decreto

Ed il rifiuto divenne polvere

In questi anni in Italia abbiamo visto la costruzione di un numero sempre maggiore di inceneritori, spesso chiamati termovalorizzatori per nasconderne l’immagine negativa.
Il fine che porta alla progettazione di questi nuovi impianti è, come al solito, solamente economico.

Il decreto Legislativo del 29 Dicembre 2003, n 387, che aveva il compito di attuare la direttiva europea 2001/77, ha incluso nella lista delle fonti energetiche rinnovabili anche il combustibile da rifiuto, una sorta di selezione della spazzatura ad alto contenuto calorico.
Più semplicemente, visto che in Italia era inesistente una seria programmazione della produzione dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili (come il solare, le biomasse, etc), sono stati inclusi in questa definizione anche gli inceneritori, per avere la possibilità di finanziarli con appositi contributi.

In questo momento, quindi, lo stato spende i nostri soldi per fornire contributi all’incenerimento dei rifiuti (il Cip6), ed investe denaro pubblico per diffondere nella nostra aria polveri sottili ed inquinanti anche cancerogeni.
Questo fatto è gravissimo, e poche persone ne sono a conoscenza: se non ci fossero questi incentivi, non sarebbe economicamente vantaggioso l’incenerimento dei rifiuti.

Come potrete certamente immaginare, se non fosse vantaggioso dal punto di vista meramente lucrativo, le aziende che gestiscono lo smaltimento, le Province, i Comuni e lo Stato stesso sposterebbero la loro attenzione dall’incenerimento alla riduzione dei volumi dei rifiuti ed al potenziamento del recupero di materia con la raccolta differenziata. In aggiunta a tutto questo, per completare il quadro, gli Stati che compongono l’Unione Europea prima o poi interverranno su questo finanziamento pubblico offerto in maniera così contrastante con lo scopo della direttiva. Invece che premiare le fonti rinnovabili, si finanzia l’incenerimento dei rifiuti, e non c’è nessun equilibrio di trattamento economico tra le imprese che operano nei diversi stati dell’Unione.

Il termine stesso utilizzato per questa pratica, termovalorizzazione, è stato coniato da zero e pensato per dare l’idea che un recupero dell’energia sia possibile e vantaggioso. Quando si cerca un nome nuovo per qualcosa che non ne avrebbe bisogno, si sta cercando di aggirare un problema o confondere le idee a qualcuno.
Ora noi compriamo petrolio, produciamo una bottiglia di plastica, la usiamo una volta e la gettiamo, poi la bruciamo. In questo ciclo, lo spreco di energia è immane e l’ultimo passaggio non ci fa recuperare nemmeno il 15% di quella impiegata. Questo non può certamente essere considerato un passaggio positivo, oppure una valorizzazione termica ed energetica.

Capito questo, risulta veramente difficile comprendere alcune politiche di gestione dei rifiuti che non vedono altro che lo smaltimento in discarica dopo la termovalorizzazione. Se queste politiche sono destinate a portare svantaggi anche economici, e certamente non hanno nessun vantaggio per l’ambiente e la salute dei cittadini, non hanno più senso di esistere.
Perché, allora, insistere su questo piano? Probabilmente perché una riduzione della produzione dei rifiuti da destinare allo smaltimento non conviene a chi gestisce questo servizio. Ma questo interesse è palesemente discordante con quello dei cittadini, che devono sapere che esiste una alternativa, già applicata in varie parti d’Italia con successo, che è vantaggiosa sia per le nostre tasche sia per la nostra salute.

Altrove i cittadini pagano per i rifiuti che producono, e questo premia le bollette di chi è più sensibile e diligente. Questo, in una qualsiasi comunità che beneficia dei buoni comportamenti di tutti, dovrebbe essere un obiettivo primario.

Nel terzo millennio abbiamo tutta l’esperienza necessaria per capire come incentivare i buoni comportamenti e disincentivare quelli sbagliati dei cittadini. Purtroppo non si può pensare che l’etica basti a spingere le persone: proprio per questo esistono regole, leggi, leve fiscali ed altri mille strumenti. L’uso di questi strumenti per incentivare fonti di danni seri all’ambiente ed alla salute è criminale, ma con i problemi di informazione che abbiamo nel nostro paese, certi comportamenti vengono celati e diventano normale amministrazione.

Ed il rifiuto diventa polvere e malattia, altro che energia.

ORDINE DEL GIORNO sulla COPERTURA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

* Che i servizi a domanda individuale rappresentano un importante punto di contatto tra i Cittadini e l’amministrazione Comunale e costituiscono un insieme vasto di prestazioni pubbliche che vanno a soddisfare bisogni primari della collettività;

* Che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, impone di allegare al Bilancio di Previsione degli Enti Locali, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

* Che nel Bilancio di previsione per l’anno 2005 le percentuali di copertura relative ai proventi tariffari superano in due voci e per pochi punti percentuali il 100%, a fronte di una percentuale media del 74,05%;

* Che, data l’importanza di tali servizi per il tessuto sociale della Città, si ritiene che la copertura tariffaria di un servizio a domanda individuale non debba superare le spese di gestione da parte del Comune;

IMPEGNA LA GIUNTA

* Ad attuare adeguate iniziative atte a non superare il 100% di percentuale di copertura relativa ai proventi tariffari per i servizi a domanda individuale;

* A proseguire l’azione già intrapresa sulla rimodulazione tariffaria tesa a migliorare i profili in funzione della capacità di reddito di coloro che usufruiscono dei servizi;

I Firmatari:

Alessandro Ronchi

Diritto (di Repressione) d’Autore.

L’informatica e le persone che indirettamente ne fanno uso ricorderanno a lungo la data del 18 Maggio 2004. In Italia ed in Europa questa data potrebbe significare un enorme cambiamento dell’insieme delle norme che regolano il diritto d’autore ed il modo di lavorare nel campo dei calcolatori elettronici.
Nello stesso giorno, coincidenza forse non totalmente casuale, è stato convertito in legge il Decreto Urbani ed è stata approvata una direttiva che introduce i brevetti sul software anche in Europa. Proprio su queste pagine sono state discusse le motivazioni che rendono entrambi i provvedimenti inutili dal punto di vista della riduzione degli illeciti, iniqui nell’applicazione delle sanzioni, semplicemente anacronistici ed insensati se guardati nell’ottica di ridiscutere la proprietà intellettuale tenendo conto dei nuovi mezzi di trasmissione delle informazioni.
Partiamo dalla legge Urbani, che con un colpo di mano dell’ultimo momento introduce sanzioni che arrivano a 4 anni di reclusione.
Queste pene esagerate possono essere la “giusta” sanzione per chi trae profitto dallo scambio illecito di materiale coperto da diritto d’autore, come cd musicali oppure video. Tutti coloro che stanno protestando contro questa legge, e sono tanti, sono assolutamente convinti della necessità di riconoscere agli autori il giusto valore, economico e morale. Quella che viene altrettanto fermamente contestata è invece l’iniquità della pena. Una gran parte dei problemi derivanti direttamente da questa legge è inclusa nella definizione giuridica di “trarre profitto”, apparentemente molto simile al “fine di lucro”. Il profitto è un qualsiasi vantaggio o beneficio intellettuale, ed include per esempio anche l’ascolto di un’opera. Il lucro, viceversa, è un guadagno di natura esclusivamente economica. Quando la legge è stata scritta per la prima volta, includeva solamente il fine di lucro. Per fare un esempio, chi masterizzava cd per la vendita rischiava la galera, ma chi li usava per scopi personali non correva questo rischio (ma solo sanzioni amministrative già previste dalla legge). Con questa piccola modifica, ottenuta semplicemente sostituendo nell’Articolo 1 le parole “a fine di lucro” con “a scopo di trarne profitto”, si cambia totalmente registro. Chiunque abbia una sola canzone non originale, secondo la legge ora rischia 4 anni di galera. Per fare un paragone, chi ruba miliardi evadendo il fisco con il falso in bilancio rischia solamente una multa e nessuna sanzione penale, mentre chi maltratta un bambino o un componente della propria famiglia, chi compie violenza privata e chi scambia una sola canzone su internet senza scopo di lucro (al limite anche senza ascoltarla nemmeno una volta), viene punito alla stessa maniera, con 4 anni di carcere. Semplicemente insensato, come il fatto che a discutere di questa legge, tra le altre personalità di “elevato spessore”che decidono del nostro futuro senza capirlo, ci fosse Gabriella Carlucci.
Come se non bastasse questa brutta notizia, dall’Unione Europea nello stesso giorno giunge notizia dell’introduzione dei brevetti software, che il parlamento europeo aveva già bocciato in una precedente seduta. I rappresentanti italiani in commissione avevano dichiarato di essere contrari, per una lunghissima lista di motivi, ma alla fine si sono astenuti.
Come dire, non è nostra la colpa, non possiamo fare nulla, e di nascosto fare l’occhiolino alle multinazionali americane. Le stesse grosse aziende statunitensi che hanno pagato fior di quattrini per sponsorizzare l’attuale presidenza irlandese (http://www.eu2004.ie/sitetools/sponsorship.asp) che guarda caso si è applicata con straordinario impegno in questa direttiva europea.
In conclusione, vorrei soffermarmi su quella che sembra essere la linea generale dei nostri governi moderni, quelli che amiamo chiamare “democratici”. I cittadini vengono sempre di più sovraccaricati del peso del mantenimento della società e dei lussi di pochi imprenditori, che ottengono questi benefici impedendo loro il libero pensiero, obbligandoli a consumare materiale che a loro non serve, ingozzandoli come maiali da ingrasso di finta cultura non voluta, usa e getta e a buon mercato.
Musica, letteratura, cinematografia che da arte diventa prodotto, e da prodotto diventa un oggetto che non ti è permesso rifiutare. Se qualcuno ha qualcosa in contrario, si paga la stesura di una legge (pare che ora sia a buon mercato) che impedisca ogni tentativo di uscire da questa morsa.
Una battaglia è stata persa, ma la guerra è ancora in atto, grazie anche a politici che si stanno mobilitando contro queste insensatezze, con il senatore Cortiana e l’europarlamentare Cappato in testa.
Da parte nostra, dovremmo iniziare a dire di no partendo dalle piccole cose. I nostri 22 euro, invece che spenderli per il cd di Tiziano Ferro, che si ascolta forse una volta e si butta nel dimenticatoio, dovremmo pagarli al piccolo gruppo che suona su un palco, che mette veramente sudore, passione ed intenso lavoro. Che rischia di andare in galera se non paga il suo tributo alla SIAE per ottenere diritti che non arriveranno mai, e che rimane l’unico vero motivo per il quale possiamo ancora considerare la musica un’arte che possa servire all’umanità.
Una, dieci, cento leggi di questo tipo non aumenteranno il nostro consumo di cd musicali, al contrario rischiano di produrre un rigetto simile a quello provato per la carne dai vegetariani.

Gli effetti collaterali del Decreto Urbani

Credo che in molti, tra gli utilizzatori abituali della rete, ricorderanno questa data.
Io credo, inoltre, che non saranno i soli.
Nello stesso giorno, infatti, è stato convertito in legge il Decreto Urbani, che introduce la pena del carcere per chi scambia file illeciti su internet “per trarne profitto”, e sono stati approvati i brevetti software europei, anche se necessitano di un’ulteriore passaggio per la conferma definitiva.
Lo stesso giorno, involontariamente, verrà ricordato anche per la prima mobilitazione politica seria di massa ottenuta sfruttando internet ed i nuovi strumenti di comunicazione a nostra disposizione.
La stessa Onorevole Gabriella Carlucci, relatrice per la Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera, ammette che la discussione avvenuta in parlamento sul decreto è stato il testo più letto della storia della nostra Repubblica.
Su queste due nuove minacce per l’utilizzo della rete, venute in essere lo stesso giorno molto probabilmente non a caso, hanno già scritto tanti quotidiani online ed altrettanti portali di informazione, tra i quali è importante citare Quintostato e Punto Informatico. Sulla carta stampata, invece, pochissimi interventi degni di essere letti e troppi articoli scritti a quattro mani con i veri autori del decreto Urbani (AGIS, ANEC, etc.).
Quello che è stato analizzato senza la dovuta attenzione, invece, è il rovescio della medaglia che il Decreto Urbani ed i brevetti software europei hanno prodotto, all’interno del complesso rapporto tra cittadini e politica.
Migliaia di persone, semplici cittadini o gruppi organizzati in associazioni, hanno partecipato ad uno scorcio di vita politica del nostro paese.
Si sono interessati ad un problema, l’hanno seguito con attenzione, si sono documentati ed hanno partecipato all’organizzazione di una difesa da una legge che a loro pareva ingiusta.
Molti, spinti dalla mancanza di buon senso del legislatore che equipara le pene per l’utilizzo del peer to peer senza fini di lucro alle violenze familiari a minori, si sono dati da fare.
Hanno parlato, discusso, proposto ed infine appoggiato una linea politica unitaria.
In aggiunta, non lo hanno fatto perché volevano sostenere l’illegalità delle violazioni di Copyright che avviene ogni istante su Internet, ma per difendere la certezza del diritto e per proporre soluzioni alternative, alcune delle quali già in vigore in altri paesi del mondo.
Questo è solo il primo passo per arrivare ad una democrazia più partecipativa, dove i cittadini interessati ad un certo problema possano attivarsi per risolverlo, accanto alle istituzioni politiche ed alle strutture di rappresentanza esistenti.
Il prossimo, a mio parere, è un maggiore coinvolgimento in termini numerici dei cittadini, ottenuto sia come conseguenza dei primi successi di questi esperimenti, sia grazie ad una maggiore localizzazione sul territorio di questi progetti. Oltre a grandi temi di politica nazionale, quindi, dovranno farsi spazio anche grandi problemi di origine locale, discussi e promossi da persone che condividono tra di loro una vicinanza territoriale, oltre agli stessi modi di partecipare alla vita politica in rete.
Sarà quindi di vitale importanza, nel prossimo futuro, la creazione di piccole reti di cittadini che abitano le stesse città, perché la partecipazione di rete possa all’occasione tramutarsi in mobilitazione fisica e scelta dei propri rappresentanti politici anche in base all’ascolto che questi dimostrano di dare ai discorsi promossi “dal basso”.
Questi nuovi strumenti richiederanno tempo, risorse e sicuramente dovranno procedere per tentativi, al fine di trovare le giuste metodologie. Allo stesso tempo ritengo che porteranno grossi miglioramenti a tutti i processi di concertazione politica e forse riusciranno a riportare il giusto entusiasmo dei cittadini nei confronti della gestione della cosa pubblica, perso forse anche a causa dei “vecchi” metodi di comunicazione di massa.
Se vogliamo innescare la miccia di questi nuovi modi di fare, dobbiamo iniziare a sostenere all’interno delle stesse istituzioni le persone più sensibili, che dimostrino il giusto interesse verso le proposte dei cittadini volte ad aumentare la partecipazione politica dal basso.
Facendo arrivare un segnale chiaro a chi avrà il compito di rappresentarci, sia in Europa che nelle nostre città, a partire dal 12 e dal 13 Giugno.

Ogm: Corte Ue, Stato può sospendere vendita

Da vita.it:

Se uno Stato ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio

La semplice presenza di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce la loro immissione in commercio, mediante una procedura semplificata, se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia, se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un simile rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio. Questa la sentenza della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo nella causa che opponeva la Monsanto ed altre imprese attive nel settore della biotecnologia all’Italia per aver vietato l’immissione sul mercato di alcuni prodotti alimentari con granturco geneticamente modificato. Il decreto con cui l’Italia aveva stabilito una sospensione preventiva della commercializzazione e dell’utilizzo di prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato risale al 2000. In seguito a quel provvedimento, Monsanto ed altre aziende del settore hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio ritenendolo contrario al diritto comunitario. Nel 1997 e 1998 le aziende avevano informato la Commissione Ue, nell’ambito di una ”procedura semplificata”, per la quale e’ necessaria solo una notifica all’esecutivo europeo, la loro intenzione di commercializzare prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato, quali la farina. Tra l’altro, Monsanto Europe e altre imprese avevano gia’ ottenuto in Francia e in Gran Bretagna l’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni chicchi di mais Ogm per la sua resistenza a insetti ed erbicidi. In Italia, invece, il governo, dopo aver sentito pareri di diversi organi scientifici, ha avuto dubbi sull’innocuita’ di questi prodotti con la conseguente emissione del decreto del 8 agosto 2000. Nella sua sentenza la Corte Ue, a cui si era rivolto il Tar del Lazio, ricorda che il regolamento comunitario sui nuovi prodotti alimentari ha la finalita’ duplice di garantire il funzionamento del mercato interno di questi prodotti e di tutelare la salute pubblica. Lo stesso regolamento, si sottolinea, ”qualifica come sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti quelli che presentano differenze di composizione, ma che non hanno effetti negativi per la salute”. La Corte rileva inoltre che la ”procedura semplificata” non deve in alcun caso trasformarsi in un indebolimento delle norme di sicurezza che devono essere rispettate dai nuovi alimenti e che talune differenze di composizione di questi ultimi, rispetto a quelli tradizionali, devono essere specificatamente menzionate nell’etichettatura. In virtu’ della cosiddetta ”clausola di salvaguardia”, spiega ancora la Corte Ue, uno Stato membro ”puo’ a titolo preventivo limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio”. La dimostrazione dell’esistenza di rischi per la salute, secondo i giudici del Lussemburgo, puo’ giustificare ”l’adozione di una tale misura, ma in tal caso il rischio non deve essere puramente ipotetico, ne’ risultare fondato su semplici supposizioni non ancora fondate. Lo Stato deve basarsi su indizi precisi e non su ragioni aventi un carattere generico”. Alcuni aspetti di questa vicenda appaiono tuttavia attualmente ormai superati dopo che nel luglio scorso l’ Unione europea ha adottato nuove regole sull’etichettatura e sulla tracciabilita’ degli Ogm.

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