639. Per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n.120, previste dalla delibera CIPE n.123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.

Art. 160.(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra).


640. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, individua le modalità per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.


641. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.


644-bis. Per l’anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e` riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti

Em. 18.133 Governo

644-bis. Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall’articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti gia’ autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 644 –ter.


Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore


644 -ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n, 400 a definire le condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l’entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge , tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell’energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.

Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore

644-quater. E’ fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11 comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n.35 convertito in legge con modificazioni con legge 14 maggio 2005 n. 80


Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore

645 -quinquies. Conseguentemente:

a) Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole “e da rifiuti” sono soppresse;

b) Alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresse le parole: “o assimilate”, al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo, al comma 7 sono soppresse le parole

“e assimilate”;

c) Alla legge 9 gennaio 1991 n.9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: “e assimilate” sono soppresse;

d) Alla legge 10 gennaio 1991 n.10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole “o assimilate”, le parole “ed inorganici”sono soppresse; è inoltre soppresso il secondo periodo; all’articolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole “o assimilate” sono soppresse; all’ articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole “o assimilate” sono soppresse;

e) Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole “e inorganici” sono soppresse;

f) Alla legge i marzo 2002, n. 39, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa;

g) Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo i il comma 71 è abrogato;

h) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229 il comma 6 è abrogato;

i) Al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504, all’articolo 52, comma 3, sono cancellate le parole “ed assimilate”


Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore