Diritti

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Relazione

Come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra 5 o 10 anni? Possiamo immaginare che molto probabilmente ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un’era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima. La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy.
Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l’altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così. Questo è il punto di partenza per capire l’importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d’uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence). Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano su di esso. Linux è un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia.
L’assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell’ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.
Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

Art. 1
(finalità della legge)

1.La Regione Emilia-Romagna favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell’art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l’uso di software libero.

Art. 2
(Definizioni)

1.Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell’articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti descritti nell’articolo 2 comma 1 della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati.

Art. 3
(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonchè l’adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all’art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell’art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora si renda necessario, l’uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui h impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all’interessato ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)

1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l’amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7
(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell’insegnamento.

Art. 8
(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Entro anni tre dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all’art. 5 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 4.

3. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 3.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Ogm: sentenza Ue, le reazioni

Da vita.it:

Per l’Ue ”la salute dei suoi cittadini e la tutela ambientale vengono prima delle liberta’ commerciali”. Questo il commento di Legambiente al pronunciamento della Corte di Giustizia europea sulla causa fra la Monsanto e altre due multinazionali del biotech e il nostro Paese, responsabile del divieto di importazione di alcuni alimenti contenenti tracce di proteine ogm. Un pronunciamento con il quale ”e’ stata garantita la sovranita’ alimentare e la sicurezza dei consumatori”. ”La Corte – afferma il portavoce nazionale di Legambiente, Roberto Della Seta – riconosce agli stati membri il loro diritto di garantire la salute dei cittadini, un diritto che prevale nettamente sui principi della liberta’ del commercio. E’ una decisione che sembrerebbe scontata ma che non lo e’ di questi tempi, e della quale dunque ci rallegriamo. Tanto piu’ importante – aggiunge Della Seta – perche’ arriva in coincidenza dell’apertura del vertice di Cancun, in cui, seppure esclusi dall’agenda, gli ogm rischiano di avere un ruolo importante”. Non e’ irragionevole pensare, rileva ancora il portavoce nazionale di Legambiente, che gli Stati Uniti potrebbero avanzare pretese nei confronti della moratoria europea in cambio di concessioni sulla lista dei 41 prodotti tipici portata a Cancun. ”Questa sentenza – conclude quindi Della Seta – e’ anche un monito: non c’e’ liberta’ di mercato ne’ Monsanto che tenga di fronte alla salute dei cittadini e alla tutela dell’ambiente. Ma all’Unione, coinvolta appunto a Cancun nei negoziati per riscrivere piu’ equamente le regole del commercio mondiale chiediamo coerenza: se questi diritti valgono per i cittadini europei, allora devono valere anche per quelli dei paesi piu’ poveri, che troppo spesso invece vengono sacrificati in nome del liberismo a senso unico dell’Occidente”
La sentenza della corte Ue sui quattro mais ogm e’ legittima: e’ quanto afferma in una nota Ivan Verga, vice presidente dell’associazione Verdi Ambiente e Societa’ (VAS) secono il quale ”con il pronunciamento odierno la Corte di Giustizia ha di fatto posto fine ad un contenzioso che oppone da tre anni la multinazionale Monsanto al governo del nostro Paese e al sacrosanto diritto di uno Stato membro di impugnare la commercializzazione di alimenti transgenici non sottoposti ad alcuna valutazione di sicurezza d’uso”. Secondo Verga con la sentenza di oggi la Corte ”inizia a ristabilire il diritto su di una materia che la lobby delle multinazionali del biotech ha governato per anni, facendo prevalere un regime di discrezionalita’, rispondente ai propri interessi di parte e a discapito degli interessi collettivi di sicurezza. Quanto invece alle precisazioni della Corte in relazione alla ‘sostanziale equivalenza’ dei prodotti transgenici, si tratta di osservazioni poco piu’ che superflue, poiche’ i nuovi Regolamenti UE sull’etichettatura e la tracciabilita’ degli OGM negli alimenti hanno opportunamente cancellato qualsiasi riferimento a procedure semplificate di autorizzazione. E questo ci consente di poter dire che mai piu’ alcun OGM potra’ essere autorizzato sul territorio UE senza essere sottoposto ad una meticolosa valutazione sulla propria sicurezza d’uso. Insomma, il tempo in cui bastava una semplice notifica basata sull’autocertificazione di conformita’ prodotta dalle multinazionali produttrici appare definitivamente tramontato. Con estrema soddisfazione dei cittadini europei e con buona pace delle multinazionali che ritenevano di poter considerare i consumatori come tante cavie di una tecnologia transgenica inaffidabile e non gradita dall’opinione pubblica”.

SCO e Linux su Repubblica

Tratto da un messaggio dalla mailing list discussioni@softwarelibero.org

Il supplemento economico di Repubblica pubblica con discreto risalto un intervista al Ceo di Sco. Le argomentazioni sembrano addirittura più
generiche e fuddose del solito e purtroppo senza contestazioni o contestualizzazione da parte del giornalista.
Nella stessa pagina si trova un altro pezzo che riporta le reazioni alle mosse Sco: da parte di Dell, Ibm e della comunità. Però il titolo è ingannevole
perchè lascia intendere invece che si parli del passaggio di Linus a OSDL.

Il senso dell’intervista si può riassumere in questo brano:
«Oggi Linux è un derivato illegale di Unix, gli somiglia moltissimo, e gli utilizzi sono ormai gli stessi. Il fatto di introdurre un oggetto gratuito che è l’equivalente di un oggetto commerciale, distrugge il valore di quest’ultimo. Con queste violazioni contrattuali si è resa disponibile una tecnologia gratuita equivalente a una tecnologia che ha alle spalle vent’anni di costosi investimenti e perfezionamenti, che vanno adeguatamente retribuiti. E’ una pratica anticompetitiva, un dumping esasperato e disonesto»

http://www.repubblica.it/supplementi/af/2003/09/08/multimedia/015scocco.html
http://www.repubblica.it/supplementi/af/2003/09/08/multimedia/015linnux.html

Come dire che Ford ha costruito le prime automobili, e che non è giusto che ora ne esistano altre, che fanno le stesse cose e sono utilizzate per lo stesso motivo.
In realtà la situazione è ben diversa: Linux è un prodotto a sè stante, non una semplice copia di Unix. Linux è un prodotto che è stato scritto da zero, con il contributo di migliaia di volontari, che hanno prodotto qualcosa che è solo simile nell’interfaccia con l’utente.
Si guida allo stesso modo, ma il motore, la carrozzeria, i consumi, il costo, i sedili e tutto il resto sono diversi. E la comunità Linux non deve proprio nulla a SCO, come la Fiat non paga i diritti per la costruzione delle sue automobili alla Ford.

Speriamo che Repubblica smetta di pubblicare articoli di informatica solo sotto pagamento di sponsorizzazioni aziendali, e che trovi qualche giornalista competente che sappia giudicare quello che gli dicono di scrivere.

Diritti cyber, dopo l’EUCD incombe l’IPED

Vi siete fatti delle belle vacanze? Pare che Settembre riserverà per voi tutte le sorprese che volevate non aspettarvi….

Dal sito dell’associazione Software libero:

L’11 settembre 2003 la commissione JURI del Parlamento europeo discute la Direttiva Intellectual Property Enforcement Directive, che richiede forme di criminalizzazione della cosiddetta violazione della proprietà intellettuale.

Appoggiamo la campagna di CODE, Coalition for an Open Digital Environment, tesa a far conoscere i rischi di questa nuova proposta di direttiva nonché a chiedere ai parlamentari europei la non approvazione.

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COMUNICATO STAMPA

Un nuovo acronimo contro i diritti digitali: dopo l’EUCD arriva l’IPED

L’Associazione Software Libero chiede il rifiuto della Direttiva per il Rafforzamento della Proprietà Intellettuale

Un altro rischio incombe sull’Europa: dopo l’EUCD arriva l’Intellectual Property Enforcement Directive (link), una nuova direttiva nel cui testo sono presenti concetti e precetti pericolosi non solo per il software
libero.

Il prossimo 11 settembre la commissione JURI del Parlamento Europeo discuterà una Direttiva (Intellectual Property Enforcement Directive)
che richiede forme di criminalizzazione della cosiddetta violazione della proprietà intellettuale.

Col termine “proprietà intellettuale” si comprendono discipline giuridiche molto diverse fra loro, come il copyright, i brevetti, i marchi, i nomi a dominio Internet, le quali comportano problemi e richiedono tutele nient’affatto uniformi. L’effetto di uniformare queste discipline, addirittura dal punto di vista penale, è di ridurre drasticamente le libertà civili dei cittadini europei, rendendo oltretutto legalmente rischiose le attività legate all’innovazione e alla competizione tecnologica.

In questi giorni una coalizione internazionale di associazioni e gruppi hanno avviato una campagna (CODE, Coalition for an Open Digital Environment) tesa a far conoscere i rischi di questa nuova proposta di direttiva nonché a chiedere ai parlamentari europei la non approvazione.

Sul sito della campagna http://www.ipjustice.org/code.shtml è possibile leggere la lettera spedita da questa coalizione ai parlamentari che fanno parte della commissione chiamata l’11 settembre prossimo a discutere ed eventualmente approvare questa direttiva.

L’Associazione Software Libero condivide tutte le preoccupazioni espresse dalla coalizione e rimarca come ancora una volta con questa direttiva, come con la precedente EUCD, si danneggiano i cittadini.

Anziché limitarsi a colpire chi trae illegalmente profitto dalle violazioni del diritto d’autore, si colpiscono gli utenti, declassandoli dal ruolo di cittadini a quello di clienti privi di diritti, condannandoli ad una fruizione arbitrariamente limitata delle opere e minacciando la loro riservatezza. Come se non bastasse, la direttiva minaccia lo sviluppo della concorrenza e dell’innovazione nel mercato dell’informazione digitale.

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Version: GnuPG v1.2.2 (GNU/Linux)
Comment: Processed by Mailcrypt 3.5.8

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