tribunale

La Mano invisibile: un giallo ecologico sulle storie e scorie del peggiore dei mondi possibili

Nando Borroni, medico iscritto all’Associazione Medici per l’Ambiente di Forlì e fra i firmatari del documento contro la costruzione del nuovo inceneritore, ha pubblicato un romanzo sul genere del giallo/thriller ecologico prendendo spunto dalla polemica contro “poteri istituzionali ed economici in una piccola ed anonima provincia”.

Nodo della vicenda è l’aumento del numero di tumori nel quartiere sede dell’inceneritore e le motivazioni che inducono ad essere pro o contro questa modalità di smaltimento dei rifiuti. Due omicidi complicano la situazione perché, se apparentemente comprensibili presi singolarmente, risultano inspiegabili nel loro probabile collegamento, fino alla chiarificatrice, imprevista, svolta finale.”

Il romanzo apre con una bella prefazione del dott. Federico Valerio dell’ISDE di Genova e si trova in vendita (€ 10 ) presso la libreria EINAUDI via Lazzaretto 29/A (a fianco del tribunale di Forlì ) e potrebbe essere un bel regalo di Natale. Gli interessati fuori Forlì possono contattarmi per avere i riferimenti dell’autore ed acquistarne una o più copie direttamente.

40’000€ per la copia di una prova dal tribunale

Non male. Per ottenere una copia di un disco da 120GB sequestrato dalla polizia postale nell’ambito di una inchiesta la difesa si è vista chiedere 40’000€.
120GB non è la dimensione massima di un disco fisso, i nuovi possono essere ancora più grandi ed un computer potrebbe contenerne diversi. Sono ormai piuttosto diffusi anche quelli esterni da 500GB o più. Per colpa di una norma scritta con i piedi di fatto viene leso un diritto alla difesa dei cittadini che sono accusati di reati commessi con il proprio computer.

Fonte: PI: Hard disk, così ti cancello i diritti degli utenti

La GPL è validata da un tribunale in Germania

Molte delle paure dei sostenitori del software libero risiedevano e risiedono sulla mancanza di un adeguato supporto legislativo che sciolga ogni dubbio sulla validità delle licenze libere applicate ai programmi ed agli altri materiali rilasciati.

Un tribunale tedesco ha finalmente confermato la validità di questa licenza, difendendo un gruppo di sviluppatori che erano stati ‘scippati’ del codice GPL da una ditta che non aveva poi soddisfatto gli obblighi che questa impone.

L’articolo su Grocklaw ricorda inoltre come una delle tesi portate avanti contro la GPL riguardavano la validità della traduzione della licenza. Il tribunale ha deciso, quindi, che non è un problema che la GPL sia utilizzata in inglese e che le indicazioni di licenza non vengano tradotte in tedesco.

Spero che questa prima vittoria spinga a portare in tribunale altre vicende simili, come quella dei lettori DVD della KISS che violano codice di mplayer, ed allo stesso tempo porti a riconsiderare il valore di una scelta legittima delle persone, che non stanno rubando nulla a nessuno, decidendo di condividere il proprio lavoro solo a determinate condizioni.

Il software proprietario, in quanto tale, non dovrebbe in alcun modo utilizzare impropriamente quanto prodotto con la condivisione del lavoro del sofware libero, e tutti i ladri di codice devono essere puniti secondo le norme riguardanti i furti di altri tipi proprietà.

Ogm: Corte Ue, Stato può sospendere vendita

Da vita.it:

Se uno Stato ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio

La semplice presenza di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce la loro immissione in commercio, mediante una procedura semplificata, se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia, se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un simile rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio. Questa la sentenza della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo nella causa che opponeva la Monsanto ed altre imprese attive nel settore della biotecnologia all’Italia per aver vietato l’immissione sul mercato di alcuni prodotti alimentari con granturco geneticamente modificato. Il decreto con cui l’Italia aveva stabilito una sospensione preventiva della commercializzazione e dell’utilizzo di prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato risale al 2000. In seguito a quel provvedimento, Monsanto ed altre aziende del settore hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio ritenendolo contrario al diritto comunitario. Nel 1997 e 1998 le aziende avevano informato la Commissione Ue, nell’ambito di una ”procedura semplificata”, per la quale e’ necessaria solo una notifica all’esecutivo europeo, la loro intenzione di commercializzare prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato, quali la farina. Tra l’altro, Monsanto Europe e altre imprese avevano gia’ ottenuto in Francia e in Gran Bretagna l’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni chicchi di mais Ogm per la sua resistenza a insetti ed erbicidi. In Italia, invece, il governo, dopo aver sentito pareri di diversi organi scientifici, ha avuto dubbi sull’innocuita’ di questi prodotti con la conseguente emissione del decreto del 8 agosto 2000. Nella sua sentenza la Corte Ue, a cui si era rivolto il Tar del Lazio, ricorda che il regolamento comunitario sui nuovi prodotti alimentari ha la finalita’ duplice di garantire il funzionamento del mercato interno di questi prodotti e di tutelare la salute pubblica. Lo stesso regolamento, si sottolinea, ”qualifica come sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti quelli che presentano differenze di composizione, ma che non hanno effetti negativi per la salute”. La Corte rileva inoltre che la ”procedura semplificata” non deve in alcun caso trasformarsi in un indebolimento delle norme di sicurezza che devono essere rispettate dai nuovi alimenti e che talune differenze di composizione di questi ultimi, rispetto a quelli tradizionali, devono essere specificatamente menzionate nell’etichettatura. In virtu’ della cosiddetta ”clausola di salvaguardia”, spiega ancora la Corte Ue, uno Stato membro ”puo’ a titolo preventivo limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio”. La dimostrazione dell’esistenza di rischi per la salute, secondo i giudici del Lussemburgo, puo’ giustificare ”l’adozione di una tale misura, ma in tal caso il rischio non deve essere puramente ipotetico, ne’ risultare fondato su semplici supposizioni non ancora fondate. Lo Stato deve basarsi su indizi precisi e non su ragioni aventi un carattere generico”. Alcuni aspetti di questa vicenda appaiono tuttavia attualmente ormai superati dopo che nel luglio scorso l’ Unione europea ha adottato nuove regole sull’etichettatura e sulla tracciabilita’ degli Ogm.

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