Year: 2007

Gruppi di Acquisto Solidale: Approvato emendamento in finanziaria

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato ieri l’emendamento relativo agli aspetti fiscali relativi ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale).
Ora passa all’esame del Senato e successivamente della Camera. Riporto il commento della Sen. De Petris (Verdi), prima firmataria dell’emendamento.

Nella borsa della spesa possono trovare lo spazio che meritano l’attenzione all’ambiente e alla
solidarietà sociale. Mi sembra questa la prima positiva conclusione che si può trarre dall’approvazione, durante l’esame in Commissione Bilancio della Legge finanziaria, dell’emendamento, a mia prima firma, che prevede la definizione giuridica dei gruppi di acquisto solidali e ne chiarisce, senza possibilità di equivoci, il regime fiscale.

Grazie
alla costante e preziosa collaborazione degli amici della rete e alla luce delle conclusioni dell’ultimo incontro nazionale, abbiamo proposto un testo che indica sinteticamente le caratteristiche dell’esperienza dei gruppi di acquisto e consente ad eventuali altri referenti istituzionali (Regioni, enti locali etc..) che intendano approvare progetti di sostegno in questo campo di disporre di un riferimento giuridico certo. L’esenzione dal regime IVA e
dall’imposta sul reddito per le attività di acquisto collettivo e distribuzioni rivolte agli aderenti
chiude inoltre definitivamente la strada ad eventuali interpretazioni penalizzanti per i GAS da parte degli uffici tributari locali. Mi sembra un passo avanti importante sulla strada del consolidamento e della diffusione sul territorio dell’esperienza dei GAS, nella prospettiva di una economia solidale che prefigura un rapporto profondamente diverso fra produttori e consumatori.”

Sen. Loredana De Petris – capogruppo dei Verdi in Commissione Agricoltura

EMENDAMENTO APPROVATO ART. 5

Dopo il comma 47, inserire i seguenti:

“47-bis. Sono definiti “gruppi di acquisto solidale” i soggetti associativi senza scopo di lucro
costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e vendita.”

47-ter. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47-bis, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, ferme restando le disposizioni di cui all’art.4, settimo periodo, del medesimo decreto, e ai
fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

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E’ morto Enzo Biagi

E’ morto Biagi, la voce del secolo

Dalla sua biografia su wikipedia:

Il 18 aprile 2002 l’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, mentre si trovava in visita ufficiale a Sofia, dichiarò nel corso di una conferenza stampa:
« La Rai tornerà ad essere una tv pubblica, cioè di tutti, non partitica, […] come è stata durante l’occupazione militare della sinistra. L’uso fatto da Biagi, da quel…come si chiama? Ah Santoro e da Luttazzi è stato veramente criminoso e fatto con i soldi di tutti. Preciso dovere di questa dirigenza sia quello di non permettere più che questo avvenga. […] Ma siccome non cambieranno… »

L’Agenzia Ansa diffuse la dichiarazione di Berlusconi (che passerà alla storia con la definizione giornalistica di Editto bulgaro). Biagi, di concerto con la sua redazione e ottenuto l’assenso dei vertici della Rai, decise di replicare quella sera stessa nella puntata del Fatto, dichiarando:
« Il presidente del Consiglio non trova niente di meglio che segnalare tre biechi individui: Santoro, Luttazzi e il sottoscritto. Quale sarebbe il reato? […] Poi il presidente Berlusconi, siccome non intravede nei tre biechi personaggi pentimento e redenzione, lascerebbe intendere che dovrebbero togliere il disturbo. Signor presidente, dia disposizioni di procedere perché la mia età e il senso di rispetto che ho verso me stesso mi vietano di adeguarmi ai suoi desideri […]. Sono ancora convinto che perfino in questa azienda (che come giustamente ricorda è di tutti, e quindi vorrà sentire tutte le opinioni) ci sia ancora spazio per la libertà di stampa; sta scritto – dia un’occhiata – nella Costituzione. Lavoro qui in Rai dal 1961, ed è la prima volta che un Presidente del Consiglio decide il palinsesto […]. Cari telespettatori, questa potrebbe essere l’ultima puntata del Fatto. Dopo 814 trasmissioni, non è il caso di commemorarci. »

Guillermo Habacuc Vargas

Spero che questa notizia si riveli una triste bufala. Però in rete non c’è nesssuna smentita della notizia dell’artista che ha fatto morire di fame e sete un povero cane randagio, all’interno di una galleria d’arte, per “denunciare il problema”.

Non ho modo di verificare la fonte, spesso queste notizie si rivelano false (per fortuna). Se al contrario si dimostrasse vera spero che le associazioni ottengano il massimo del risarcimento possibile da destinare alla causa, ed allo stesso tempo smetta di vendere.

Così, forse, per contrappasso scoprirà cosa significa patire la fame.

Il testo del decreto legge sulla sicurezza

I telegiornali ed i quotidiani hanno parlato molto, ovviamente, del decreto legge sulla sicurezza del Governo. Quasi tutti si sono soffermati sulle riflessioni dei vari schieramenti politici, ma non ho sentito nessuno parlare dei suoi contenuti.
L’impressione è che tutti stiano commentando la partita della nazionale di calcio, senza averla vista.

Ho fatto un po’ di fatica, ma alla fine ho trovato il testo del decreto. Sarebbe interessante avere uno di quegli schemini tanto chiari che ogni tanto spiegano le modifiche normative che vengono applicate, ma che io sappia non ne esistono.

Sarebbe interessante, inoltre, sapere quali sono le differenze tra le nostre norme in materia e l’applicazione tedesca e francese della stessa direttiva europea, dal momento che il premier romeno ci ha accusato di non applicare correttamente, come i paesi citati, le disposizioni europee.

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

b) al comma 4 le parole: “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

c) al comma 5 le parole: “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonchè i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato

all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo’ essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che

non puo’ essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul

territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.”;

f) al comma 8 le parole: “è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;

g) al comma 9 le parole: “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole: “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è

fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.). – 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’ procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.”.

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “che non puo’ essere inferiore ad un mese.” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli

affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7,”;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;

c) al comma 4 le parole: “di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21”;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.”.

Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell’interno Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella

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