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Spenta la prima candelina di animalisenzacasa.org

Circa un anno fa a Forlì partiva il progetto del sito animalisenzacasa.org. L’idea era quella di fornire gratuitamente alle associazioni ed ai canili uno spazio per pubblicare gli annunci di adozione degli animali in cerca di un padrone, e dare la possibilità a tutti coloro che hanno un proprio sito web di pubblicare automaticamente uno o più annunci presi a caso tra quelli ancora attivi.

Così ogni giorno, da un anno, decine di blog mostrano una immagine di adozione presa a caso, ed i visitatori vengono a conoscenza della possibilità di adottare cani, gatti o altri animali. Un grosso aiuto è venuto dalla diffusione nazionale, ottenuta anche grazie ad un articolo sul Venerdì di Repubblica ed all’intervista di Tamarà Donà su Radio 101.

Nel primo anno dall’apertura abbiamo collezionato 1411 schede di adozione, delle quali 703 attive in questo momento, ed abbiamo aiutato l’adozione di 495 cani e 81 gatti sparsi per tutta la penisola italiana. In home page è possibile fare ricerche tra tutti gli annunci che ancora stanno aspettando una nuova casa.

SOASI, la cooperativa che lo ha realizzato, rivendica questi successi con una punta d’orgoglio e di felicità per esser riusciti a mettere in contatto i futuri padroni di animali sfortunati, spesso abbandonati, con le realtà che operano nel volontariato sul territorio nazionale.

Oggi chiunque può aiutarci con un piccolo spazio sul proprio sito, con un volantino appeso in un locale, con un piccolo contributo alle spese, sperando che quest’anno veda risultati ancora migliori di quelli ottimi del primo.

Perché www.comuneforli.it punta alla Pastorale Giovanile di Lucca?

Oggi ho presentato una interrogazione per conoscere il motivo che spinge l’amministrazione comunale a ridirezionare i visitatori del sito www.comuneforli.it, registrato dal Comune dal 2005, al sito della Pastorale giovanile di Lucca, con le foto del pellegrinaggio in Terra Santa, La Liturgia del Giorno e gli appuntamenti che nulla hanno a che fare con la nostra città.

Molti visitatori che provengono da altri siti, che mantengono il vecchio indirizzo del Comune, vengono così ridirezionati altrove, dove certamente non troveranno le informazioni che cercavano.

Dopo il temporaneo spostamento avvenuto questa estate di tutti i servizi su www.cofo.it, rivelatosi poi la sigla del sindacato dei fannulloni operosi ed immediatamente abbandonato, oggi il sito del nostro comune si trova nel nuovo www.comune.forli.fc.it, ma i vecchi indirizzi sono stati mantenuti.

Per questo motivo non si capisce il significato del trasferimento di uno di questi alla Pastorale Giovanile di Lucca: si tratta di un gentile invito a non visitare la nostra città?

Commissione sul regolamento edilizio – Risparmio Energetico

Ieri in commissione abbiamo rivisto l’adeguamento alla Legge 20 del nostro piano regolatore, che vede l’introduzione di alcune importanti norme per l’efficienza energetica degli edifici ed il risparmio delle risorse (energia elettrica, calore , acqua).

In questo articolo trovate lo stralcio delle norme che vengono introdotte su questo punto.

Rispetto alla prima bozza c’è un sostanziale cambiamento, che è l’inclusione della direttiva regionale: Atto di indirizzo sul rendimento energetico degli edifici

Questo lo stralcio dell’allegato 3, intitolato

DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE
Art. 1 – Finalità e oggetto delle Norme

Le presenti norme definiscono i requisiti relativi all’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche di carattere obbligatorio ai fini del conseguimento e della validità ed efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Le norme sono articolate in quattro aree tematiche così individuate:
Prestazioni dell’involucro;
Efficienza energetica degli impianti;
Fonti energetiche rinnovabili;
Sostenibilità ambientale.
Le disposizioni del presente allegato, per le parti relative ai punti a, b, e c del precedente comma, integrano quanto previsto dall’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazine energetica degli edifici” approvato con deliberazione dell’Assemblea della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 2008, n. 156 che qui viene integralmente recepito.

AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO
Art. 2 – Orientamento dell’edificio

La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e di sfruttare al meglio le risorse energetiche rinnovabili, in particolare la radiazione solare.
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, in particolare in riferimento ad :
allineamenti prevalenti nel contesto specifico di assetti insediativi consolidati
maglia stradale e relative fasce di rispetto
allineamenti predefiniti nei piani attuativi
progettazione di PUA con orientamento predefinito in relazione al tessuto preesistente, alla maglia della centuriazione romana ecc.

gli edifici di nuova costruzione, nonchè quelli derivanti dall’intervento di demolizione e ricostruzione, devono rispettare le seguenti disposizioni:
l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice Est-Ovest, con una tolleranza di 45°;
le interdistanze tra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate;
gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti, laddove le condizioni tecniche lo consentano, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest mentre gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori ed a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.
È possibile concedere deroghe se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici.
Art. 3 – Controllo del soleggiamento

Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura nella stagione estiva e l’oscuramento.
Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate e posizionate (non schermanti in inverno); le schermature costituite da vegetazione devono essere formate da essenze a foglia caduca.
Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.
Le norme indicate ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano agli interventi relativi ad edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per le zone di lavorazione, magazzino e deposito.
In tutti gli interventi di nuova costruzione ad uso terziario, artigianale ed industriale con superfici di copertura verniciabile è obbligatoria la tinteggiatura delle suddette superfici con vernici ad elevata capacità di riflessione della radiazione solare.
Art. 4 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale valgono le seguenti disposizioni:
nel calcolo della H.f. (altezza delle fronti) relativamente ai limiti massimi di altezza delle singole zone o sottozone, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 cm, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm;
nel calcolo del volume V, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 cm, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm;
per spessori superiori ai 45 cm viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 15 cm;
le murature perimetrali esterne dell’edificio di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 55 cm, vengono convenzionalmente calcolate di spessore pari a 30 cm;
per spessori superiori ai 55 cm viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 25 cm;
tali riduzioni non si applicano nel calcolo dell’indice di visuale libera V.L., delle distanze dai confini D.c., dalle strade D.s. e per le distanze minime tra gli edifici D.f..
Art. 5 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti

Negli interventi su edifici esistenti l’aumento di spessore delle murature esterne, fino a 15 cm, realizzato per esigenze di isolamento termico è considerato un corpo tecnico per il quale non si applicano i limiti previsti per D.f., V.l., D.c., D.s. Sono fatte salve le norme del codice civile.

AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
Art. 6 – Efficienza degli impianti elettrici

Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste.
Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

In particolare:
per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria, ai fini della riduzione dei consumi elettrici, di interruttori crepuscolari per l’illuminazione esterna, interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza nelle parti comuni interne;
per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.) così come sopra indicato.

Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 7 – Impianti solari termici

I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
In centro storico al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale. Il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere posizionato all’interno dell’involucro edilizio. In caso di diverso posizionamento dei pannelli solari e del serbatoio la valutazione sarà demandata alla CQAP.
L’inserimento di pannelli solari in edifici di valore storico, da attuarsi con le stesse modalità indicate al punto precedente, è soggetto alla valutazione della CQAP.
Art. 8 – Impianti solari fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
In centro storico ed in edifici di valore storico presenti in tutto il territorio comunale, al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi, è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto, complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale; in caso di diverso posizionamento dei pannelli solari la valutazione sarà demandata alla CQAP.
Area Tematica 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 9 – Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile.
La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE.
Art. 10 – Riduzione del consumo di acqua potabile

Negli interventi di nuova costruzione e in quelli in cui è previsto il rifacimento dell’impianto idrico – sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico – sanitario.
Art. 11 – Recupero acque piovane

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni con più di quattro unita immobiliari, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche:
volume minimo: 0.015 m3 ogni m2 di superficie scoperta (superficie fondiaria Sf detratta la superficie coperta Sq);
sistema di filtratura per l’acqua in entrata;
sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso.
La norma non si applica nelle zone BV, E e nelle aree destinate a dotazioni territoriali.

Devi smaltire amianto? Puoi usare l’autobus numero 5

Nel sito del Comune, dove spiega come smaltire materiali pericolosi con particolare riferimento all’Amianto, si indica correttamente il centro di raccolta di Hera. Non c’è l’indirizzo, ma l’indicazione di utilizzare l’autobus numero cinque, o di parcheggiare nelle zone limitrofe. Limitrofe a cosa? L’autobus numero 5 passa dalla sede amministrativa di Hera, in via Balzella, ma immagino che gli uffici non accettino pacchi regalo con 300 kg di Eternit.

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