Titolo:

Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione per telefonia mobile (Allegato A alla delib. C.C. n. 78 del 10.6.2002)

Data di aggiornamento:

08/07/2004

Sommario degli atti e dei documenti collegati:

Regolamento [ telefonia.rtf ]

 

 

ALLEGATO A ALLA DELIB. C.C. N. 78 DEL 10.6.2002

 

 

 

 

Regolamento

per l'Installazione e l'Esercizio degli Impianti di Telecomunicazione per Telefonia Mobile

 

Indice

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Campo d'Applicazione

Art. 2 -

Obiettivi e finalità

Art. 3 -

Definizioni

CAPO II - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

Art. 4 -

Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

Art. 5 -

Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi

Art. 6 -

Ubicazioni vietate

Art. 7 -

Parametri radioelettrici degli impianti: requisiti cogenti e requisiti consigliati

Art. 8 -

Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

Art. 9 -

Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi

Art. 10 -

Impianti mobili

CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 11 -

Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

Art. 12 -

Riconfigurazioni di impianti esistenti

Art. 13 -

Risanamento e bonifica di impianti esistenti

Art. 14 -

Dismissione – cessazione di impianti

Art. 15 -

Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

CAPO IV - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.

Art. 16 -

Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile.

Art. 16.a –

Individuazione contesti territoriali omogenei

Art. 16.b –

Inserimento degli impianti nella Zona Territoriale Omogenea A

Art. 16.c –

Inserimento degli impianti nel Sistema Insediativo dell’Area Urbana Centrale

Art. 16.d –

Inserimento degli impianti nel Sistema Insediativo Extraurbano

Art. 16.e –

Inserimento degli impianti nella Zona Territoriale Omogenea E, di interesse paesaggistico e di particolare pregio ambientale e storico culturale;

Art. 16.f –

Inserimento degli impianti nella Zona Territoriale Omogenea E, priva di interesse paesaggistico e di particolare pregio ambientale e storico culturale;

Art. 17 –

Valutazioni di compatibilità urbanistica

CAPO V - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Art. 18 -

Provvedimenti autorizzatori relativi a nuovi impianti di telefonia mobile

Art. 19 -

Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

Art. 20 -

Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale

Art. 21 -

Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all’autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.

Art. 22 -

Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

Art. 23 -

Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

Art. 24 -

Comunicazioni

CAPO VI - REGIME SANZIONATORIO E SPESE ISTRUTTORIE

Art. 25 -

Sanzioni

Art. 26 -

Spese istruttorie

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 -

Piani di Risanamento

Art. 28 -

Effetti del mancato adempimento alle disposizioni concernenti la formazione del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

Art. 29 -

Pendenze delle Pianificazioni 2000 e 2001: ulteriori interventi singoli ammissibili ad autorizzazione

Art. 30 -

Presentazione del Programma per l'anno 2002

Art. 31 -

Progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 32 -

Cartografie di riferimento

Art. 33 - Vigilanza, controllo, informazione

Art. 34 -

Norme di rinvio ad altri provvedimenti

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo d'Applicazione

1.

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 22 febbraio 2001 n. 36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e norme sovraordinate, le caratteristiche, le modalità di autorizzazione, l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile di cui al capo III della L.R. 31/10/2000 "Norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e successive modifiche e integrazioni, nel territorio del Comune di Forlì, in attuazione degli artt. 8÷12 della legge regionale medesima, e nell'esercizio dell'autonomia assegnata all'Ente Locale dal vigente quadro ordinamentale e dallo Statuto comunale

Art. 2 - Obiettivi e finalità

1.

Il Comune di Forlì informa la propria azione amministrativa sulla materia oggetto delle disposizioni del presente Regolamento ai seguenti obiettivi generali:

a)

minimizzazione dell'esposizione all’inquinamento elettromagnetico connesso alle installazioni per la telefonia mobile, con particolare riferimento ai ricettori a tal riguardo sensibili, di cui al successivo art. 3 comma 1 lett. i1), i2) e i3), fermi restando i valori limite di esposizione, considerati come valori di immissione, previsti dalla vigente legislazione di settore, e le norme e prescrizioni di cui ai provvedimenti di competenza dello Stato da emanarsi ai sensi dell’art. 4 c. 1 lett. a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36;

b)

minimizzazione dei fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio extraurbano e urbano derivante dai predetti impianti, con particolare riferimento alla tutela dei ricettori a tal riguardo sensibili, di cui al successivo art. 3 comma 1 lett. i4) e i5);

c)

minimizzazione dei vincoli all'uso del territorio, con particolare riferimento alle destinazioni edificatorie e alle funzioni assentibili, in connessione con la realizzazione delle installazioni fisse per la telefonia mobile;

d)

equità e imparzialità nei confronti dei gestori dei servizi di telefonia mobile, cui devono essere garantite pari opportunità per l'esercizio delle concessioni ottenute dallo Stato, nel riconoscimento del carattere di pubblico interesse intrinseco ai servizi erogati;

e)

trasparenza dell'informazione alla cittadinanza e attivazione di meccanismi di partecipazione alle scelte.

2.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il presente Regolamento stabilisce requisiti cogenti e requisiti raccomandati per quanto riguarda le caratteristiche radioelettriche degli impianti, nonché criteri progettuali per quanto riguarda la localizzazione e la conformazione degli stessi in relazione agli obiettivi di tutela del paesaggio urbano ed extraurbano e ai vincoli sull'uso del territorio.

3.

Ai fini della minimizzazione degli impatti e dei vincoli all'uso del territorio, nonché della più razionale distribuzione degli impianti, il Comune di Forlì esercita altresì le funzioni di cui all'art. 8 comma 7 della L.R. 30/2000, ed attua il coordinamento delle diverse richieste, anche attraverso:

¦

la previsione di cartografie tematiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio urbanizzato e periurbano;

¦

l'offerta in disponibilità di siti comunali e/o di altre pubbliche amministrazioni per la realizzazione delle installazioni, privilegiando soluzioni di utilizzo plurimo della medesima struttura, ove non esistano controindicazioni relative ai livelli di esposizione della popolazione.

Art. 3 - Definizioni

1.

Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:

a)

Impianto di telecomunicazione per la telefonia mobile

Si tratta di un apparato ricetrasmittente finalizzato al funzionamento del servizio di telefonia mobile, costituito da antenne e/o collegamenti in ponte radio, funzionanti nella banda di frequenza compresa tra 450 e 38000 MHz, nonché dei relativi apparati tecnologici e loro strutture di contenimento (shelter) e di sostegno necessari al funzionamento degli stessi.

Gli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile possono essere fissi o mobili.

b)

Sito puntuale di localizzazione di un impianto

Si tratta della specifica ubicazione proposta per un apparato di cui alla lett. a) del presente articolo, identificata mediante estremi catastali, e/o via e numero civico e/o coordinate geografiche nella cartografia tecnica in uso presso il Comune di Forlì;

c)

Area di ricerca

Si tratta di un ambito territoriale del raggio di 150 m all'interno del quale un concessionario si propone di individuare puntualmente un sito per l'installazione di un nuovo impianto, al fine di garantire il servizio secondo gli standard previsti dalla concessione ministeriale;

d)

Riconfigurazione di un impianto esistente

Si intende per riconfigurazione di un impianto esistente qualunque modifica che riguardi la stazione radio base o installazione nel suo insieme, compreso l’inserimento di parabole per ponti radio o altre parti di impianto connesse al servizio, che diano luogo alla emissione di campi elettromagnetici nel campo delle radiofrequenze comprese tra 450 e 38.000 MHz ovvero l’effettuazione di interventi modificativi dell’aspetto visivo dell’impianto stesso.

e)

Risanamento o Bonifica di un impianto esistente

Per interventi di risanamento o bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

·

il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricettori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati, ovvero la delocalizzazione di impianti collocati in ubicazioni vietate ex art. 9 L.R. 30, ovvero incompatibili ai sensi del presente Regolamento;

·

la compatibilizzazione dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che dell'ambiente extraurbano;

·

la riduzione dei vincoli e dei condizionamenti - intesi come gradi di libertà delle direttrici di sviluppo urbanistico edilizio - sull'assetto del territorio.

·

La minimizzazione o l'ulteriore riduzione - al di sotto dei valori soglia prescritti e/o consentiti, - dei parametri rappresentativi dell'inquinamento elettromagnetico, a carico di ricettori esposti, con particolare riferimento ai ricettori sensibili di cui alle successive lett. i1), i2) e i3) del presente articolo.

La fattispecie del risanamento corrisponde a quanto indicato all'art. 10 della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 e al successivo art. 13 c.c. 1 e 2 del presente Regolamento, mentre l'ipotesi di bonifica è disciplinata dal medesimo art. 13, c.c. 3, 4, 5 e 6.

f)

Catasto degli impianti esistenti

Si intende per Catasto degli Impianti Esistenti l’insieme dell’archivio relativo al censimento degli impianti fissi di telefonia mobile installati nel territorio comunale - e/o che generano campi elettromagnetici a carico di ricettori compresi nel territorio comunale, ove apprezzabili strumentalmente [sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l'organo di controllo (Sezione Provinciale ARPA)], - corredato dei dati e delle informazioni di cui al successivo art. 15, e della cartografia di localizzazione e identificazione di ciascun impianto fisso, in modo da consentire la correlazione tra ubicazione e caratteristiche radioelettriche degli stessi, ai fini di un’esaustiva valutazione dei campi elettromagnetici a carico dei ricettori esposti.

Per la trasmissione delle informazioni e per gli adempimenti di propria competenza, tutti i Concessionari sono tenuti ad avvalersi del supporto cartografico informatizzato e della Scheda Informativa messi a disposizione dal Comune di Forlì, d’intesa con l’ARPA.

g)

Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

g2)

Si intende per Programma annuale:

l'insieme armonizzato delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti fissi, riferite ad un determinato anno solare, che i concessionari dei servizi collegialmente sottopongono all'Amministrazione Comunale.

Il Programma annuale, oltre che siti puntualmente identificati, può comprendere anche aree di ricerca.

Il Programma annuale si intende presentato quando sia accertata la rispondenza formale della relativa documentazione tecnico amministrativa alle disposizioni del presente Regolamento.

Tale verifica, il cui positivo esito deve essere attestato con determinazione del Dirigente del competente ufficio comunale, deve essere operata dall'Amministrazione Comunale medesima nei 10 giorni successivi al termine stabilito per la presentazione del Programma; il Comune può procedere immediatamente alla pubblicizzazione del Programma escludendo le istanze incomplete, ovvero concedere ai concessionari interessati ulteriori 10 giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In ogni caso il deposito del Programma deve intervenire, a cura del Comune, non oltre i 15 giorni dalla data di inoltro delle richieste di integrazione della documentazione.

g3)

In assenza della presentazione collegiale di un unitario programma armonizzato d’interventi da parte di tutti i Concessionari operanti nel territorio comunale, si intende per Programma Annuale l’insieme delle proposte relative all'installazione di nuovi impianti riferite ad un determinato anno solare, singolarmente sottoposte all'Amministrazione Comunale da ciascun Concessionario, dopo la loro ricollocazione su un supporto cartografico unificato a cura del Comune, e la conseguente nuova codifica delle singole previsioni, sia relative ad installazioni in nuovi siti, che ad aree di ricerca, che deve intervenire non oltre 45 giorni dal termine per la presentazione del Programma, ovvero delle proposte sostitutive presentate dai diversi concessionari.

In fase di restituzione cartografica e di ricodifica delle proposte, il Comune accerta la rispondenza formale dell’annessa documentazione tecnico amministrativa alle prescrizioni del presente Regolamento, e inserisce nel Programma solo quelle conformi, ovvero richiede, anche in via telematica, le necessarie integrazioni documentali ai Concessionari interessati, nel rispetto del sopraindicato termine di 45 giorni.

In tale ipotesi il Programma Annuale si intende presentato alla data di esecutività della Determinazione Dirigenziale che prende atto dell’intervenuta unificazione delle proposte presentate dai singoli Concessionari e della rispondenza formale delle annesse documentazioni tecnico amministrative alle prescrizioni del presente Regolamento. Con l'esecutività del provvedimento, si dà luogo alla procedura di pubblicizzazione e deposito del Programma secondo quanto previsto all’art. 19, c. 2 e seguenti.

Sia nell'ipotesi di cui alla lett. g1) che in quella di cui alla lett. g2) i termini per la presentazione di osservazioni eccezioni e suggerimenti da parte dei cittadini decorrono comunque dalla data dell'effettiva possibilità di accesso da parte della cittadinanza alla documentazione relativa al programma unificato contenente le proposte di tutti i gestori.

h)

Pianificazione annuale

Si tratta dell’Atto conclusivo relativo alla previsione di installazioni per la telefonia mobile riferite ad un determinato anno, quale definitivamente risultante dagli esiti dell'istruttoria condotta sulle proposte formulate dai Concessionari attraverso il Programma Annuale, sia riferite a singole installazioni che ad aree di ricerca, e delle controdeduzioni alle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 8 c. 3 della L.R. 30/2000.

i)

Ricettori sensibili

Ai sensi del presente Regolamento, in attuazione delle disposizioni della LR 30/2000, sono da considerarsi ricettori sensibili:

i1)

le attrezzature sanitarie e relative aree di pertinenza;

i2)

le attrezzature assistenziali e relative aree di pertinenza;

i3)

le attrezzature scolastiche e relative aree di pertinenza, compresi gli asili nido;

i4)

gli edifici di valore storico architettonico e monumentale;

i5)

le zone di parco classificate A e le riserve naturali come definite ai sensi della L.R. 11/88.

j)

Aree di pertinenza di ricettori sensibili

Per area di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui alle

lett. i1) i4) si intende un’area recintata in dotazione esclusiva alle sopracitate attrezzature all’interno della quale l’accesso del pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Nel caso di aree a verde attrezzato liberamente aperte al pubblico annesse a Case albergo per anziani o complessi scolastici, la nozione di area pertinenziale si estende a tali spazi.

Mancando l’area di pertinenza il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell’edificio o complesso edilizio; per le fattispecie di cui alla lett. i5) l’area di pertinenza coincide con quella destinata a parco o riserva naturale.

k)

Zone in prossimità di ricettori sensibili

Per zone in prossimità o adiacenza di ricettori sensibili, di cui all’art. 9 c. 2 della L.R. 30/2000, si intende una fascia territoriale esterna al ricettore sensibile e alla relativa area di pertinenza di spessore pari a m. 200, che può essere aumentato relativamente a specifici ricettori di cui alle lett. i4) e i5) su proposta del competente settore Pianificazione Territoriale, per fattori di intrusione visiva.

l)

Valutazione strumentale

Per valutazione strumentale si intende la valutazione effettuata dallo strumento comprensiva dell’indicazione dell’errore sperimentale (o teorico) ad essa connesso.

 

CAPO II - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AI NUOVI IMPIANTI

Art. 4 - Programma annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile

1.

La realizzazione di nuovi impianti fissi per la telefonia mobile, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo art. 20, può intervenire solo quando la relativa previsione sia stata operata in sede di Pianificazione Annuale di cui all’art. 3, c. 1 lett. h);

2.

A corredo del Programma Annuale delle installazioni fisse per la telefonia mobile di cui all’art. 3 c.1 lett. g1), ovvero delle richieste di inserimento nel Programma Annuale presentate dai singoli concessionari, ove la redazione del programma intervenga secondo le modalità di cui all’art. 3 c.1, lett. g2), deve essere prodotta la seguente documentazione:

§

Cartografia aggiornata su base cartacea in scala adeguata (rapp. 1:10.000, oppure 1:25.000 + monografie rapp. 1:5.000), e sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, del territorio interessato alle installazioni, con l'indicazione dei siti e/o delle aree circoscritte (aree di ricerca) in cui si prevede l'installazione di nuovi impianti nonché di quelli già installati, completa di legenda e di codici identificativi delle singole installazioni e aree di ricerca;

§

Elenco delle installazioni da realizzare nei siti già identificati, con la denominazione del sito, la via ed il numero civico, e/o estremi di identificazione catastale;

§

Altezza degli edifici presenti ad esclusione dei fabbricati inclusi nelle aree di ricerca.

3.

Per il soddisfacimento di una medesima esigenza di servizio ottenuto in concessione possono essere proposte dai Concessionari fino a n. 3 Aree di ricerca tra loro alternative, aventi stesso codice ma contraddistinto da numero progressivo al pedice, anche al fine di agevolare l’individuazione di eventuali siti pubblici in grado di rispondere alle esigenze.

4.

In corrispondenza di ogni area di ricerca dovranno essere fornite le seguenti indicazioni:

·

Tipologia dell'impianto da realizzare (stazione radio base, ponte radio, etc.), caratteristiche di massima, e, ove disponibile, altezza dal suolo ipotizzabile per l'installazione;

·

Potenza presunta dell'impianto;

·

Intervallo di frequenze di trasmissione.

5.

A partire dalla formazione del Programma relativo all’anno 2003 la base cartografica su cui presentare le proposte d’inserimento sarà quella del Catasto degli Impianti Esistenti, aggiornato secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 5 - Caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali dei nuovi impianti fissi: principi

1.

Le caratteristiche tecnico costruttive e ubicazionali degli impianti riguardano:

·

i parametri radioelettrici degli impianti e/o installazioni;

·

i caratteri tipologici e/o estetici degli impianti e delle installazioni;

·

la localizzazione sul territorio degli stessi.

2.

Nell’ambito dei parametri radioelettrici, ai sensi del Presente Regolamento sono previsti requisiti cogenti e requisiti consigliati: il rispetto dei requisiti cogenti è tassativo, mentre l’adeguamento ai requisiti consigliati comporta i benefici di cui al successivo art. 20.

3.

I requisiti tipologico - estetici degli impianti devono rispondere ai principi di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) del presente Regolamento, alle prescrizioni di cui all’art. 8 c.c. 1 e 2, ed alle conformi disposizioni di cui al Capo IV.

4.

La localizzazione degli impianti sul territorio deve rispondere ai criteri di cui all’art. 2, c. 1 lett. b) e c), ed alle conformi disposizioni di cui al Capo IV, fermi restando i divieti di cui al successivo art. 6, e dovranno essere perseguite in via preferenziale le seguenti soluzioni:

·

Zone in cui non sussistono stazionamenti prolungati di persone:

-

in svincoli autostradali;

-

in aree di svincolo delle strade di alta percorrenza;

-

in aree ferroviarie;

-

in aree industriali;

-

in aree di servizi tecnologici (es. depuratori, acquedotti, ….);

-

in aree attrezzate per la ricreazione, il parcheggio, ecc.;

-

in aree verdi marginali.

·

Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici, ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all’utilizzazione.

·

Alloggiamento di dispositivi emittenti appartenenti a più Concessionari su una medesima installazione fissa, in relazione alla minor densità di ricettori sensibili e tenendo conto della somma dei campi elettromagnetici;

·

Mitigazione, per quanto possibile, dell’impatto visivo delle stazioni radio base e comunque deve essere assicurata in sede di progettazione e localizzazione la salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio; in area pubblica le soluzioni a palo vanno di norma progettate come elementi di arredo in funzione del contesto urbanistico, ed i vani tecnici interrati od adeguatamente schermati.

5.

Nei casi di posizionamento sul tetto di edifici, la zona più adiacente all'ubicazione dell'antenna, e comunque interessata da valori superiori ai 20 V/m, deve essere fisicamente perimetrata e resa inaccessibile alla popolazione. E’ inoltre necessario apporre la dovuta segnaletica secondo le indicazioni contenute nel Decreto Legislativo n. 493 del 14/8/1996, nonché apposita segnalazione indicante il divieto di accesso alle immediate prossimità delle antenne per soggetti portatori di apparecchi elettromedicali o pacemaker. Tale segnaletica dovrà essere posta in essere con oneri a carico dei Gestori dell'impianto.

6.

Nell'intento di razionalizzare la distribuzione degli impianti fissi di telefonia cellulare il Comune favorirà le installazioni nei territori di sua proprietà in cui più Gestori condivideranno comuni sostegni di installazione, favorendo inoltre l'ubicazione nei punti più alti delle infrastrutture. Ciò favorirà una ulteriore cautela nei confronti della cittadinanza.

7.

Il Comune potrà procedere altresì all'identificazione di specifiche aree di proprietà comunale o di altre pubbliche amministrazioni per la localizzazione di impianti fissi, anche al fine di consentire, comunque nel rispetto dei limiti, criteri e vincoli di cui al presente Regolamento, l'allocazione delle installazioni strettamente necessarie alla copertura del segnale di ciascun gestore, quando il servizio per ragioni tecniche possa essere garantito solo investendo aree a minor grado di idoneità.

8.

Nelle zone meno idonee e/o di divieto possono essere altresì valutate proposte circa la copertura della domanda attraverso impianti microcellulari o altre microstazioni a basso impatto elettromagnetico e/o visivo.

9.

I proventi derivanti dalla concessione di aree comunali per l'installazione degli impianti, sono destinati in parte a coprire i costi necessari ad opere di risanamento e interventi di monitoraggio ambientale e sanitario con particolare riferimento alla prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.

10.

Le autorizzazioni degli impianti installati su proprietà comunali, o su aree pubbliche in genere, hanno la validità di nove anni, rinnovabili.

11.

Entro il 31 gennaio ed entro il 31 luglio di ogni anno il Settore I.A. dovrà fornire i dati delle rilevazioni di ARPA alle Circoscrizioni al fine di una opportuna divulgazione ed informazione ai cittadini.

Art. 6 - Ubicazioni vietate

1.

E’ vietata la previsione e l’installazione di impianti fissi per la telefonia mobile sui ricettori sensibili di cui al precedente art. 3, c. 1 lett. i, e relative aree di pertinenza, potendo, per i ricettori di cui alle lett. i4) e i5), tale divieto essere esteso, in conformità a quanto previsto al successivo art. 8 c. 5, anche alle relative zone adiacenti, come definite all’art. 3 c. 1 lett. k).

2.

Con riferimento ai ricettori sensibili i1), i2). i3) è in ogni caso vietata l’installazione di impianti per la telefonia mobile in una fascia territoriale esterna di spessore pari a m. 100.

3.

Per edifici di valore storico monumentale si intendono gli edifici ed immobili oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi del pertinente articolato del D.Lgs. 29/10/1999 n. 490, nonché gli edifici gravati dai vincoli conservativi di cui alle Norme Tecniche d’Attuazione del vigente PRG.

4.

Le attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche sono individuate e specificate dalle Norme Tecniche di attuazione del PRG. Si specifica inoltre che “per aree con attrezzature sanitarie” sono da intendersi quelle ove è prevista la degenza, fino a diversa identificazione normativa e/o giurisprudenziale. “Aree con attrezzature scolastiche” sono da intendersi, fino a diversa identificazione normativa e/o giurisprudenziale, quelle fino alle scuole medie superiori.

Art. 7 - Parametri radioelettrici degli impianti: requisiti cogenti e requisiti consigliati

1.

Costituiscono requisiti cogenti le caratteristiche impiantistiche – riferite all’emissione, e/o all’installazione, e/o o all’esercizio, - in grado di garantire:

a)

per installazioni ovunque ubicate, salvo che per le ubicazioni di cui alla successiva lett. b) del presente comma, il rispetto dei limiti di esposizione intesi come valori di immissione fissati dalle norme sovraordinate vigenti all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento, ovvero dei limiti di esposizione e degli eventuali ulteriori valori di riferimento da definirsi attraverso l’esercizio delle competenze riservate allo Stato ai sensi dell’art. 4, c. 1 lett. a) della L. 22 febbraio 2001 n. 36;

b)

per installazioni da situare all’interno della fascia in adiacenza, così come definita al precedente art. 3 c. 1 lett. k), di ricettori sensibili di cui all'art. 4 comma 1 lett. i1), i2) e i3) il rispetto di valori di campo elettrico al ricettore che diano luogo ad un incremento del valore di fondo, con ciò intendendosi il valore di campo elettrico misurato al ricettore in assenza della nuova sorgente, non apprezzabile strumentalmente, in quanto contenuto entro le soglie della sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l'organo di controllo (Sezione Provinciale ARPA).

2.

Costituiscono requisiti consigliati per tutte le installazioni, ivi comprese quelle ubicate esternamente alle fasce in prossimità di ricettori sensibili come sopra definite, le caratteristiche impiantistiche – riferite all’emissione, e/o all’installazione e/o all’esercizio in grado di garantire:

a)

In corrispondenza di edifici abitativi o nei quali si abbia l’abituale permanenza di persone per oltre quattro ore, il rispetto di valori di campo elettrico che non rendano attualmente obbligatorie le misure previste dall’Allegato B del DM 381/98 (3 V/m, tenuto conto degli impianti già esistenti generatori di campi elettromagnetici);

b)

In corrispondenza di ricettori sensibili, i valori di campo elettrico che diano luogo ad un incremento del valore di fondo misurato al ricettore, in assenza della nuova sorgente, non apprezzabile strumentalmente, in quanto contenuto entro le soglie della sensibilità degli strumenti di misura in uso presso l'organo di controllo (Sezione Provinciale ARPA).

Art. 8 - Caratteri tipologico estetici e ambientali degli impianti fissi: prescrizioni e divieti

1.

Nel rispetto dei requisiti radioelettrici prescritti o consigliati, deve essere perseguito per ogni impianto o installazione – sia relativamente ai supporti, che ai corpi emittenti, che agli shelters, - il massimo livello di compatibilità e di armonizzazione con lo specifico contesto urbano o extraurbano di previsto inserimento, a tal fine, caso per caso, opportunamente studiando in fase progettuale forma, dimensione, materiali, colore, e collocazione specifica dell’installazione per minimizzare l’intrusione visiva e renderne meglio accettabile la percezione e comunque utilizzando la migliore tecnologia disponibile, si dovrà inoltre tenere conto della conformazione architettonica dell’edificio prescelto, in particolare armonizzando la posa in opera degli apparati emittenti, e/o integrandone la collocazione, con eventuali elementi singolari emergenti dalla copertura; (vani scale, torri ascensori, ringhiere di terrazzi, sottotetti, etc.).

2.

L’installazione di impianti su edifici aventi la copertura in cemento – amianto è concessa previa bonifica della copertura tramite l’utilizzo di imprese autorizzate a lavorare su strutture contenenti amianto.

3.

Fatte salve specifiche e motivate esigenze tecnologiche riferite alla qualità del servizio, i corpi emittenti sono da porre in aderenza al supporto e, fatta eccezione per le antenne paraboliche dei ponti radio, e per gli apparati microcellulari o picocellulari, devono essere di tipo lamellare.

4.

Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 5 c. 3, per i nuovi impianti sussiste nel territorio comunale il divieto di realizzare impianti dotati di supporti con tipologia a traliccio, fatta salva la posa in opera degli apparati emittenti, con minimo effetto di intrusione visiva, su tralicci destinati ad altre funzioni, come ad esempio torri faro di impianti sportivi.

5.

Nelle installazioni su palo è vietato corredare le eventuali scale di accesso fisse di dispositivi salvavita a gabbia, risultando comunque da privilegiare le soluzioni che prevedano l'accesso per ispezione o manutenzione attraverso mezzi mobili con piattaforma su elevatore, o, ove disponibili corpi emittenti montati su dispositivi dotati di un sistema di movimentazione.

6.

Possono costituire oggetto di specifiche prescrizioni a tutela dell'inquinamento visivo le caratteristiche di tutti gli elementi strutturali (supporti, corpi emittenti, shelters, e relativi materiali) ed accessori (recinzioni, colori, verde di mitigazione, ecc.) costituenti l'installazione.

7.

Con riferimento ai ricettori di cui all’art. 3, c. 1 lett. i4) e i5), oltre che sui ricettori, il divieto di installazione di nuovi impianti può essere esteso anche alla fascia territoriale in prossimità del ricettore, o a parti della stessa, quando su conforme e motivato parere del Settore Pianificazione Territoriale sia valutato inaccettabile il grado di intrusione visiva provocato dall'installazione.

8.

Il divieto di investimento della fascia in prossimità dei ricettori di cui al precedente c. 7 non si applica, di norma, agli impianti microcellulari, fatta salva comunque la valutazione di merito sulle caratteristiche tipologico estetiche degli stessi.

9.

In conformità a quanto previsto dall’art. 19 della Direttiva di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 197/2001, il divieto di installazione di cui all’art. 6 non riguarda gli eventuali impianti microcellulari o picocellulari da collocare sugli edifici di valore storico architettonico e monumentale di cui all’art. 3, c. 1 lett. i4) quando non si determini alcuna influenza sulla percezione visiva del manufatto edilizio, rientrando in tale ipotesi, in particolare, l’inserimento degli apparati all’interno di insegne di attività commerciali o terziarie autorizzate negli edifici in questione.

Art. 9 - Documentazione tecnico amministrativa da produrre per le istanze di realizzazione di nuovi impianti fissi

1.

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione fissa di telefonia mobile in un determinato sito, sia presentata singolarmente, nelle ipotesi di cui al successivo art. 20, sia nell’ambito del Programma annuale di cui all’art. 3 c. 1 lett. g) deve essere accompagnata dalla documentazione sotto riportata, relativa a caratteristiche del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell’immobile – area, edificio preesistente, impianto, - su cui si intenda realizzare l’installazione:

a)

Caratteristiche del sito

§

Progetto dell'impianto in scala 1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);

§

Inserimento fotografico da almeno due punti di vista, e comunque dai punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione sull’inserimento nel contesto urbanistico di riferimento, urbano o extraurbano;

§

Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

§

Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

§

Cartografia aggiornata in scala 1:2000 (catastale, ovvero, quando disponibile, costituente estratto della cartografia relativa alla zona di P.R.G.), con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico);

§

Rapporto non tecnico di sintesi dell’intervento proposto, con i seguenti contenuti:

riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;

indicazione, lungo gli assi di irradiazione principali, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e in senso trasversale, in cui in base ai calcoli sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di 20 V/m e 6 V/m nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA e dell'AUSL, e per la valutazione dell'eventuale vincolo all'uso del territorio, di competenza del Comune;

specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione visiva e dei risultati attesi.

Solo nel caso in cui la localizzazione investa aree in prossimità di ricettori sensibili di cui all’art. 3, c. 1, lett. k), motivazione riguardo:

Le esigenze di copertura del servizio;

Le ragioni tecniche sottostanti alla scelta di localizzare l’impianto in area per la quale è evidenziata la presenza di criticità;

L’avvenuta ricerca di opportunità esistenti (es. aree pubbliche disponibili).

b)

Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

§

banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

§

scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);

§

direzioni di puntamento rispetto al nord geografico, numero di trasmettitori e potenza in watt dei canali per cella per ogni direzione di puntamento;

§

diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

§

relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.

§

valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;

§

valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

Inoltre, per antenne da installare su edifici:

§

planimetria della copertura dell’edificio in scala 1:100, corredata dei prospetti verticali e sezione significativa in scala 1:100 del tetto e dell'ultimo piano dell'edificio con il posizionamento delle antenne, con specificazione delle destinazioni d’uso del piano immediatamente sottostante alla copertura.

Nel caso di impianti microcellulari dovrà essere prodotta, oltre a quanto previsto al punto precedente, la seguente documentazione riferita ad ogni sito:

§

lunghezza sbraccio;

§

inserimento fotografico;

§

prospetti verticali in scala opportuna (1:50 o 1:100) con indicazione della presenza di eventuali portici e relativa altezza misurata nel punto più alto del solaio sovrastante l’impianto;

§

pianta in scala 1:100 riportante nel raggio di 20 m dal trasmettitore le destinazioni d’uso dei luoghi in cui sia prevista permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar con relative aree di ristoro all’aperto, edicole, ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l’indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;

§

stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a permanenza prolungata in prossimità dell’antenna (interno edicola, negozi ed abitazioni, ecc.).

In particolare, per impianti previsti in ambiente interno deve essere presentata in scala adeguata (1:50 o 1:100) la pianta del/i locale/i interessati dalla/e installazione/i con indicato il punto ove viene collocato il trasmettitore comprensiva dei locali confinanti (sezioni orizzontali e verticali).

c)

Titolo di disponibilità dell’immobile e legittimazione ad intervenire sull'immobile

§

Il Concessionario interessato alla realizzazione dell’installazione deve fornire copia del contratto in base al quale ha la disponibilità dell’immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l’installazione; ovvero, deve attestare mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) la natura del titolo giuridico – proprietà, affitto, comodato d’uso, concessione o altro - in base al quale ha in disponibilità l’immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende intervenire, e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità, sia per le finalità di cui al successivo art. 18 c. 3, sia per la dimostrazione del possesso del titolo ad effettuare legittimamente l'intervento richiesto.

d)

L’abilitazione all’intervento di cui alla precedente lett. c) si intende comunque ed in tutti i casi ottenuta fatti salvi i diritti del proprietario, nonché di qualsiasi altro soggetto terzo. L’Amministrazione ha sempre facoltà di procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia attraverso l’esame diretto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti dall’interessato sotto pena di decadenza, sia attraverso la richiesta di un esplicito atto confermativo di assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.

Art. 10 - Impianti mobili

1.

Per le particolari esigenze di breve durata di cui al successivo comma 2 è ammissibile ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000, l’installazione di impianti mobili, con ciò intendendosi impianti emittenti collocati su supporto carrellato mobile o comunque facilmente rimovibili. Non sono considerati impianti mobili quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

2.

La realizzazione di impianti mobili può essere prevista:

§

a servizio di manifestazioni temporanee, in tale ipotesi lo stazionamento risultando consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio;

§

per garantire il servizio in attesa del rilascio dell'autorizzazione per un impianto fisso già identificato;

§

per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare, su richiesta del Comune o in attuazione dell’art. 10 della LR 30/2000

3.

Le procedure per la comunicazione o la richiesta di autorizzazione relativa all’installazione di impianti mobili sono esposte al successivo art. 22.

4.

E’ comunque inammissibile la previsione di impianti mobili nelle ubicazioni vietate di cui all’art. 6 nonché nelle zone in prossimità di ricettori sensibili, come definite al precedente art. 3 c. 1 lett. k) del presente Regolamento.

5.

La documentazione da allegare per l’acquisizione degli assensi e pareri finalizzati all’installazione di un impianto mobile è la seguente:

a)

per quanto riguarda il Comune:

§

descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata, corredata dei tempi di installazione dell’impianto mobile;

§

localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:2000;

§

parere favorevole dell'ARPA e dell'AUSL;

b)

per quanto riguarda l’ARPA e l'Azienda USL:

b1)

Caratteristiche del sito

§

Progetto dell'impianto in scala 1:200;

§

Altitudine e coordinate geografiche del punto o zona d'installazione;

§

Carta altimetrica 1:5000 qualora necessaria;

§

Cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico).

b2)

Caratteristiche radioelettriche e valutazioni strumentali

§

banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

§

scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmittenti, altezza dal centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);

§

direzioni di puntamento rispetto al nord geografico e numero di canali di trasmissione per cella per ogni direzione di puntamento;

§

diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;

§

relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici.

§

valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in presenza di altri impianti di teleradiocomunicazione;

§

valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza di altre installazioni.

CAPO III - NORME E DISPOSIZIONI TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI FISSI ESISTENTI

Art. 11 - Interventi e adempimenti relativi agli impianti esistenti

1.

Gli interventi sugli impianti esistenti oggetto delle disposizioni del presente regolamento riguardano:

a)

la riconfigurazione;

b)

il risanamento o bonifica, con o senza delocalizzazione;

c)

la dismissione o cessazione.

2.

Gli impianti esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché quelli messi in esercizio successivamente, sia che la relativa autorizzazione sia intervenuta con le modalità di cui al presente Regolamento, che secondo il regime autorizzatorio precedentemente in vigore, che in assenza di provvedimento autorizzatorio espresso, sono inoltre oggetto di comunicazione, secondo le modalità di cui al successivo art. 24 al fine di consentire al Comune la formazione del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile di cui all’art. 11 della L.R. 30/2000 e all'art. 15 del presente Regolamento.

Art. 12 - Riconfigurazioni di impianti esistenti

1.

Le riconfigurazioni non comportanti variazioni in aumento di esposizione ai campi elettrici a carico di ricettori in cui si abbia presenza di persone per oltre quattro ore giornaliere, e nessun apprezzabile aumento dei fattori di intrusione visiva (riguardanti cioè altezze, sezioni e sbracci dei singoli elementi e delle stazioni nel loro complesso), sono oggetto di comunicazione al Comune, all’ARPA e all’AUSL accompagnata da asseverazione del rispetto dei requisiti che abilitano alla procedura semplificata, negli altri casi dovendosi comunque conseguire autorizzazione espressa secondo le procedure di cui al successivo art. 18, allegando la documentazione tecnica di cui all’art. 9 per quanto in variante rispetto agli elaborati già approvati, o quanto non a suo tempo posto agli atti dell’Amministrazione comunale.

2.

Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali adiacenti ai ricettori sensibili di cui all’art. 3 c. 1 lett. i4) e i5), così come definite alla lett. k) del medesimo art. 3 c. 1, sono ammissibili solo a condizione che diano luogo al rispetto dei requisiti di cui all'art. 7 c. 1, lett. b), potendosi riservare il Comune, quando ne sia documentata l'assoluta necessità per la qualità del servizio, di consentire soluzioni che pur dando luogo a variazioni di campo elettrico strumentalmente apprezzabili, rispettino comunque il criterio della minimizzazione dell'esposizione, dando cioè luogo a valori il più vicino possibile al valore di fondo preesistente; ciò ferma restando comunque la facoltà del Comune, di cui al successivo art. 13 c. 3.

3.

Le riconfigurazioni di impianti esistenti già legittimamente ubicati nelle fasce territoriali adiacenti ai ricettori sensibili di cui all’art. 3 c. 1 lett. i1), i2) e i3), così come definite alla lett. k) del medesimo art. 3 c. 1, possono intervenire solo a condizione che diano luogo, almeno, al rispetto dei requisiti consigliati di cui all’art. 7 c. 2, lett. a) e, per quanto possibile, al rispetto dei valori di cui alla lett. b), ferma restando comunque la facoltà del Comune, di cui al successivo art. 13 c. 3.

4.

Non è ammessa l'esecuzione di riconfigurazioni, né la presentazione delle relative istanze, per gli impianti da risanare ai sensi dell’art. 10 della L. 30/2000 o per gli impianti che il Comune abbia inserito nell'elenco di quelli da bonificare, per motivi di impatto visivo e o di incompatibilità urbanistica, in assenza della contestuale presentazione del progetto di risanamento e/o bonifica.

5.

Fermo restando che gli interventi di riconfigurazione non rientrano tra quelli da prevedere nel Programma di cui all’art. 3 c. 1 lett. g), in caso interventi comportanti variazioni dei valori riguardanti i parametri radioelettrici ne è vietata la richiesta e la realizzazione nel corso del procedimento di istruttoria ed autorizzazione del Programma medesimo, intendendosi aperto tale periodo con la data di presentazione del Programma di cui all’art. 3 c. 1 lett. g1), o delle proposte di inserimento nel Programma di cui all’art. 3 c. 1 lett. g2).

Art. 13 - Risanamento e bonifica di impianti esistenti

1.

Gli interventi di risanamento riguardano la riconduzione degli impianti non conformi al rispetto dei requisiti cogenti relativi ai parametri radioelettrici, di cui all’art. 7 c. 1 lett. a) nonché l’ottemperanza al divieto di ubicazione su ricettori sensibili, come definiti all’art. 3 c. 1 lett. i) del presente Regolamento, e all’art. 9 c. 1 della LR 30/2000.

2.

Gli interventi di risanamento hanno luogo mediante riconfigurazione e/o delocalizzazione, risultando la delocalizzazione obbligatoria per le ubicazioni di cui al comma precedente. Il Programma relativo agli interventi di risanamento mediante delocalizzazione deve essere presentato unitamente al primo Programma annuale degli impianti fissi proposto in attuazione delle disposizioni della L.R. 30/2000.

3.

Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Comune ha facoltà di approvare periodicamente un elenco di installazioni e impianti da bonificare per motivi connessi agli aspetti sanitari, ovvero da rendere conformi alle prescrizioni del presente regolamento in quanto ubicati nelle fasce di adiacenza a ricettori sensibili, di cui all’art. 3, c.1 lett. i1), i2) e i3), o perché costituenti non appropriato vincolo allo sviluppo urbanistico del territorio, nonché in quanto riconducibili alla fattispecie di cui al successivo art. 15, c. 1, lett. a).

4.

Ferma restando la possibilità di bonifica caso per caso sulla base di progetti presentati anche al di fuori dei programmi di cui all’art. 3 c.1 lett. g), in conformità a quanto previsto dall'art. 20 c. 1 punto primo, i tempi, le modalità le priorità di intervento sono oggetto di un Programma di bonifica da definirsi mediante convenzioni tra il Comune e i Concessionari interessati entro sei mesi dalla notifica degli elenchi di rispettivo interesse a ciascun concessionario.

5.

Gli interventi di bonifica hanno luogo mediante riconfigurazione o mediante delocalizzazione.

6.

La mancata approvazione della convenzione concernente l’attuazione del programma di bonifica e/o la mancata esecuzione dei singoli interventi di bonifica relativi agli impianti da bonificare comportano l’automatica decadenza dell’autorizzazione di cui al successivo art. 18, ovvero del provvedimento autorizzatorio legittimamente conseguito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, all’atto del primo scadere del termine del contratto in base al quale il Concessionario dispone dell’immobile o della struttura su cui è installato l’impianto da bonificare.

Art. 14 - Dismissione – cessazione di impianti

1.

L’intendimento di dismettere impianti fissi per la telefonia mobile deve essere oggetto di comunicazione al Comune da parte del Concessionario, con almeno 90 giorni di anticipo rispetto all’effettuazione dell’intervento, indicando la data presunta dell’intervento: con la comunicazione il Concessionario indica le modalità, i termini e/o i limiti secondo i quali intenda altresì procedere alla riduzione in pristino dei siti, - sia relativi a proprietà private, che a luoghi di proprietà pubblica, - in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l’installazione dell’impianto fisso.

2.

Entro 45 giorni dalla comunicazione il Comune si pronuncia su tali termini e modalità, approvando quanto proposto oppure disponendo mediante ordinanza gli adempimenti e interventi integrativi.

Art. 15 - Formazione e aggiornamento del Catasto degli impianti fissi per la telefonia mobile

1.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i concessionari forniscono la mappa completa, sia su supporto cartaceo che sul supporto informatizzato fornito o indicato dal Comune, degli impianti fissi esistenti di propria pertinenza, con indicazione e localizzazione:

a)

degli impianti installati ma mai autorizzati;

b)

degli impianti autorizzati ed effettivamente in esercizio;

c)

degli impianti autorizzati, ma non ancora installati o non ancora in esercizio.

2.

Per le installazioni di cui alla lett. a) del precedente comma 1 deve essere fornita, in fase di primo impianto del Catasto, la documentazione tecnica completa di cui all’art. 9 del presente Regolamento. Per le installazioni già autorizzate di cui alla lett. b) e c) devono essere specificate, per ciascun impianto, le caratteristiche radioelettriche effettivamente attivate (potenza, canali e tilt) ovvero autorizzate, nonché le informazioni sul titolo di disponibilità dell’immobile e sulla durata del contratto di cui all’art. all’art. 9 c. 1, lett. c), e deve essere altresì allegata una monografia su base catastale in scala 1: 1000 o 1:2000 - ovvero dove disponibile su base estratta dalla cartografia delle zone elementari di P.R.G. - contenente le altezze degli edifici e le destinazioni d’uso nel raggio di 200 metri dall’installazione.

3.

Per gli impianti le installazioni di cui al c. 1 lett. a) il Concessionario indica quelle che ritiene di dovere assoggettare a risanamento, e provvede ad includerli nel relativo Piano da presentare al Comune, ovvero specifica avvenuta inclusione in tale Piano, ove già presentato.

4.

Per gli eventuali impianti di cui al precedente c. 1 lett. a), entro sei mesi dalla data di consegna delle informazioni di cui al c. 2, viene valutata dall’ARPA e dall’AUSL la compatibilità elettromagnetica con i valori e le condizioni prescritti dalla normativa vigente: in caso di non conformità, e di mancato inserimento nei programmi di risanamento da parte del concessionario, gli interventi sono inclusi nell’elenco degli impianti da bonificare di cui all’art. 13 c. 3, da approvarsi da parte del Comune.

5.

L’aggiornamento del Catasto interviene attraverso le comunicazioni di cui al successivo art. 24, concernenti l’intervenuta esecuzione delle opere e la messa in esercizio degli impianti di nuova autorizzazione, nonché l’intervenuta effettuazione di interventi di riconfigurazione, risanamento, bonifica e dismissione di impianti già esistenti.

CAPO IV - CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO URBANISTICO E LA MINIMIZZAZIONE DELL’IMPATTO VISIVO DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELEFONIA MOBILE.

Art. 16 - Articolazione delle disposizioni per la compatibilità paesaggistica e urbanistica degli impianti fissi per la telefonia mobile.

Art. 16.a – Individuazione contesti territoriali omogenei

1.

Fermi restando i principi generali di cui all’art. 2 c. 1 lett. b) e c), nonché le prescrizioni e i divieti di cui all’art. 8, i criteri e le modalità di minimizzazione dell’impatto sul paesaggio visuale tengono conto in particolare, delle specificità dei seguenti contesti:

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA A – ZONE CULTURALI AMBIENTALI:

a)

Centro Storico della Città (A1)

b)

Espansioni Storiche del Centro (Borghi) (A2)

c)

Interventi urbanistici unitari ed architettura del periodo razionalista (A3);

d)

Nuclei Storici esterni alla Città (A4);

e)

Sistemi di insediamenti storici (A5);

f)

Complessi edilizi ed edifici con funzioni agricole ed abitative connesse, di interesse storico- culturale, diffusi nel territorio (A6);

g)

Ville e parchi di interesse storico- culturale, diffusi nel territorio (A7);

h)

Complessi ed edifici con funzioni specialistiche di interesse storico- culturale, diffusi nel territorio (A8).

SISTEMA INSEDIATIVO DELL’AREA URBANA CENTRALE:

a)

Zone a prevalente destinazione residenziale (B);

b)

Ambiti di Trasformazione (AC, ADU, PI, ZNI);

c)

Zone Speciali di organizzazione delle polarità territoriali (PA, PT, H);

d)

Zone Produttive (D);

e)

Zone Terziarie (T);

SISTEMA INSEDIATIVO EXTRAURBANO:

a)

Zone a prevalente destinazione residenziale (B e C);

b)

Ambiti di Trasformazione (ADF, ZNI);

c)

Zone Produttive (D);

d)

Zone Terziarie (T);

ZONA TERRITORIALE OMOGENEA E – ZONE AGRICOLE E TERRITORIO RURALE

a)

Zona agricola di produzione normale (E1);

b)

Attività di produzione agricola a contatto con il territorio urbanizzato, da riqualificare o trasferire (E2);

c)

Attività industriali connesse all’agricoltura (E3);

d)

Territorio rurale a contatto con gli spazi urbani (E4);

e)

Zona rurale di distacco e mitigazione degli impatti ambientali di infrastrutture e attività produttive (E5);

f)

Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di particolare pregio ambientale e storico culturale (E6);

g)

Aree boscate (E7);

h)

Aree di rilevante interesse paesaggistico.

2.

La valutazione di compatibilità urbanistica è formulata con particolare riferimento ai vincoli all’uso del territorio derivanti dall’esercizio degli apparati per la telefonia mobile, tenendo conto in particolare:

·

delle destinazioni funzionali assegnate alle diverse parti del territorio;

·

del livello di attuazione delle previsioni pianificatorie;

·

delle altezze massime consentite in relazione all’ubicazione delle emissioni e alla conformazione dello spazio in cui i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico risultino superiori alle soglie di esposizione consentite;

·

delle potenziali vocazioni alla trasformazione della destinazione d’uso proprio delle diverse parti del territorio.

Art. 16.b – Inserimento degli impianti nella Zona Territoriale Omogenea A

1.

Gli ambiti territoriali individuati come zone omogenee A costituiscono oggetto di particolare tutela e salvaguardia in considerazione delle relative caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche, ciò comportando, fatto salvo, coerentemente con le indicazioni di cui all’art. 5, c. 8, per le installazioni su edifici A1.4 con destinazione a servizi tecnologici, e fatto salvo quanto specificato al successivo c.2, l’esclusione della realizzazione di nuove stazioni radio base in tali contesti, e l’assoggettamento a bonifica, ai sensi del precedente art. 13, delle installazioni dichiarate incompatibili.

2.

Per il soddisfacimento delle esigenze di copertura dell’area centrale, attraverso strumenti concertativi tra Comune e Concessionari può essere definito un Programma Speciale, da approvare con le modalità e procedure del programma Annuale di cui all’art. 3, comma1, lett. g), ovvero da inserire integralmente o per stralci in uno o più programmi annuali, comportante le seguenti categorie di interventi:

·

riabilitazione delle installazioni esistenti su edifici comunque non assoggettati a vincoli architettonici con eventuale potenziamento finalizzato al co-siting coi concessionari attualmente esclusi, purché l’operazione comporti documentabile e significativa riduzione dell’impatto visivo rispetto alla situazione quo ante e la revisione delle strutture in stretta relazione con il contesto nel quale sono inserite;

·

realizzazione di nuove installazioni interessando esclusivamente edifici classificati come A1.6 (edifici che concorrono alla definizione del tessuto edilizio preesistente, ma che sono con esso incongrui per le caratteristiche planovolumetriche), A1.7 (edifici ed aree incompatibili, per l’impianto urbanistico e le caratteristiche planivolumetriche, con il tessuto urbanistico preesistente), A2.5 (Espansioni storiche del Centro - Unità edilizie e complessi di recente costruzione, non compatibili con il contesto storico - ambientale), A3.3 (Espansioni storiche del Centro – Tessuti urbani con presenza di sostituzioni edilizie), purché ad impatto visivo non apprezzabile, con ciò intendendosi la non visibilità dal piano stradale e dalle finestre degli edifici contermini, anche in questo caso dovendosi privilegiare il co-siting o in ogni caso il coordinamento tra le installazioni di più gestori sulla copertura di uno stesso edificio;

·

sperimentazione di soluzioni tecnologiche innovative, (es. microcellule, picocellule, microstazioni, etc.) diverse dalle installazioni tradizionali, ove ininfluenti sui caratteri percettivi dell’ambiente storico in cui vengano inserite.

3.

Non sono in ogni caso ammessi vani tecnici e apparati tecnologici diversi dalle antenne su coperture e terrazzi.

Art. 16.c – Inserimento degli impianti nel Sistema Insediativo dell’Area Urbana Centrale

1.

Per gli impianti da realizzarsi nelle zone del Sistema Insediativo dell’Area Urbana Centrale, fermi restando i principi generali di cui all’art. 2 c. lett. b) e c), nonché le prescrizioni e i divieti esposti all’art. 8, cui dovranno comunque uniformarsi i singoli progetti, dovranno essere di preferenza perseguite le seguenti soluzioni:

·

Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, il parcheggio, ecc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;

·

Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all’utilizzazione;

·

Privilegio di localizzazioni in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.) e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio;

2.

Sono ammesse soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, in questo caso da progettare come complementi d’arredo.

3.

Possono essere altresì ammesse installazioni su coperture di edifici a destinazione residenziale, direzionale e terziaria, minimizzando l’alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergono più punti di vista, o disposte secondo allineamenti e cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano.

4.

Nelle aree soggette a P.U.A. o a Progetto Unitario, in assenza di questi, possono essere ammesse installazioni sulle aree destinate a verde pubblico ed a parcheggio nelle tavole di progetto AT, purché collocate in posizione marginale.

Art. 16.d – Inserimento degli impianti nel Sistema Insediativo Extraurbano

1.

Per gli impianti da realizzarsi nelle zone del Sistema Insediativo Extraurbano, fermi restando i principi generali di cui all’art. 2 c. lett. b) e c), nonché le prescrizioni e i divieti esposti all’art. 8, cui dovranno comunque uniformarsi i singoli progetti, dovranno essere preferenzialmente perseguite le seguenti soluzioni:

·

Installazioni in zona industriale e/o artigianale e/o per attrezzature tecnologiche, e/o in aree attrezzate per lo sport, il parcheggio, ecc. ove può essere ammissibile anche la realizzazione dei vani tecnici fuori terra;

·

Alloggiamento degli impianti emittenti su strutture già esistenti (pali per l’illuminazione, sostegni per insegne, torri faro, serbatoi acquedottistici ecc.) prevedendo a carico dei Concessionari le eventuali sostituzioni funzionali all’utilizzazione;

·

Privilegio di localizzazioni in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti (cabine elettriche, pali, distributori di carburante, ecc.) e nel caso questo non sia possibile, in prossimità di alberature non tutelate da vincoli già presenti sul territorio.

2.

Sono ammesse soluzioni a palo preferibilmente in area pubblica, in questo caso da progettare come complementi d’arredo;

3.

Possono essere altresì ammesse installazioni su coperture di edifici a destinazione direzionale e terziaria, minimizzando l’alterazione dello skyline ed evitando comunque collocazioni di cui sia consentita una percezione visiva ampia o su cui convergono più punti di vista, o disposte secondo allineamenti e cannocchiali prospettici caratterizzati dalla presenza di elementi qualificanti del paesaggio urbano;

4.

Nelle aree soggette a P.U.A. o a Progetto Unitario (ad esclusione delle ZNI), in assenza di questi, possono essere ammesse installazioni sulle aree destinate a verde pubblico ed a parcheggio nelle tavole di progetto AT, purché collocate in posizione marginale.

Art. 16.e – Inserimento degli impianti nella Zona Territoriale Omogenea E, di interesse paesaggistico e di particolare pregio ambientale e storico culturale;

1.

Gli ambiti territoriali individuati come zone omogenee E di rilevante interesse paesaggistico e di particolare pregio ambientale e storico culturale sono costituiti dalle sottozone E6, E7, e dalle aree di rilevante interesse paesaggistico indicate nelle tavole di P.R.G.. Sono da ricomprendere in questi ambiti anche le seguenti zone di tutela del P.T.C.P.: zona di espansione inondabile, zona compresa nel limite morfologico, zona di tutela del paesaggio fluviale, zona di particolare interesse paesaggistico ambientale, zona di tutela naturalistica,, zone ed elementi di interesse storico e testimoniale (viabilità storica e viabilità panoramica), oltre alle aree incluse nella fascia dei 150 m. di cui all’art. 146 del D.L.gs. 490/99 (ex Galasso).

2.

L’inserimento di nuovi impianti fissi, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) e c), deve essere circoscritto, di norma, a corridoi infrastrutturali costituenti soluzione di continuità nel contesto tutelato ed alle adiacenze di installazioni a carattere produttivo o tecnologico ammesse o comunque esistenti in zona agricola.

3.

Le apparecchiature a terra dovranno essere schermate attraverso siepi o alberature costituite da essenze tipiche locali, integrando, ove possibile, sistemi di verde già presenti sul territorio; ove non risulti attuabile una adeguata schermatura con essenze tipiche locali, le apparecchiature a terra dovranno essere interrate.

Art. 16.f – Inserimento degli impianti nella Zona Territoriale Omogenea E, priva di interesse paesaggistico e di particolare pregio ambientale e storico culturale;

1.

Gli ambiti territoriali individuati come zone omogenee E prive di interesse paesaggistico e di particolare pregio ambientale e storico culturale sono costituiti dalle sottozone E1, E2, E3, E4, E5.

2.

Ferme restando le prescrizioni di cui all’art. 16.d, la previsione di nuovi impianti fissi in tali ambiti deve essere operata assegnando comunque priorità ad ubicazioni in prossimità di altri impianti tecnologici, di centri di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli , di cantine ed altre attività produttive, di corridoi infrastrutturali (con esclusione degli assi prospettici di valore storico testimoniale) costituenti soluzioni di continuità nel paesaggio agrario.

3.

Le apparecchiature a terra, salvo che nei casi di diretto contatto con le attività produttive di cui sopra, devono essere adeguatamente schermate attraverso siepi o alberature costituite da essenze tipiche locali, associandole, quando possibile, ai sistemi di verde già presenti sul territorio.

Art. 17 – Valutazioni di compatibilità urbanistica

1.

Gli elementi per la verifica di compatibilità urbanistica vengono considerati sia in sede di valutazione relativa alle aree di ricerca di cui all’art. 3 c. 1 lett. c), sia in sede di istruttoria relativa a nuovi siti, così come definiti all’art. 3 c. 1 lett. b).

2.

Nell’istruttoria relativa alle aree di ricerca, la valutazione di compatibilità urbanistica tende ad attestare l’idoneità o per contro ad evidenziare l’inidoneità dell’edificio o dell’area, specificando altresì eventuali vincoli o condizioni cui possono essere assoggettate le installazioni puntuali.

3.

L’espressione di compatibilità urbanistica sui siti di cui all’art. 3 c. 1 lett. b) deve essere operata in relazione alle disposizioni della Variante Generale al P.R.G., ma, salvo che nelle zone ad assetto urbanistico consolidato, possono essere posti limiti, prescrizioni e condizioni alle autorizzazioni di cui al successivo Capo V° per tenere conto delle potenzialità e/o vocazioni di trasformazione dell’uso di determinate parti del territorio e delle conformi modificazioni delle previsioni urbanistiche.

CAPO V - REGIME AUTORIZZATORIO E PROCEDURE

Art. 18 - Provvedimenti autorizzatori relativi a nuovi impianti di telefonia mobile

1.

Tutti i nuovi impianti fissi per la telefonia mobile devono essere singolarmente autorizzati in forma espressa, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 30/2000.

2.

Tale autorizzazione, concernente l’installazione e la messa in esercizio degli apparati e impianti per la telefonia mobile può intervenire:

a)

di norma, nell’ambito del procedimento relativo all’autorizzazione del Programma annuale di cui all’art. 3 c.1 lett. g) del presente Regolamento, con le modalità di cui all’art. 19;

b)

per particolari fattispecie, anche indipendentemente dal procedimento relativo al Programma annuale, nei termini e nei limiti indicati al successivo art. 20.

5.

L’autorizzazione di ogni impianto fisso ha una durata di validità coincidente con il periodo di durata riportato nel contratto in base al quale il concessionario ha ottenuto la disponibilità dell’immobile o struttura su cui sono poste in opera le installazioni; la mancata comunicazione al Comune di dismettere l'impianto entro sei mesi dalla scadenza del contratto, sarà ritenuta quale tacita richiesta di rinnovo dell'autorizzazione; entro il medesimo termine di sei mesi dalla scadenza, la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione può essere rivolta al Comune anche in forma espressa.

6.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 13, c. 6, sulla richiesta di rinnovo, tacita od espressa, il Comune si esprime motivatamente nei successivi 90 giorni, ridotti a 60 nel caso di richiesta espressa; al rinnovo dell’autorizzazione si dà luogo fatti salvi comunque i diritti di terzi.

7.

Salvo che nel caso di cui all’art. 13, c. 6, ma fermo restando comunque quanto stabilito al successivo c. 6 del presente articolo, l’eventuale mancato pronunciamento del Comune con provvedimento espresso sottende l’ipotesi di silenzio-assenso, dovendo la mancata reiterazione dell’autorizzazione essere motivata da documentabile sopraggiunta incompatibilità urbanistica, ovvero, sentite l’ARPA e l’AUSL, da sopraggiunto contrasto col criterio di minimizzazione degli impatti di cui all’art. 2 c. 1 lett. a) per sopravvenute nuove condizioni di esposizione o significativo incremento dei valori di fondo, o per il sopraggiunto interessamento di aree in prossimità di nuovi ricettori sensibili, con apprezzabili immissioni a carico di questi ultimi.

8.

Nel caso in cui l'impianto risulti localizzato in un’area dichiarata incompatibile all'insediamento di nuovi impianti fissi attraverso la classificazione operata con il presente Regolamento, il Comune, con preavviso di 1 anno rispetto alla data di scadenza del contratto in base al quale il gestore utilizza un determinato immobile, (esclusi comunque eventuali rinnovi della originaria durata), o nel caso in cui l’immobile sia di proprietà del gestore, revoca l’autorizzazione, rimanendo tenuto in questi casi a garantire la funzionalità del servizio di telefonia indicando siti alternativi in cui l’installazione possa essere rilocalizzata.

9.

Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibità di natura urbanistica il Comune con provvedimento motivato può revocare l’autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale di cui al c. 3; il Comune è per altro tenuto, in tale ipotesi, a garantire la funzionalità del servizio di telefonia indicando siti alternativi in cui l’installazione possa essere rilocalizzata.

10.

La perdita della concessione di esercizio del servizio di telefonia da parte del Concessionario comporta l’automatica decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 8 della LR 30/2000.

11.

Nell’ambito dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo vengono acquisiti a cura dello Sportello Unico delle Attività produttive i pareri e gli assensi degli Uffici e organi competenti, secondo quanto specificato al successivo art. 19, nonché i provvedimenti autorizzatori di natura edilizia direttamente funzionali all’installazione e all’esercizio degli apparati e impianti fissi per la telefonia mobile, secondo quanto specificato al successivo art. 21.

Art. 19 - Modalità e procedure di autorizzazione del Programma Annuale e degli interventi relativi a nuovi siti previsti dal Programma

1.

Il Programma annuale di cui all’art. 3 c. 1 lett. g1), o le proposte relative al Programma annuale di cui all’art. 3 c. 1 lett. g2), vengono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive di norma entro il 30 settembre di ogni anno, con la documentazione prevista dagli artt. 4 e 9 del presente Regolamento (n. 8 copie cartacee di tutta la documentazione e n. 1 copia della cartografia aggiornata su supporto informatizzato fornito ed indicato dal Comune), unitamente alla domanda di approvazione del Programma e degli impianti previsti dal medesimo.

Lo Sportello Unico, verificato il grado di completezza formale della domanda, ne trasmette copia agli Organi ed agli Uffici competenti.

2.

Dopo l’accertamento della rispondenza formale della documentazione prodotta collegialmente dai concessionari, ovvero dopo l’armonizzazione, a cura del Comune, delle proposte singolarmente presentate dai medesimi, secondo le modalità ed i tempi indicati al precedente art. 3 c. 1 lett. g1) e g2), la proposta di Programma con la cartografia relativa ai siti puntuali e la documentazione tecnica concernente ciascun sito sono oggetto di deposito presso la Segreteria del Comune per un periodo di 30 giorni, durante il quale è consentito prenderne visione a chiunque ne abbia interesse. Del deposito e delle modalità secondo cui è possibile la visione degli atti è dato avviso alla Cittadinanza mediante affissione all’Albo Pretorio, comunicato stampa e pubblicazione sulla stampa locale e trasmissione alle Circoscrizioni dell’elenco e degli stralci identificativi dei siti proposti.

3.

I titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati entro il termine di 30 giorni di cui sopra possono presentare osservazioni nei confronti del Programma e/o delle previste localizzazioni puntuali, dandosi atto che detto termine decorre dalla data in cui il Comune abbia effettivamente e materialmente reso possibile l'accesso alla documentazione di che trattasi a tutti coloro che ne abbiano interesse.

4.

Il settore Igiene e Tutela dell’Ambiente acquisisce sulle localizzazioni puntuali previste dal Programma il parere congiunto ARPA-USL di autorizzazione alle emissioni e, solo nei casi in cui le installazioni necessitano della concessione/autorizzazione edilizia anche il parere della Commissione N.I.P. dell'AUSL, il parere di compatibilità urbanistica da parte del Settore Pianificazione Territoriale, ed esprime il parere conclusivo. Il Settore Pianificazione Territoriale in concerto col Settore Igiene e Tutela dell’Ambiente provvede all’istruttoria ed alla valutazione delle proposte relative alle Aree di ricerca.

5.

Il Comune effettua altresì, ai sensi dell'art. 8 L.R. 30/2000 come modificato con legge regionale del 23/10/2001 “Modifica dell'art. 8 della L. R. 31/10/2000 n. 30 - Norme per la salvaguardia dall'inquinamento elettromagnetico”, le valutazioni previste da tale provvedimento, esaustive delle prescrizioni di cui al c. 2 dell'art. 2 bis della L. 1 luglio 1997 n. 189, e, in particolare, la valutazione integrata riguardante il complesso dei piani annuali presentati, individuando gli impianti urbanisticamente incompatibili dal punto di vista paesaggistico, storico culturale e ambientale.

6.

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 20 c. 4, nell’ambito del procedimento concernente l’approvazione del Programma annuale viene acquisito il parere consultivo della Commissione Edilizia.

7.

All'effettuazione della valutazione integrata di cui al c. 5 e alla formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate sovraintende il Responsabile del Settore Igiene e Tutela dell’Ambiente che promuove le iniziative di coordinamento di cui all'art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000, e formula di conseguenza la proposta di deliberazione concernente l'approvazione del Programma.

8.

Il Programma è approvato con atto della Giunta Comunale, previo esame della Commissione consiliare competente, comprensivo delle controdeduzioni alle eventuali osservazioni presentate, e delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate d'ufficio ai sensi dell'art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000; a detta approvazione fanno seguito i provvedimenti conclusivi sulle nuove installazioni concernenti i siti puntualmente individuati, di cui al successivo comma 10.

9.

Con l'approvazione dell'atto deliberativo, il Programma, emendato in conformità a quanto previsto ai sensi del precedente comma 8, assume il valore di Piano Annuale, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. h.

10.

Le autorizzazioni relative ai nuovi impianti previsti dal Programma Annuale, ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione, nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia di cui al successivo art. 21, funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e impianti, sono rilasciati per il tramite dello Sportello Unico, che provvede ad emanare apposito atto ricognitivo e conclusivo del procedimento.

Art. 20 - Interventi relativi a nuovi impianti fissi non puntualmente localizzati in sede di Programma annuale

1.

Al di fuori delle realizzazioni relative a nuovi impianti puntualmente localizzati in sede di programma Annuale ed approvati in sede di pianificazione annuale di cui all’art. 3 c. 1 lett. h), - ferme restando le disposizioni transitorie di cui al successivo capo VII, - l’autorizzazione di ulteriori impianti fissi può intervenire esclusivamente per le fattispecie di seguito elencate, e alle condizioni contestualmente riportate:

§

nuove installazioni conseguenti a interventi di risanamento o bonifica da attuare mediante delocalizzazione;

§

nuove installazioni attuative di ipotesi allocative di massima formulate attraverso la previsione di aree di ricerca nel programma annuale dell’anno corrente o dell’anno precedente a quello del proposto intervento, nel rispetto delle indicazioni espresse in sede istruttoria;

§

nuove installazioni ubicate in attuazione di prescrizioni / indicazioni formalizzate attraverso l’istruttoria sulle aree di ricerca e/o sulle installazioni puntuali, in quanto derivanti dall’azione di coordinamento e minimizzazione degli impatti, di cui all’art. 8 c. 7 della L.R. 30/2000 relativamente all’istruttoria esperita sul programma dell’anno corrente o su quello dell’anno precedente.

§

nuove installazioni in numero massimo di 2 per anno e per ogni Concessionario se rispondenti ai requisiti consigliati di cui all’art. 7 c. 2 e di una per Concessionario se rispondenti ai soli requisiti cogenti di cui all’art. 7 c. 1, potendosi sostituire l’installazione rispondente ai soli requisiti cogenti con due impianti conformi ai requisiti consigliati.

2.

Le domande relative alla realizzazione dei nuovi impianti fissi di cui al c. 1, corredate della documentazione tecnica prevista dall’art. 9) (n. 8 copie cartacee di tutta la documentazione e n. 1 copia della cartografia aggiornata su supporto informatizzato fornito ed indicato dal Comune), vengono presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive che accertata la completezza formale della documentazione ne trasmette copia agli Organi (ARPA e AUSL) e agli uffici, ne cura il deposito dandone contestuale avviso alla cittadinanza con le stesse modalità e tempi di cui all’art. 19, commi 2 e seguenti.

3.

Il Settore Igiene e Tutela dell'Ambiente acquisiti il parere tecnico congiunto ARPA-AUSL, il parere di compatibilità urbanistica del Settore P.G.T., sentito il parere consultivo della C.E., le osservazioni eventualmente pervenute, provvede, in analogia alle procedure dell'art. 19, ad esprime il parere conclusivo e formulare la proposta di deliberazione concernente l'approvazione dell'impianto.

4.

Le autorizzazioni relative ai nuovi singoli impianti, ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione, nonché gli eventuali provvedimenti autorizzatori di natura edilizia di cui al successivo art. 21, funzionali all'installazione e all'esercizio degli apparati e degli impianti, sono rilasciati per il tramite dello Sportello Unico, che provvede ad emanare apposito atto ricognitivo e conclusivo del procedimento.

5.

Al fine di consentire il deposito contestuale di più iniziative, e di unificare il procedimento relativo all’acquisizione delle osservazioni e alla formulazione delle controdeduzioni, lo Sportello Unico può procrastinare le fasi di deposito e avviso alla cittadinanza di ciascuna istanza presentata singolarmente per un periodo non eccedente le quattro settimane.

6.

E’ vietato presentare progetti relativi ad interventi estranei al sistema della pianificazione annuale durante il periodo di esame e istruttoria del Programma annuale, con decorrenza dall’inizio del deposito, e conclusione alla data di esecutività del provvedimento di approvazione del Programma medesimo.

Art. 21 - Provvedimenti autorizzatori di natura edilizia funzionali all’autorizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.

1.

Per l'installazione di antenne e apparecchiature su edifici, strutture, infrastrutture e/o apparati tecnologici esistenti, ovvero per la collocazione di apparecchiature rimovibili in locali esistenti, o in aree cortilizie di edifici esistenti o in area pubblica, (shelters), l’autorizzazione di cui all’art. 8 e all’art. 21, c. 1, della L.R. 30/2000 – ovvero di cui al precedente art. 18 – tiene luogo dell’autorizzazione amministrativa di cui al vigente Regolamento Edilizio, la cui durata di validità, per gli impianti di cui al presente comma, è estesa alla durata dell’autorizzazione di cui al sopra citato art. 18 del presente Regolamento.

2.

Disposizione analoga a quella di cui al comma precedente vale per gli apparati a microcelle.

3.

Le altre opere direttamente funzionali all’installazione e all’esercizio di impianti e apparati per la telefonia mobile, comprensivi di corpi emittenti, supporti degli stessi e apparecchiature a terra (shelters), quali la collocazione di pali, torri faro, e dispositivi di illuminazione, la realizzazione di modifiche interne di locali esistenti, la costruzione di recinzioni, ecc. nonché la costruzione di eventuali vani o locali interrati o fuori terra finalizzati all’accoglimento delle apparecchiature tecnologiche sono assoggettati al provvedimento autorizzatorio appropriato alla consistenza edilizia dell’intervento proposto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

4.

Il parere della Commissione Edilizia non è comunque dovuto sui provvedimenti autorizzatori edilizi di cui al presente articolo, né sulle istanze relative a nuovi impianti per la telefonia mobile passibili di autorizzazione al di fuori del Programma annuale di cui all’art. 3 c.1 lett. i) del presente Regolamento.

Art. 22 - Procedure per impianti mobili di telefonia mobile

1.

Per l’installazione temporanea di impianti mobili di telefonia mobile, ove da attuare in relazione a specifiche iniziative o manifestazioni comportanti un temporaneo incremento della domanda di servizio, il Concessionario, fermi restando i divieti di cui all’art. 10 c. 4, dà comunicazione del proprio proposito al Settore Igiene e Tutela dell’Ambiente, con almeno 45 giorni di anticipo rispetto all’inizio delle operazioni di allestimento, allegando alla comunicazione:

§

la documentazione e le informazioni di cui all’art. 10, c. 5 lett. a)

§

i pareri favorevoli di ARPA e USL che il proponente avrà preventivamente acquisito a propria cura e spese, previa conforme domanda direttamente inoltrata agli Organi predetti, sulla base della documentazione tecnica di cui all’art. 10 c. 5 lett. b1) e b2).

2.

Secondo quanto previsto all’art. 12 della L.R. 30/2000 e sua direttiva di applicazione, l’impianto mobile che sia stato installato previa comunicazione può restare in opera per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle iniziative o manifestazioni che ne abbiano motivato la realizzazione, e comunque per un arco temporale non eccedente i quattro mesi, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio, senza possibilità di proroghe o deroghe.

3.

Se l’installazione di un impianto mobile di telefonia mobile è correlata alle motivazioni di cui all’art. 10 c. 2 punti secondo e terzo, in luogo della comunicazione, fermi restando i divieti di cui all’art. 10 c. 4, può richiedersi da parte del concessionario autorizzazione per l’installazione temporanea di un impianto mobile di telefonia mobile.

4.

La domanda deve essere inoltrata, nell'ipotesi di cui al comma 3, allo Sportello Unico delle Attività Produttive, accompagnata dalle informazioni e dalla documentazione tecnica di cui all’art. 10, c. 5 lett. a) e b), provvedendosi in tal caso a cura dello Sportello Unico all’acquisizione dei prescritti pareri dell’ARPA e dell’AUSL; ovvero è data facoltà di ricorrere al procedimento mediante autocertificazione, ai sensi dell’art. 6 del DPR 447/98, così come modificato dal DPR 440/2000, con riferimento alle vigenti norme di tutela sanitaria e ambientale e alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, allegando comunque la documentazione tecnica di cui all’art. 10 c. 5 lett. a) e b).

5.

L’autorizzazione temporanea di cui al c. 3 ha la durata di validità richiesta dal concessionario, comunque non eccedente i sei mesi, ferma restandone la possibilità di rinnovo solo in caso che non si siano maturate – senza responsabilità diretta o indiretta del concessionario – le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione dell’impianto fisso sostitutivo di quello mobile oggetto dell’autorizzazione temporanea.

6.

L’autorizzazione temporanea così rilasciata tiene in ogni caso luogo dell’autorizzazione amministrativa di cui al Regolamento Edilizio.

7.

Sia nell’ipotesi di comunicazione ai sensi del c. 1, che di autorizzazione temporanea ai sensi del c. 3 del presente articolo, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione, ovvero di 15 giorni dall’acquisizione agli atti dei pareri di ARPA e USL, in caso di domanda finalizzata al rilascio di autorizzazione temporanea, il Comune può comunicare l’inidoneità della collocazione proposta, contestualmente indicando una collocazione alternativa.

8.

Prima dell’inizio delle attività connesse all’installazione dell’impianto, nell’ipotesi di comunicazione ai sensi del c. 1, e all’atto del ritiro del provvedimento autorizzatorio, nell’ipotesi di autorizzazione temporanea ai sensi del c. 3, deve essere depositata dal concessionario idonea garanzia fidejussoria, sotto forma di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa.

9.

La fidejussione deve avere le seguenti caratteristiche:

·

prevedere una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di rimozione dell'installazione prevista sull'autorizzazione, con copertura fino a sei mesi di ritardo.

·

prevedere clausole che riservino al Comune la comunicazione al soggetto prestatore della garanzia dell'intervenuto perfezionamento delle condizioni per lo svincolo della fidejussione;

·

prevedere clausole che, in caso di mancato ricevimento da parte del soggetto garante, - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo coperto dalla garanzia, - dell'autorizzazione del Comune allo svincolo della fidejussione, ne comportino l'automatico incameramento nelle casse comunali.

10.

In caso di installazione dell’impianto mobile oggetto di comunicazione o di istanza di autorizzazione temporanea in assenza della prestazione della garanzia fidejussoria, configura la fattispecie di installazione non autorizzata di sorgente di radiazioni non ionizzanti.

11.

Alla medesima ipotesi di esercizio non autorizzato di sorgente di radiazioni non ionizzanti è ricondotta la fattispecie di mancata cessazione delle emissioni allo spirare del periodo di esercizio consentito ai sensi del presente articolo.

12.

Nel caso che intervenga una decisione negativa da parte del Comune sull'impianto fisso destinato a sostituire quello mobile per il quale sia stata effettuata comunicazione o sia stata ottenuta autorizzazione temporanea ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, l'impianto mobile deve essere immediatamente disattivato e dismesso ancora prima della naturale scadenza del periodo di esercizio comunicato o anche formalmente autorizzato.

Art. 23 - Procedure per interventi relativi a impianti esistenti

1.

Gli interventi di riconfigurazione a seconda che non diano luogo a modifiche in aumento dei livelli di esposizione a carico di ricettori con permanenza di persone oltre le quattro ore, né ad incremento significativo dei fattori di impatto visivo, nei termini specificati all'art. 12 c.1, ovvero non soddisfino a detti requisiti, sono assoggettate, rispettivamente, a comunicazione con asseverazione di tale rispetto, ovvero ad autorizzazione.

2.

In entrambi i casi dovrà essere comunque prodotta la documentazione di cui all’art. 9 del presente Regolamento.

3.

In caso di assoggettamento ad autorizzazione devono essere seguite le procedure e modalità di cui all’art. 20.

4.

Quando la riconfigurazione comporti il rispetto dei requisiti consigliati, ovvero dia luogo al rientro negli stessi, è consentito comunque accedere alla procedura della comunicazione asseverata.

5.

Attraverso l’ARPA il Comune procede a verifiche a campione sulle documentazioni allegate alle comunicazioni con asseverazione.

Le scelte a campione dovranno essere effettuate secondo criteri di prevalenza, tenendo conto dei seguenti elementi:

-

aree in prossimità di ricettori sensibili;

-

valori di campo elettrico stimato superiore ai 3 V/m;

-

valori di campo elettrico misurato nel biennio precedente superiore ai 1,5 V/m;

-

aree residenziali.

Art. 24 - Comunicazioni

1.

I concessionari sono tenuti a comunicare al Settore Igiene e Tutela dell'Ambiente, nel termine massimo di 30 giorni dall’esecuzione, l’intervenuta realizzazione dei seguenti interventi:

a)

ultimazione delle opere relative installazione di nuovi impianti fissi, comunque autorizzati, comprese le delocalizzazioni per risanamento o bonifica;

b)

messa in esercizio degli impianti stessi, con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).

c)

esecuzione di interventi di riconfigurazione, di risanamento o bonifica con specificazione delle caratteristiche definitivamente attivate (potenza, canali e tilt).

2.

Per le fattispecie di cui alle lett. a) e b), ove tra le due fasi intervenga un intervallo temporale non eccedente le tre settimane, è possibile effettuare un’unica comunicazione, nel termine di un mese dalla messa in esercizio.

3.

I termini di comunicazione sono abbreviati quando si tratti di interventi eseguiti nel mese antecedente alla presentazione del Programma annuale di cui all’art. 3, c. 1 lett. i): in tale ipotesi le comunicazioni devono essere comunque effettuate non oltre la data di presentazione del Programma, o delle proposte per la formazione del Programma.

CAPO VI - REGIME SANZIONATORIO E SPESE ISTRUTTORIE

Art. 25 - Sanzioni

1.

Ferme restando l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 15 della L. 22/2/2001 n. 36 da parte dell’Autorità competente da individuare attraverso il decreto di cui all’art. 4 c. 2 lett. a) della legge medesima, per le quali non è prevista l’oblazione in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/81, ed in attesa del riordino della materia da parte della Regione Emilia Romagna, per la violazione delle norme e prescrizioni del presente Regolamento sono fissate le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2.

Si applica la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 10.329,14 (art. 17, L.R. n. 30/2000) nei seguenti casi:

a)

Installazione di un nuovo impianto senza la prescritta autorizzazione o quando l’autorizzazione risulti sospesa o revocata, dandosi inoltre luogo a misure per interdirne l’uso, ove l’impianto oltre che installato, risulti anche attivato;

b)

L’installazione o la riconfigurazione di un impianto in difformità da quanto autorizzato, con caratteristiche radioelettriche tali da dare luogo a livelli di esposizione a carico di qualunque ricettore superiori a quelli assunti a riferimento in sede di progetto. Dalla applicazione della sanzione di cui innanzi consegue automaticamente la sospensione del provvedimento assunto nelle more del conseguimento dell’autorizzazione in variante, ove sussistano le condizioni per l’approvazione dell’impianto anche con le caratteristiche effettivamente installate;

c)

La riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l’impianto, ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece l’assoggettamento ad autorizzazione;

d)

L’installazione di impianti non previsti in sede di Programma Annuale, se autorizzati beneficiando dell’ipotesi di cui all’art. 20, c. 1, punto 4;

e)

La realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto fermo restando l’obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;

f)

L’installazione di un impianto mobile di telefonia mobile difforme da quanto comunicato od autorizzato;

g)

La ritardata disattivazione di un impianto mobile, fermo restando quanto stabilito all’art. 22, c. 9, in ordine all’escussione della garanzia fidejiussoria prestata.

3.

Si applica una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 in caso di omessa o tardiva effettuazione di ciascuna delle comunicazioni di cui all’art. 24 del presente regolamento.

4.

In caso di inottemperanza delle prescrizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della L.R. n. 30/2000, oltre alla sanzioni di cui al comma 2, si applica la sospensione degli atti autorizzatori da uno a quattro mesi. In caso di reiterata violazione l’autorizzazione è revocata.

5.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi sono destinati in misura del 100% ad opere di risanamento ed interventi di monitoraggio ambientale e sanitario, con particolare riferimento alla prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.

Art. 26 - Spese istruttorie

1.

In conformità a quanto previsto dall’art. 8 c. 9 della L.R. 30/2000 e dagli artt. 8.2 e 12.1 della direttiva di cui alla Deliberazione G.R. n. 197/2001, i procedimenti relativi all’armonizzazione delle diverse proposte dei singoli concessionari negli elaborati del programma annuale, alla valutazione delle aree di ricerca e al rilascio delle autorizzazioni per impianti fissi e mobili disciplinate dall’art. 8 c.c. 2 e 6 e dall’art. 12 della LR 30/2000, sono assoggettati ad oneri istruttori da definirsi con separato provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle specifiche direttive e/o indicazioni regionali, e in conformità con la disciplina dei diritti di segreteria per i procedimenti di Sportello Unico ed i procedimenti urbanistico edilizi, in ogni caso identificando la quota destinata al Comune, e, quando dovute, le quote destinate all’ARPA e all’AUSL, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

2.

L’ammontare delle spese istruttorie sarà periodicamente aggiornato, in particolare tenendo conto delle indicazioni in tal senso della Regione Emilia Romagna.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - Piani di Risanamento

1.

Fermo restando l’obbligo di intervento sulle installazioni non conformi passibili di risanamento mediante riconfigurazione da perfezionarsi, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 30/2000, nel termine massimo di sei mesi dall’entrata in vigore della stessa, per gli impianti da risanare mediante delocalizzazione ciascun concessionario deve presentare il Piano di risanamento relativo agli impianti di propria competenza contestualmente con la presentazione del primo Programma annuale di cui all’art. 3 c. 1 lett. i), che intervenga successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento.

2.

La proposta di Piano di risanamento mediante delocalizzazione deve prevedere le nuove ubicazioni puntuali per i siti che debbano essere trasferiti e, per ciascun nuovo sito, la documentazione di cui all’art. 9, oltre all’indicazione dei termini temporali entro i quali il concessionario intenderebbe effettuare la rilocalizzazione dell’impianto nella nuova sede, e la disattivazione e lo smantellamento di quelli esistenti da risanare.

3.

I Piani di risanamento vengono autorizzati con le medesime procedure e modalità del Programma annuale, e la relativa autorizzazione fissa i definitivi termini temporali per la dismissione e lo smantellamento degli impianti da delocalizzare, nonché quelli per la realizzazione degli impianti sostitutivi.

4.

In mancanza di presentazione del Piano di Risanamento, a cura di ciascun Concessionario deve essere resa al Comune dichiarazione della conformità alle disposizioni normative vigenti all’atto della presentazione del Programma Annuale di cui al precedente comma; tale dichiarazione fornisce anche l’elenco e la localizzazione degli impianti eventualmente risanati mediante riconfigurazione, ove non si sia già provveduto attraverso la comunicazione di cui all’art. 24.

5.

In assenza della presentazione del Piano di Risanamento o della dichiarazione di conformità, di cui ai precedenti commi, ovvero di pregresse comunicazioni conformi a quanto previsto all’art. 24, non può essere dato corso al rilascio delle autorizzazioni per gli impianti previsti dal Programma annuale di competenza del Concessionario inadempiente.

Art. 28 - Effetti del mancato adempimento alle disposizioni concernenti la formazione del Catasto degli impianti fissi di telefonia mobile

1.

In fase di primo impianto del Catasto di cui all’art. 15, la mancata o solo parziale comunicazione dei dati e delle informazioni cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo inibisce il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli interventi previsti in sede di Programma annuale in danno del Concessionario inadempiente, nonché dell’autorizzazione di qualsiasi altro intervento autorizzabile o ammissibile anche al di fuori della programmazione, fatti salvi gli interventi di risanamento e bonifica.

Art. 29 - Pendenze delle Pianificazioni 2000 e 2001: ulteriori interventi singoli ammissibili ad autorizzazione

1.

In deroga a quanto previsto all'art. 20 c. 1, punto quarto, possono essere presentati singoli progetti relativi ad impianti già proposti nell'ambito delle pianificazioni relative agli anni 2000 e 2001, e non inseriti nei Programmi annuali del 2002, che fossero incorsi in diniego dell'autorizzazione perché localizzati al di fuori dell'area di ricerca come delimitata in pianificazione.

2.

La presentazione dei progetti di cui al presente articolo può intervenire fino alla scadenza del termine per la presentazione del programma 2003, ovvero delle proposte dei singoli gestori per la formazione del Programma per il 2003.

Art. 30 - Presentazione del Programma per l'anno 2002

1.

Il termine ultimo per la presentazione del Programma di cui all'art. 3 c. 1 lett. g1) relativo all'anno 2002, ovvero per la presentazione delle proposte, relative al medesimo anno 2002, per la formazione del Programma secondo le modalità indicate all'art. 3, c. 1 lett. g2), è stato differito al 28/12/2001.

2.

La documentazione presentata a corredo del Programma annuale è da considerarsi completa se formalmente rispondente alla L.R. 30/2000 ed alla successiva direttiva di attuazione.

Art. 31 - Progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento

1.

I progetti relativi a singoli impianti e installazioni per i quali non sia stato formalizzato il provvedimento autorizzatorio conclusivo all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento vengono approvati con le modalità ivi stabilite, salvo che ciò non comporti aggravio dei tempi di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 32 - Cartografie di riferimento

1.

Il Piano Regolatore Generale rappresenta il riferimento per la presenza di specifici vincoli di tipo urbanistico territoriale, ivi compresa l'appartenenza ad ambiti in prossimità di più ricettori sensibili, così come definiti ai sensi del precedente art. 3, c. 1 lett. i);

2.

Il presente regolamento è integrato con le seguenti cartografie tematiche finalizzate alla caratterizzazione del territorio urbanizzato e periurbano:

·

Localizzazione Ricettori Sensibili;

·

Patrimonio Comunale;

·

Localizzazione Edifici Vincolati per caratteristiche storiche, architettoniche ed urbanistiche;

·

Localizzazione installazioni per la telefonia mobile (autorizzate in esercizio e non);

·

Campagne di Misura dei Campi Elettromagnetici (quale riferimento per la densità di sorgenti d’emissione di onde elettromagnetiche particolarmente elevata rispetto alla media della situazione del territorio urbanizzato, e quale riferimento per l’entità dei valori fondo particolarmente elevati rispetto ai valori medi rilevati nel territorio urbanizzato);

3.

Tali cartografie tematiche saranno assunte a riferimento sia dai concessionari dei servizi di telefonia mobile per la formulazione delle proprie proposte concernenti siti puntuali ed aree di ricerca da inserire nei programmi annuali successivi alla loro approvazione, sia dal Comune per gli adempimenti istruttori relativi ai programmi annuali e a siti puntuali, tanto se attuativi di aree di ricerca, quanto se proposti fuori programma, ai sensi del precedente art. 20.

4.

Le cartografie tematiche vengono approvate, modificate, integrate e/o sostituite con determinazione del Dirigente competente che provvederà a darne comunicazione ai concessionari.

Art. 33 – Vigilanza, controllo, informazione

1.

Il Comune effettuerà attività di controllo e di vigilanza sugli impianti di telefonia cellulare per prevenire forme di inquinamento elettromagnetico, avvalendosi di ARPA e AUSL con le modalità di cui all’art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 44. Verrà promosso il monitoraggio con carattere di continuità partecipando fattivamente al progetto di rete regionale di monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici a radiofrequenza. Nel caso di superamento misurato dei 3 V/m in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore, il Comune si riserva la possibilità di chiedere al gestore il monitoraggio in continuo, secondo procedure e metodologie da concordare con ARPA.

2.

Le attività di controllo e vigilanza sono effettuate direttamente da ARPA secondo le modalità definite da apposito Accordo.

3.

ARPA effettuerà le verifiche strumentali, successivamente all’installazione dell’impianto nei punti ritenuti più significativi, nei seguenti casi:

a)

Qualora la valutazione teorica dell’esposizione ai c.e.m. sia superiore a 1.5 V/m come campo elettrico in edifici con permanenza superiore a 4 ore giornaliere;

b)

Nelle aree sensibili (aree con attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche);

c)

In tutte quelle situazioni in cui, anche di concerto con l’Amministrazione comunale, se ne ravveda l’opportunità.

4.

Il Comune provvede alla divulgazione ed informazione dei dati relativi al monitoraggio dell’inquinamento elettromagnetico in collaborazione con ARPA e AUSL..

Art. 34 - Norme di rinvio ad altri provvedimenti

1.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle conformi disposizioni della L. 23/2/2001 n. 36, della L.R. 31/10/2000 n. 30 e della "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31/10/2000 n. 30" di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 20/2/2001 n. 197, nonché del D.P.R. 7/12/2000 n. 440 "Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 20/10/1998 n. 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi".