Politica

3800€ mensili per i dipendenti dell’ufficio stampa della Sicilia

Chi ha visto le iene ieri sarà rimasto indignato come me, tra i tanti servizi, nel vedere che la sola istituzione Regione Sicilia ha 23 dipendenti per l’ufficio stampa, tutti con qualifica di capo redattore, tutti con uno stipendio mensile netto di 3800€ per un costo annuale che supera il milione di euro.
Uno di questi, intervistato, ha detto chiaramente che in quel momento stava controllando se erano stati pubblicati comunicati stampa contro Cuffaro.
Scrivo queste due righe per condividere il mio sentimento di sdegno, nella speranza che qualcuno decida di stampare questo appunto su un bigliettino giallo adesivo da attaccare alla prossima finanziaria dedicata ai costi della politica.

Il testo del decreto legge sulla sicurezza

I telegiornali ed i quotidiani hanno parlato molto, ovviamente, del decreto legge sulla sicurezza del Governo. Quasi tutti si sono soffermati sulle riflessioni dei vari schieramenti politici, ma non ho sentito nessuno parlare dei suoi contenuti.
L’impressione è che tutti stiano commentando la partita della nazionale di calcio, senza averla vista.

Ho fatto un po’ di fatica, ma alla fine ho trovato il testo del decreto. Sarebbe interessante avere uno di quegli schemini tanto chiari che ogni tanto spiegano le modifiche normative che vengono applicate, ma che io sappia non ne esistono.

Sarebbe interessante, inoltre, sapere quali sono le differenze tra le nostre norme in materia e l’applicazione tedesca e francese della stessa direttiva europea, dal momento che il premier romeno ci ha accusato di non applicare correttamente, come i paesi citati, le disposizioni europee.

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

b) al comma 4 le parole: “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

c) al comma 5 le parole: “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonchè i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato

all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo’ essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che

non puo’ essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul

territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.”;

f) al comma 8 le parole: “è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;

g) al comma 9 le parole: “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole: “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è

fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.). – 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’ procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.”.

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “che non puo’ essere inferiore ad un mese.” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli

affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7,”;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;

c) al comma 4 le parole: “di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21”;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.”.

Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell’interno Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella

La commissione d’inchiesta sul G8 di Genova non s’ha da fare

Eppure il programma dell’Unione parlava chiaro. Non era ambiguo, non lasciava spazi all’interpretazione. Il centro-sinistra ha chiesto voti facendo la proposta che ieri è stata bocciata, non c’erano altre alternative.
Eppure ieri Italia dei Valori, Udeur e Rosa nel Pugno, con responsabilità diverse, hanno deciso che non s’ha da fare.

La crescente domanda di sicurezza da parte della collettività, a fronte di vecchi e nuovi rischi e pericoli, richiede la messa in opera di un programma di riorganizzazione, coordinamento e modernizzazione che rafforzi il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità. la prevenzione delle minacce terroristiche.
La politica del centrodestra al riguardo si è mostrata del tutto indifferente: a vuoti annunci si sono affiancate misure che contrastano con il rispetto della legalità, l’inerzia rispetto alla criminalità economica, un abbassamento della guardia nel contrasto alla criminalità organizzata, l’utilizzo delle forze di polizia per operazioni repressive del tutto ingiustificate; basti pensare ai fatti di Genova, per i quali ancora oggi non sono state chiarite le responsabilità politica e istituzionale (al di là degli aspetti giudiziari) e sui quali l’Unione propone, per la prossima legislatura, l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta.

Aggiornamento:Oggi leggo sulla stampa che Di Pietro non sarebbe contrario alla commissione d’inchiesta, ma questa doveva indagare a 360°. Bene, perché non ha fatto quella proposta? A me pare una giustificazione molto difficile da sostenere.
Le commissioni parlamentari d’inchiesta non devono sovrapporsi all’attività dell’autorità giudiziaria.
Servono a garantire approfondimento di questioni di pubblico interesse.

Cito dal portale dirittocostituzionale.mi.it:

Il pubblico interesse incontra limiti che circoscrivono gli ambiti materiali del potere d’inchiesta. Tali limiti, pur non essendo assoluti, riguardano: l’attività degli organi politici e amministrativi regionali, la funzione giurisdizionale, la sfera privata degli individui (a meno che per il pubblico interesse non sia utile indagare sull’operato di singole persone), l’organizzazione e l’attività delle formazioni sociali ( escluse associazioni segrete e militari), il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale.

A me pare ovvio che si debba indagare a 360°. Per quanto riguarda i manifestanti, questo è già stato fatto, e sono arrivate già le prime condanne. La commissione d’inchiesta, però, era necessaria per valutare quali azioni sono state compiute dalle istituzioni, non dai singoli poliziotti.

Non è una strumentalizzazione politica, dobbiamo sapere quali furono gli ordini.

Dove è scritto che la commissione proposta e bocciata doveva valutare solo le azioni delle forze dell’ordine e non quelle dei manifestanti? Sono state fatte proposte diverse, non accolte?

La realtà è che Di Pietro ha votato ancora una volta contro il programma dell’Unione assieme al centro-destra, non ho ben capito a che fine.

Lui continua a dire che è sopra le classificazioni che dividono destra e sinistra, un po’ come i centristi che ondulano a seconda di chi può vincere. Vorrei ricordare che queste classificazioni, ovviamente molto semplicistiche, rappresentano visioni diverse della società, ed il fatto di non avere una collocazione precisa non è un vantaggio, significa semplicemente che non si riescono a conoscere le sue posizioni rispetto a temi chiave. Di Pietro ha agito di testa sua, ma in politica bisogna saper discutere con gli altri e trovare accordi. Quegli accorti, sottoscritti anche dall’Italia dei Valori, erano tutti contenuti nel programma dell’Unione.

Votare contro la commissione d’inchiesta sul G8 di Genova non è come votare contro il rifinanziamento delle missioni militari: da un lato viene meno il sostegno al programma, dall’altro la volontà di farlo rispettare anche quando la maggioranza dei partiti della coalizione ritiene che le promesse agli elettori possono essere “superate”.

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