edifici

Bando per la rimozione dell’amianto e l’installazione di impianti fotovoltaici

Dalla Regione Emilia-Romagna 10 milioni di euro per favorire e promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale. L’opportunità è destinata alle piccole e medie imprese dell’Emilia-Romagna.

Bologna, 19 gennaio 2011 – Nove milioni di euro per favorire la rimozione dell’amianto, la coibentazione e l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, più un milione per la sola sostituzione dei tetti di amianto. Sono questi gli obiettivi del bando, finanziato con risorse provenienti dal POR FESR e regionali, per la concessione di contributi alle  piccole e medie imprese emiliano-romagnole.

Il provvedimento è stato proposto congiuntamente dall’assessore alle Attività produttive e Piano energetico, Gian Carlo Muzzarelli, e dall’assessore all’Ambiente Sabrina Freda.

Tra gli obiettivi del bando quello di favorire e promuovere la qualificazione ambientale ed energetica del sistema produttivo regionale. Ciò attraverso il sostegno alla realizzazione di interventi finalizzati alla qualificazione ambientale dei luoghi adibiti a sedi di lavoro, promuovendo la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti cemento-amianto dove presenti ma anche sostenendo la realizzazione di interventi finalizzati a promuovere il risparmio energetico nella climatizzazione degli edifici adibiti a sedi di lavoro nonché l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia prodotta tramite la fonte solare con l’installazione di impianti fotovoltaici.

«Si tratta di un progetto atteso che ha già suscitato l’interesse di tanti imprenditori. In coerenza con le politiche di corretta gestione del territorio e lo sviluppo delle Aree produttive ecologicamente attrezzate, abbiamo scelto di sostenere la riqualificazione delle imprese innestando nuove scelte energetico-ambientali al fine di migliorare le performance dell’impresa stessa, e contribuire a rilanciare una crescita sostenibile ed intelligente», ha spiegato l’assessore alle Attività produttive Gian Carlo Muzzarelli.

«Un beneficio per migliorare la qualità dell’ambiente di lavoro e la creazione di opportunità energetiche. Questo bando – ha rilevato l’assessore all’Ambiente Sabrina Freda – è fondamentale proprio perché si inserisce pienamente nelle politiche della sostenibilità. Oltre all’eliminazione dell’amianto, infatti, prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti: un segnale chiaro sull’ubicazione degli impianti che devono essere posizionati sui tetti e non su suolo agricolo per contenere il più possibile il consumo di territorio».

Le domande di contributo dovranno essere compilate esclusivamente tramite una specifica applicazione web, le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno rese disponibili, almeno dieci giorni prima dell’apertura dei termini per la presentazione delle stesse, sul sito della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi: http://emiliaromagna.si-impresa.it, www.ermesambiente.it e su questo portale.

La trasmissione delle domande di contributo, tramite posta elettronica certificata e trasmissione della copia cartacea per raccomandata, dovrà essere effettuata, pena la non ammissibilità delle stesse, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2011 e il 2 maggio  2011, entro le ore 16.

Il contributo è rivolto esclusivamente alle  piccole e medie imprese emiliano-romagnole aventi sede legale e/o operativa nel territorio dell’Emilia-Romagna e non potrà essere superiore a 150 mila euro per ciascun beneficiario. Alla valutazione tecnica delle domande di contributo provvederà un nucleo di valutazione composto da collaboratori appartenenti all’assessorato Attività produttive e dell’assessorato Ambiente.

fonte: Un bando per la rimozione dell’amianto e l’installazione di impianti fotovoltaici — POR – FESR.

Prevenire è meglio che ricostruire

Ad ogni tragedia deve seguire un tempo per l’analisi, che ci aiuti a ridurre le possibilità che questo accada di nuovo. Una considerazione generica da fare è che la politica degli spot televisivi è inadeguata a rispondere ad una primaria esigenza: la prevenzione.

Mentre tutti oggi fanno a gara per apparire e cercare di fare sciacallaggio politico sul terremoto, dovremmo riflettere quanto questa esposizione dell’emergenza faccia bene soprattutto a chi queste emergenze non cerca di evitarle. Lo stesso è accaduto a Napoli, dove per anni non si è fatto nulla e non si è cercato di uscire dal commissariamento, tutt’ora in piedi.

Le emergenze costano alla collettività molto di più della loro prevenzione, ma la prevenzione è invisibile per l’elettorato e quindi alla selezione della classe dirigente del nostro Paese. Non viene premiato, ad esempio, un investimento per una scuola che già c’era per la sua messa in sicurezza. Meglio creare una nuova grande opera e sperare che nulla accada. O sotto sotto sperare che accada per sfruttare la ricostruzione.

Così, senza che nessuno alzasse la voce, anche questo Governo ha tagliato i fondi contro il dissesto idrogeologico, quelli alla protezione civile e pochi mesi fa con il testo della Gelmini sono stati dimezzati i fondi per gli adeguamenti antisismici delle scuole.

Ieri sera Di Pietro, a porta a porta, sembrava non avere mai fatto il ministro per le infrastrutture, e chiedeva di spostare soldi da queste alla messa in sicurezza degli edifici pubblici. Vorrei chiedergli, molto umilmente, perché avanza ora questa proposta e non quando aveva la delega al Governo e la possibilità di realizzarla.

Lo stesso per i comuni, che troppo spesso nei loro piani investimenti vedono rimandati gli interventi per la sicurezza rispetto ad opere più visibili, più elettoralmente soddisfacenti.

Poi viene la ricostruzione.

Berlusconi, secondo il ministro La Russa, avrebbe già individuato l’area dove far sorgere L’Aquila 2.
Invece di ricostruire la città, il rischio concreto è quello che si sfrutti la tragedia per ignorare ancora una volta la storia e l’urbanistica, creando casermoni popolari fuori dal tessuto esistente ed ottenendo un doppio risultato: l’abbandono della città storica e la creazione di nuove aree a rischio degrado.

Forse sarebbe meglio aiutare la ricostruzione dei privati, piuttosto che pensare ai grandi appalti che rischiano di lievitare costi e tempi.

Il rifiuto degli aiuti internazionali, probabilmente solo una facciata per mostrare i muscoli di fronte alla comunità internazionale – quando invece sarebbe opportuno sfruttare la solidarietà di chi cerca di contribuire -, è doppiamente grave.

Primo, perché non possiamo permetterci di rifiutare risorse importanti da destinare ad un territorio che ha subito miliardi di danni. Tra qualche mese queste proposte d’aiuto verranno a mancare, per la disattenzione dei media internazionali.

Secondo, perché i finanziamenti internazionali permetterebbero forse un occhio in più sopra i percorsi della ricostruzione, evitando sprechi e lungaggini, e richiederebbero quella maggiore trasparenza utile ad evitare le infiltrazioni degli sciacalli.

L’unica cosa che non serve all’Abruzzo, ora, è l’ennesima dimostrazione del modo tutto italiano di saper sfruttare le emergenze per i guadagni di pochi.

Il rischio delle deleghe in bianco che vengono chieste col pretesto di diminuire i tempi è proprio quello di saltare i percorsi democratici a tutela della trasparenza, di promuovere gare d’appalto furbette, di fare della crisi lo strumenti di spot elettorali e guadagni personali.

Via le rinnovabili nel decreto milleproroghe

Il Governo ci riprova ancora ed inserisce nel decreto milleproroghe viene tolto l’obbligo per i nuovi edifici di avere, almeno in parte, energia prodotta dalle rinnovabili. Questa norma era stata introdotta nell’ultima finanziaria di Prodi e doveva essere applicata da questo Gennaio.

In un momento di crisi per il mondo del Lavoro, investire su questo tipo di interventi significa spostare denaro dagli sprechi energetici (che vanno ad arricchire solo i paesi esteri dai quali importiamo fonti fossili) agli stipendi, avviando quindi un impatto positivo non solo in ambito ambientale.

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Ripristinate le detrazioni per il risparmio energetico

La buona notizia è che anche grazie alle pressioni fatte con la catena di blog ed il grande dibattito che è stato aperto su questo tema le detrazioni delle spese volte al risparmio energetico degli edifici sono state salvate. Per i dettagli leggete kuda.

Commissione sul regolamento edilizio – Risparmio Energetico

Ieri in commissione abbiamo rivisto l’adeguamento alla Legge 20 del nostro piano regolatore, che vede l’introduzione di alcune importanti norme per l’efficienza energetica degli edifici ed il risparmio delle risorse (energia elettrica, calore , acqua).

In questo articolo trovate lo stralcio delle norme che vengono introdotte su questo punto.

Rispetto alla prima bozza c’è un sostanziale cambiamento, che è l’inclusione della direttiva regionale: Atto di indirizzo sul rendimento energetico degli edifici

Questo lo stralcio dell’allegato 3, intitolato

DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE
Art. 1 – Finalità e oggetto delle Norme

Le presenti norme definiscono i requisiti relativi all’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche di carattere obbligatorio ai fini del conseguimento e della validità ed efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Le norme sono articolate in quattro aree tematiche così individuate:
Prestazioni dell’involucro;
Efficienza energetica degli impianti;
Fonti energetiche rinnovabili;
Sostenibilità ambientale.
Le disposizioni del presente allegato, per le parti relative ai punti a, b, e c del precedente comma, integrano quanto previsto dall’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazine energetica degli edifici” approvato con deliberazione dell’Assemblea della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 2008, n. 156 che qui viene integralmente recepito.

AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO
Art. 2 – Orientamento dell’edificio

La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e di sfruttare al meglio le risorse energetiche rinnovabili, in particolare la radiazione solare.
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, in particolare in riferimento ad :
allineamenti prevalenti nel contesto specifico di assetti insediativi consolidati
maglia stradale e relative fasce di rispetto
allineamenti predefiniti nei piani attuativi
progettazione di PUA con orientamento predefinito in relazione al tessuto preesistente, alla maglia della centuriazione romana ecc.

gli edifici di nuova costruzione, nonchè quelli derivanti dall’intervento di demolizione e ricostruzione, devono rispettare le seguenti disposizioni:
l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice Est-Ovest, con una tolleranza di 45°;
le interdistanze tra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate;
gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti, laddove le condizioni tecniche lo consentano, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest mentre gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori ed a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.
È possibile concedere deroghe se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici.
Art. 3 – Controllo del soleggiamento

Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura nella stagione estiva e l’oscuramento.
Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate e posizionate (non schermanti in inverno); le schermature costituite da vegetazione devono essere formate da essenze a foglia caduca.
Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.
Le norme indicate ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano agli interventi relativi ad edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per le zone di lavorazione, magazzino e deposito.
In tutti gli interventi di nuova costruzione ad uso terziario, artigianale ed industriale con superfici di copertura verniciabile è obbligatoria la tinteggiatura delle suddette superfici con vernici ad elevata capacità di riflessione della radiazione solare.
Art. 4 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale valgono le seguenti disposizioni:
nel calcolo della H.f. (altezza delle fronti) relativamente ai limiti massimi di altezza delle singole zone o sottozone, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 cm, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm;
nel calcolo del volume V, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 cm, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm;
per spessori superiori ai 45 cm viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 15 cm;
le murature perimetrali esterne dell’edificio di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 55 cm, vengono convenzionalmente calcolate di spessore pari a 30 cm;
per spessori superiori ai 55 cm viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 25 cm;
tali riduzioni non si applicano nel calcolo dell’indice di visuale libera V.L., delle distanze dai confini D.c., dalle strade D.s. e per le distanze minime tra gli edifici D.f..
Art. 5 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti

Negli interventi su edifici esistenti l’aumento di spessore delle murature esterne, fino a 15 cm, realizzato per esigenze di isolamento termico è considerato un corpo tecnico per il quale non si applicano i limiti previsti per D.f., V.l., D.c., D.s. Sono fatte salve le norme del codice civile.

AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
Art. 6 – Efficienza degli impianti elettrici

Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste.
Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

In particolare:
per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria, ai fini della riduzione dei consumi elettrici, di interruttori crepuscolari per l’illuminazione esterna, interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza nelle parti comuni interne;
per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.) così come sopra indicato.

Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 7 – Impianti solari termici

I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
In centro storico al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale. Il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere posizionato all’interno dell’involucro edilizio. In caso di diverso posizionamento dei pannelli solari e del serbatoio la valutazione sarà demandata alla CQAP.
L’inserimento di pannelli solari in edifici di valore storico, da attuarsi con le stesse modalità indicate al punto precedente, è soggetto alla valutazione della CQAP.
Art. 8 – Impianti solari fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
In centro storico ed in edifici di valore storico presenti in tutto il territorio comunale, al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi, è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto, complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale; in caso di diverso posizionamento dei pannelli solari la valutazione sarà demandata alla CQAP.
Area Tematica 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 9 – Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile.
La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE.
Art. 10 – Riduzione del consumo di acqua potabile

Negli interventi di nuova costruzione e in quelli in cui è previsto il rifacimento dell’impianto idrico – sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico – sanitario.
Art. 11 – Recupero acque piovane

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni con più di quattro unita immobiliari, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche:
volume minimo: 0.015 m3 ogni m2 di superficie scoperta (superficie fondiaria Sf detratta la superficie coperta Sq);
sistema di filtratura per l’acqua in entrata;
sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso.
La norma non si applica nelle zone BV, E e nelle aree destinate a dotazioni territoriali.

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