPA) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) con le
modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44, autorizza l'installazione
degli impianti per l'emittenza radio e televisiva nel rispetto dei limiti di esposizione
ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e
tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio, in conformità con
la Pianificazione Urbanistica Comunale aggiornata ai sensi della presente legge.
3. Il Comune entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge fissa il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in conformità
con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 21.
4. Prima dell'approvazione del Piano provinciale di localizzazione
dell'emittenza radio e televisiva e sino al suo recepimento nella Pianificazione
Urbanistica Comunale, il Comune autorizza l'impianto su parere favorevole del Comitato
Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva di cui all'art. 20.
5. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i
gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui
rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono
definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 7
Risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva
1. Gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva devono
essere autorizzati e adeguati alle norme della presente legge. L'adeguamento è realizzato
con i Piani di risanamento che prevedono la riconduzione a conformità nel rispetto dei
limiti di esposizione di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e/o la
delocalizzazione.
2. I gestori di impianti esistenti entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge richiedono l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 6
ovvero presentano il Piano di risanamento contenente modalità e tempi di riconduzione a
conformità dell'impianto.
3. Per la delocalizzazione degli impianti i gestori presentano al
Comune, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di cui all'art. 3, specifici Piani di
risanamento con le modalità e i tempi di intervento.
4. I Piani di risanamento di cui ai commi 2 e 3 sono approvati dal
Comune sentita la Provincia interessata e acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le
modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti in
detti Piani possono essere dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
L'approvazione del Piano di risanamento ricomprende l'autorizzazione di cui al comma 3
dell'art. 6.
5. La delocalizzazione deve essere effettuata nelle aree previste dal
Piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva. La delocalizzazione
deve essere completata entro sei mesi dall'approvazione del Piano di risanamento.
6. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai
limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune
entro trenta giorni dalla loro realizzazione. L'adeguamento ai limiti deve essere
effettuato in ogni caso entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE
Art. 8
Autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti fissi di telefonia mobile devono essere
autorizzati.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, di norma, a seguito
della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma
annuale delle installazioni fisse da realizzare. Il Programma è corredato dalla
localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi
elettromagnetici redatta ai sensi del comma 9.
3. Il Comune, con le modalità previste dal proprio ordinamento, dà
notizia alla cittadinanza dell'avvenuta presentazione del Programma fissando un termine
per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o
privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.
4. Il Comune, acquisito il parere dell'ARPA e dell'AUSL con le
modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995, autorizza l'installazione degli
impianti previsti nel Programma o parte di essi nel rispetto dei limiti di esposizione ai
campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e delle
disposizioni di cui all'art. 9 e tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul
territorio.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla
presentazione del Programma e contiene le deduzioni in ordine alle osservazioni presentate
dai soggetti di cui al comma 3.
6. In casi particolari singole installazioni di impianti fissi di
telefonia mobile possono essere autorizzate nel rispetto delle procedure di informazione
di cui al comma 3 e con le modalità di cui al comma 4. Il Comune entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge fissa il termine del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione delle singole installazioni in conformità con le procedure
dello sportello unico di cui all'art. 21.
7. Al fine di ridurre l'impatto ambientale nonché di favorire una
razionale distribuzione degli impianti fissi di telefonia mobile, il riordino delle
installazioni esistenti e l'utilizzo delle medesime strutture impiantistiche nella
realizzazione di reti indipendenti, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento
delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi
anche il rilascio delle medesime.
8. Non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non
abbiano provveduto all'adempimento di cui al comma 1 dell'art. 11 nel termine ivi
previsto.
9. Con direttiva della Regione, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli elaborati tecnici che i
gestori degli impianti devono presentare per il rilascio dell'autorizzazione tra cui
rientra la dichiarazione della potenza massima fornita al sistema irradiante e sono
definiti i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria a carico degli stessi.
Art. 9
Divieto di localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile
1. Le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono
vietate in aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle
zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai sensi della L.R. n. 11 del 1988
nonché su edifici di valore storico-architettonico e monumentale.
2. La localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui
al comma 1 avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzino l'esposizione ai
campi elettromagnetici in tali aree.
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono
delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano
al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi
di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su
parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai
limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune
entro trenta giorni dalla loro realizzazione.
Art. 11
Catasto degli impianti fissi esistenti di telefonia mobile
1. I gestori di reti di telefonia mobile entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge forniscono alle Amministrazioni comunali la
mappa completa degli impianti fissi corredata delle caratteristiche tecniche necessarie
per la valutazione dei campi elettromagnetici.
2. Entro sei mesi dal termine di cui al comma 1, l'ARPA valuta il
rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per gli impianti fissi di telefonia
mobile per i quali detta valutazione non sia intervenuta in sede di autorizzazione.
Art. 12
Impianti mobili di telefonia mobile
1. Degli impianti mobili di telefonia mobile è data comunicazione
al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve
essere corredata del parere favorevole di ARPA e dell'AUSL con le modalità previste
all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Il Comune nei successivi trenta giorni dalla
comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione.
2. Con la direttiva di cui al comma 9 dell'art. 8 sono individuati i
contenuti della comunicazione, i criteri per la determinazione delle spese di istruttoria
a carico del gestore nonché il tempo massimo di collocamento dell'impianto.
3. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei
limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381
del 1998 e non possono essere posizionati nelle aree di cui all'art. 9.
CAPO IV
IMPIANTI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
Art. 13
Impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica
1. I Comuni definiscono negli strumenti urbanistici ed in coerenza
con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt anche con riferimento ai
programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti gestori delle reti di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica presentano, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, alle Province e ai Comuni territorialmente
interessati i rispettivi programmi di sviluppo. Gli aggiornamenti dei programmi devono
essere presentati entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Con direttiva della Regione sono definiti:
a) i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei
corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione alla
tensione delle linee ed impianti elettrici anche ai fini di quanto previsto al comma 7
dell'art. 2 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 per la compatibilità ambientale e alla
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 recante "Disciplina della procedura di valutazione
dell'impatto ambientale";
b) le modalità di consultazione degli enti gestori delle reti di trasmissione e
distribuzione di energia elettrica.
4. Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento agli
impianti di cui al comma 1 che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di
0,2 micro Tesla di induzione magnetica valutata al ricettore in prossimità di asili,
scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone
non inferiore a quattro ore giornaliere. Il perseguimento del valore di qualità deve
essere realizzato attraverso gli strumenti urbanistici sia per le nuove costruzioni nei
confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti
delle costruzioni esistenti.
Art. 14
Risanamenti degli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica
1. In attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, gli
enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica con linee ed
impianti elettrici di tensione sino a 150.000 volt presentano alla Provincia, per gli
impianti che non rispettano i valori limite fissati dalla normativa statale vigente, un
Piano di risanamento con le procedure di cui al presente articolo ed entro i tempi di
adeguamento della normativa statale.
2. Il Piano di risanamento con le priorità d'intervento è approvato
dalla Provincia acquisito il parere del Comune interessato nonché dell'ARPA e dell'AUSL
con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. Gli interventi contenuti
nel Piano sono dichiarati di pubblico interesse, urgenti e indifferibili.
3. Nel caso in cui le opere di risanamento interessino il territorio di
due o più Province, il Piano di risanamento è presentato alla Provincia nel cui
territorio si sviluppa la porzione maggiore dell'impianto ed è approvato acquisita
l'intesa delle Province interessate.
4. L'approvazione del Piano contiene l'autorizzazione prevista all'art.
3 della L.R. n. 10 del 1993.
5. L'ente gestore della rete di trasmissione di energia elettrica per
le reti con tensione superiore a 150.000 volt attiva la procedura di risanamento con le
modalità previste dal DPCM 23 aprile 1992.
Art. 15
Censimento e catasto delle linee e degli impianti elettrici
1. I Comuni, con le procedure previste per la localizzazione delle
opere pubbliche, adeguano la pianificazione urbanistica individuando prioritariamente le
fasce di rispetto di cui al comma 4 dell'art. 13. Con tale adeguamento individuano,
altresì, le linee e gli impianti in esercizio che superano il valore di 0,5 micro Tesla
di induzione magnetica misurato al ricettore sulla base delle comunicazioni degli enti
gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. L'elenco delle
linee ed impianti individuati ai sensi del presente comma è inviato alla Provincia.
2. E' istituito presso la Provincia il catasto delle linee e degli
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15.000 volt.
3. Gli enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge forniscono
alle Amministrazioni provinciali la mappa completa dello sviluppo delle reti di
distribuzione di cui al comma 2.
4. L'ARPA, entro un anno dal termine della presentazione della
documentazione, valuta il rispetto della normativa vigente dando priorità ai luoghi
destinati all'infanzia.
5. Gli artt. 11 e 16 della L.R. n. 10 del 1993 sono abrogati.
CAPO V
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 16
Vigilanza
1. L'attività di vigilanza e controllo per le tipologie di
impianti previste dalla presente legge è esercitata dai soggetti titolari della funzione
amministrativa del rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARPA e dell'AUSL con le
modalità di cui all'art. 17 della L.R. n. 44 del 1995. La medesima Autorità è
competente per l'irrogazione ed introito delle sanzioni di cui all'art. 17.
Art. 17
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o
nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettromagnetici supera i
limiti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire
5.000.000 (pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Detta sanzione
amministrativa non si applica a coloro che nei termini previsti dalla presente legge
presentano alle competenti Autorità i Piani di risanamento e/o delocalizzazione.
2. Chiunque essendovi tenuto non provvede a presentare il Piano di
risanamento è punito, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine assegnato
dall'Autorità competente, con la sanzione amministrativa di cui al comma 1. In caso di
reiterata violazione l'Autorità competente provvede ad interdire l'uso dell'impianto sino
alla presentazione del Piano. Le predette sanzioni si applicano anche nei confronti di chi
ha in corso di attuazione Piani di risanamento qualora non rispetti i tempi e modi ivi
previsti.
3. Chiunque installa impianti per l'emittenza radio e televisiva e per
la telefonia mobile senza la prescritta autorizzazione o diversi da quelli per i quali è
stata prevista l'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000.000
(pari a 2582.28 Euro) a lire 20.000.000 (pari a 10329.14 Euro). Qualora l'impianto risulti
anche attivato l'Autorità competente provvede ad interdirne l'uso.
4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche a coloro che non
rispettano il termine fissato ai sensi del comma 2 dellart. 12 per gli impianti
mobili di telefonia mobile.
5. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste nelle
autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge oltre alla sanzione di cui al
comma 1 si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso
di reiterata violazione l'autorizzazione è revocata.
CAPO VI
NORME TRANSITORIE
Art. 18
Norma transitoria
1. Gli elettrodotti in corrispondenza dei luoghi individuati al
comma 4 dell'art. 13, già autorizzati ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora state completate le
procedure dappalto, sono soggetti alle disposizioni urbanistiche della presente
legge. A tal fine i soggetti titolari dell'autorizzazione sono tenuti a presentare
adeguata documentazione idonea a comprovarne il rispetto. L'efficacia delle autorizzazioni
già rilasciate è sospesa sino al pronunciamento della Provincia.
2. Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni
di cui all'art. 13 e comunque entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge, i Comuni rilasciano le concessioni edilizie nel rispetto dei criteri e
delle modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi contenuti nella direttiva
di cui all'art. 13 della presente legge.
CAPO VII
NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 19
Intese e accordi
1. La Regione e gli Enti locali favoriscono la ricerca, lo sviluppo
e l'applicazione di tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni degli impianti
ovvero realizzare sistemi di monitoraggio in continuo delle sorgenti. A tal fine possono
promuovere con i soggetti gestori degli impianti intese ed accordi di programma.
Art. 20
Comitato Tecnico Provinciale per l'emittenza radio e televisiva
1. E' istituito presso la Provincia un Comitato Tecnico per
l'emittenza radio e televisiva composto dal Presidente della Provincia o un suo delegato,
da quattro esperti nominati dalla Provincia di cui uno segnalato dall'ARPA e da un
rappresentante o un esperto nominato dal Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi
(Co.Re.Rat.). Il Comitato è integrato da due esperti di cui uno indicato dalle
associazioni delle emittenti radiotelevisive e l'altro dalle associazioni a tutela dei
consumatori di cui alla L.R. 7 dicembre 1992, n. 45.
2. Il Comitato esprime parere sulle autorizzazioni di cui all'art. 6,
comma 4, e collabora con la Provincia per la predisposizione del Piano di cui all'art. 3.
Art. 21
Misure di semplificazione
1. Le domande relative alle autorizzazioni previste agli articoli 6
e 8 della presente legge sono presentate allo sportello unico per le attività produttive
di cui al D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447.
2. Le autorizzazioni di cui agli artt. 6 e 8 della presente legge sono
contenute nella concessione edilizia laddove prevista.
Art. 22
Contributi regionali
1. La Regione per agevolare l'attuazione dei Piani di risanamento
di cui all'art. 7, può concedere un contributo ai gestori degli impianti nella misura
massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela della salute, dell'ambiente o occupazionali e con
esclusivo riferimento alle emittenti locali. L'approvazione da parte del Comune del Piano
costituisce presupposto necessario per l'ammissione al contributo.
2. La Regione determina i criteri per la valutazione dei progetti, per
la definizione delle spese ammissibili, per la concessione e la erogazione dei contributi,
nonché le modalità di revoca.
3. Al regime di aiuto previsto dal presente articolo si applica il
regime di aiuti di minima entità, così come disciplinato dalla normativa comunitaria
vigente.
Art. 23
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 22 si fa fronte
mediante l'istituzione di apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che
verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale
di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.
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