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Diritto (di Repressione) d’Autore.

L’informatica e le persone che indirettamente ne fanno uso ricorderanno a lungo la data del 18 Maggio 2004. In Italia ed in Europa questa data potrebbe significare un enorme cambiamento dell’insieme delle norme che regolano il diritto d’autore ed il modo di lavorare nel campo dei calcolatori elettronici.
Nello stesso giorno, coincidenza forse non totalmente casuale, è stato convertito in legge il Decreto Urbani ed è stata approvata una direttiva che introduce i brevetti sul software anche in Europa. Proprio su queste pagine sono state discusse le motivazioni che rendono entrambi i provvedimenti inutili dal punto di vista della riduzione degli illeciti, iniqui nell’applicazione delle sanzioni, semplicemente anacronistici ed insensati se guardati nell’ottica di ridiscutere la proprietà intellettuale tenendo conto dei nuovi mezzi di trasmissione delle informazioni.
Partiamo dalla legge Urbani, che con un colpo di mano dell’ultimo momento introduce sanzioni che arrivano a 4 anni di reclusione.
Queste pene esagerate possono essere la “giusta” sanzione per chi trae profitto dallo scambio illecito di materiale coperto da diritto d’autore, come cd musicali oppure video. Tutti coloro che stanno protestando contro questa legge, e sono tanti, sono assolutamente convinti della necessità di riconoscere agli autori il giusto valore, economico e morale. Quella che viene altrettanto fermamente contestata è invece l’iniquità della pena. Una gran parte dei problemi derivanti direttamente da questa legge è inclusa nella definizione giuridica di “trarre profitto”, apparentemente molto simile al “fine di lucro”. Il profitto è un qualsiasi vantaggio o beneficio intellettuale, ed include per esempio anche l’ascolto di un’opera. Il lucro, viceversa, è un guadagno di natura esclusivamente economica. Quando la legge è stata scritta per la prima volta, includeva solamente il fine di lucro. Per fare un esempio, chi masterizzava cd per la vendita rischiava la galera, ma chi li usava per scopi personali non correva questo rischio (ma solo sanzioni amministrative già previste dalla legge). Con questa piccola modifica, ottenuta semplicemente sostituendo nell’Articolo 1 le parole “a fine di lucro” con “a scopo di trarne profitto”, si cambia totalmente registro. Chiunque abbia una sola canzone non originale, secondo la legge ora rischia 4 anni di galera. Per fare un paragone, chi ruba miliardi evadendo il fisco con il falso in bilancio rischia solamente una multa e nessuna sanzione penale, mentre chi maltratta un bambino o un componente della propria famiglia, chi compie violenza privata e chi scambia una sola canzone su internet senza scopo di lucro (al limite anche senza ascoltarla nemmeno una volta), viene punito alla stessa maniera, con 4 anni di carcere. Semplicemente insensato, come il fatto che a discutere di questa legge, tra le altre personalità di “elevato spessore”che decidono del nostro futuro senza capirlo, ci fosse Gabriella Carlucci.
Come se non bastasse questa brutta notizia, dall’Unione Europea nello stesso giorno giunge notizia dell’introduzione dei brevetti software, che il parlamento europeo aveva già bocciato in una precedente seduta. I rappresentanti italiani in commissione avevano dichiarato di essere contrari, per una lunghissima lista di motivi, ma alla fine si sono astenuti.
Come dire, non è nostra la colpa, non possiamo fare nulla, e di nascosto fare l’occhiolino alle multinazionali americane. Le stesse grosse aziende statunitensi che hanno pagato fior di quattrini per sponsorizzare l’attuale presidenza irlandese (http://www.eu2004.ie/sitetools/sponsorship.asp) che guarda caso si è applicata con straordinario impegno in questa direttiva europea.
In conclusione, vorrei soffermarmi su quella che sembra essere la linea generale dei nostri governi moderni, quelli che amiamo chiamare “democratici”. I cittadini vengono sempre di più sovraccaricati del peso del mantenimento della società e dei lussi di pochi imprenditori, che ottengono questi benefici impedendo loro il libero pensiero, obbligandoli a consumare materiale che a loro non serve, ingozzandoli come maiali da ingrasso di finta cultura non voluta, usa e getta e a buon mercato.
Musica, letteratura, cinematografia che da arte diventa prodotto, e da prodotto diventa un oggetto che non ti è permesso rifiutare. Se qualcuno ha qualcosa in contrario, si paga la stesura di una legge (pare che ora sia a buon mercato) che impedisca ogni tentativo di uscire da questa morsa.
Una battaglia è stata persa, ma la guerra è ancora in atto, grazie anche a politici che si stanno mobilitando contro queste insensatezze, con il senatore Cortiana e l’europarlamentare Cappato in testa.
Da parte nostra, dovremmo iniziare a dire di no partendo dalle piccole cose. I nostri 22 euro, invece che spenderli per il cd di Tiziano Ferro, che si ascolta forse una volta e si butta nel dimenticatoio, dovremmo pagarli al piccolo gruppo che suona su un palco, che mette veramente sudore, passione ed intenso lavoro. Che rischia di andare in galera se non paga il suo tributo alla SIAE per ottenere diritti che non arriveranno mai, e che rimane l’unico vero motivo per il quale possiamo ancora considerare la musica un’arte che possa servire all’umanità.
Una, dieci, cento leggi di questo tipo non aumenteranno il nostro consumo di cd musicali, al contrario rischiano di produrre un rigetto simile a quello provato per la carne dai vegetariani.

CNIPA: Convegno “Open source e brevettabilita’ del software”

Il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione ha organizzato un convegno sull’Open Source e la brevettabilità del software.

08 ottobre 2004

Luogo evento: presso la Banca d’Italia – “Centro Donato Menichella” in Largo Guido Carli, 1- Frascati (RM)

Il software open source è un modello di sviluppo, diffusione e cooperazione nel campo dell’Information Tecnology. Basato sull’adozione di programmi a codice sorgente aperto, ovvero applicazioni informatiche il cui sorgente può essere liberamente studiato, copiato, modificato e ridistribuito, il modello open source ne facilita il riuso.
L’interesse rispetto al modello open source sta rapidamente crescendo, non solo perché ad esso si associa la disponibilità di prodotti software con prestazioni simili a quelle ottenibili con prodotti di mercato, ma anche consente di fatto una standardizzazione dei sistemi informatici. È in effetti un prodotto dalle caratteristiche del web, di internet, ove il concetto di libertà del navigatore è la base sulla quale poggia il successo universale della Rete.
In considerazione di tale realtà la recente direttiva del Ministro per l’innovazione e le tecnologie emanata in materia include i programmi a codice aperto tra le soluzioni a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e favorisce il riuso dei programmi informatici.

Scopo del convegno di studio è quello di:

* illustrare con obiettività la situazione attuale, facendo il punto sul fenomeno open source e le reali criticità;
* presentare concrete esperienze ed autorevoli opinioni;
* definire un modus operandi, comune alle PA, per l’analisi comparativa delle soluzioni.

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Relazione

Come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra 5 o 10 anni? Possiamo immaginare che molto probabilmente ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un’era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima. La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy.
Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l’altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così. Questo è il punto di partenza per capire l’importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d’uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence). Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano su di esso. Linux è un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia.
L’assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell’ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.
Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

Art. 1
(finalità della legge)

1.La Regione Emilia-Romagna favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell’art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l’uso di software libero.

Art. 2
(Definizioni)

1.Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell’articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti descritti nell’articolo 2 comma 1 della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati.

Art. 3
(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonchè l’adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all’art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell’art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora si renda necessario, l’uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui h impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all’interessato ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)

1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l’amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7
(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell’insegnamento.

Art. 8
(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Entro anni tre dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all’art. 5 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 4.

3. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 3.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Proposta di programma per i candidati alle Elezioni Amministrative

Garanzia di Accessibilità verso i servizi pubblici

Le scienze dell’informazione stanno motivando sempre di più lo scambio di informazioni tra cittadini ed amministrazioni pubbliche. Con particolare attenzione a quelle comunali, ma estendendo possibilmente questi discorsi a tutto quello che riguarda le Pubbliche Amministrazioni, è essenziale che questo scambio di informazioni sia libero da ogni costrizione economica e slegato dagli interessi delle multinazionali del software.
I cittadini devono avere la facoltà di scegliere gli strumenti informatici che vogliono utilizzare per comunicare con le pubbliche amministrazioni, perché la scelta è un requisito primario necessario per rendere vivibile il libero mercato. Alla stregua della libertà di scegliere con quale modello e marca di automobile percorrere le strade pubbliche, anche le strade informatiche devono essere libere e percorribili per qualunque mezzo informatico adeguato allo scopo.

Questa libertà si può ottenere solamente rendendo pubblici i formati di interscambio dei dati, e rendendo gli strumenti di comunicazione coerenti con gli standard internazionali indicati dai consorzi indipendenti quali il World Wide Web Consortium (W3C) e l’Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS).

Questo è l’unico modo per garantire l’accessibilità delle informazioni a tutti, indipendentemente dal loro stato sociale, economico, culturale e fisico. Si deve ricordare, a tal proposito, che il mancato adempimento agli standard crea difficoltà se non impossibilità di accesso ad alcune categorie di cittadini, in particolare coloro i quali soffrono di disabilità fisiche ed hanno bisogno di strumenti di sintesi vocale dei testi o di strumenti appositi per la l’interazione con i calcolatori.

Le pubbliche amministrazioni devono rendere l’accesso agli sportelli elettronici ed alle informazioni pubbliche indiscriminato, come del resto dovrebbero fare per l’accesso agli sportelli fisici con l’abbattimento delle barriere architettoniche.

In questo ambito si ritiene necessario:

1. Vincolare gli appalti per la realizzazione di strumenti informatici che utilizzino uno scambio di dati alle proposte che tengano in considerazione l’utilizzo di formati di dati aperti e riconosciuti dagli organi internazionali indipendenti, richiedendo esplicitamente tra i requisiti l’accessibilità alle informazioni, slegata da software di specifici produttori.

2. Costruire un sistema di responsabilità dei fornitori dei servizi informativi attraverso sistemi informatici che permetta di vincolare il profitto proveniente da progetti finanziati attraverso fondi pubblici all’accessibilità dei dati, ed in caso di mancato adempimento dei fornitori ai requisiti di accessibilità richiesti dal bando ottenere un rimborso delle spese.

Valutazione dell’utilizzo del software libero nelle pubbliche amministrazioni

Come in tutti i settori di appalto, anche in quello degli strumenti informatici di sopporto alle Amministrazioni pubbliche si devono tenere in considerazione tutti i prodotti a disposizione nel mercato. In questo particolare settore le amministrazioni non godono della stessa esperienza pluriennale che negli altri, e troppo spesso le scelte degli strumenti da utilizzare non sono basate su indagini approfondite, ma piuttosto sul marchio che maggiormente copra le responsabilità di decisione.
Premesso che:
Ove sia vantaggioso, in termini di economicità, stabilità nel tempo, prestazioni e funzionalità, si ritiene necessario che le PA valutino l’utilizzo del software libero come strumento che permetta di slegarsi dalla dipendenza da un singolo produttore, problema che innalza enormemente i costi di gestione dei sistemi informatici pubblici.
Diversi comuni nel mondo ed in Italia stanno da tempo sperimentando l’utilizzo del software libero, per vantaggi in termini di risparmio economico ed indipendenza da un singolo produttore, e si ritiene necessario che questi strumenti vengano posti sul tavolo delle valutazioni in tutti i comuni e le province, visto il successo dei primi progetti andati in porto.

In questo ambito si ritiene necessario:

1. Riprodurre i progetti approvati e conclusi con successo nelle altre sedi amministrative italiane, quando anche nel proprio comune siano presenti requisiti di partenza e possibilità di mercato coerenti con quelli del progetto da riproporre. In questo contesto i propositori di questo programma si impegnano a portare avanti le leggi e le mozioni già approvate in altri comuni e province che siano riguardanti l’incentivazione e la promozione dell’utilizzo del software libero.

2. Valutare caso per caso se la richiesta nei bandi pubblici di software libero in contrapposizione al software proprietario possa essere vantaggiosa, e coerentemente seguire l’adozione della soluzione che più si avvicini ai criteri di successo che si intendono perseguire.

3. Promuovere le iniziative volte a migliorare la disponibilità di software libero nel mercato, vista la sua caratteristica di riproducibilità in realtà diverse, che favorisce la replicazione delle soluzioni già acquistate altrove. Favorire, in questo contesto, il dialogo con la società civile finalizzato all’analisi ed alla stesura di nuove iniziative che promuovano il software libero.

4. Favorire il riuso delle soluzioni a software libero già acquisite, tramite pubblicazione su internet dei codici sorgenti utilizzati nei progetti approvati, mediante la creazione di uno strumento di condivisione del software che permetta a pubbliche amministrazioni diverse di risparmiare sulla spesa.

5. Inserire nel programma dei corsi di riqualificazione informatica per i dipendenti delle amministrazioni anche l’impiego del sistema operativo GNU/Linux e di altri prodotti di software libero e ad indirizzare i dipendenti all’impiego di formati di salvataggio/interscambio leggibili da qualsiasi altro programma.

6. Attivarsi per mettere in atto politiche per diffondere maggiormente il software libero e open source nelle scuole in considerazione del valore didattico e culturale di tale tipo di software, e in generale presso tutti i cittadini.

Diritti cyber, dopo l’EUCD incombe l’IPED

Vi siete fatti delle belle vacanze? Pare che Settembre riserverà per voi tutte le sorprese che volevate non aspettarvi….

Dal sito dell’associazione Software libero:

L’11 settembre 2003 la commissione JURI del Parlamento europeo discute la Direttiva Intellectual Property Enforcement Directive, che richiede forme di criminalizzazione della cosiddetta violazione della proprietà intellettuale.

Appoggiamo la campagna di CODE, Coalition for an Open Digital Environment, tesa a far conoscere i rischi di questa nuova proposta di direttiva nonché a chiedere ai parlamentari europei la non approvazione.

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COMUNICATO STAMPA

Un nuovo acronimo contro i diritti digitali: dopo l’EUCD arriva l’IPED

L’Associazione Software Libero chiede il rifiuto della Direttiva per il Rafforzamento della Proprietà Intellettuale

Un altro rischio incombe sull’Europa: dopo l’EUCD arriva l’Intellectual Property Enforcement Directive (link), una nuova direttiva nel cui testo sono presenti concetti e precetti pericolosi non solo per il software
libero.

Il prossimo 11 settembre la commissione JURI del Parlamento Europeo discuterà una Direttiva (Intellectual Property Enforcement Directive)
che richiede forme di criminalizzazione della cosiddetta violazione della proprietà intellettuale.

Col termine “proprietà intellettuale” si comprendono discipline giuridiche molto diverse fra loro, come il copyright, i brevetti, i marchi, i nomi a dominio Internet, le quali comportano problemi e richiedono tutele nient’affatto uniformi. L’effetto di uniformare queste discipline, addirittura dal punto di vista penale, è di ridurre drasticamente le libertà civili dei cittadini europei, rendendo oltretutto legalmente rischiose le attività legate all’innovazione e alla competizione tecnologica.

In questi giorni una coalizione internazionale di associazioni e gruppi hanno avviato una campagna (CODE, Coalition for an Open Digital Environment) tesa a far conoscere i rischi di questa nuova proposta di direttiva nonché a chiedere ai parlamentari europei la non approvazione.

Sul sito della campagna http://www.ipjustice.org/code.shtml è possibile leggere la lettera spedita da questa coalizione ai parlamentari che fanno parte della commissione chiamata l’11 settembre prossimo a discutere ed eventualmente approvare questa direttiva.

L’Associazione Software Libero condivide tutte le preoccupazioni espresse dalla coalizione e rimarca come ancora una volta con questa direttiva, come con la precedente EUCD, si danneggiano i cittadini.

Anziché limitarsi a colpire chi trae illegalmente profitto dalle violazioni del diritto d’autore, si colpiscono gli utenti, declassandoli dal ruolo di cittadini a quello di clienti privi di diritti, condannandoli ad una fruizione arbitrariamente limitata delle opere e minacciando la loro riservatezza. Come se non bastasse, la direttiva minaccia lo sviluppo della concorrenza e dell’innovazione nel mercato dell’informazione digitale.

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