autorizzazione

Elezioni Forlì: Seminar male in campagna elettorale

In queste settimane di campagna elettorale abbiamo visto che alcune liste, per ottenere visibilità, hanno utilizzato qualsiasi mezzo.

Un esempio sono le pubblicità fuori dagli spazi: se visibili dalla strada devono avere l’autorizzazione preventiva dell’ente proprietario.
In campagna elettorale i camion vela potrebbero quindi solamente circolare, senza sosta, inquinando la nostra città senza lo scopo di spostare persone o materiale ma solo quello di farsi vedere.

La prefettura ha dato una interpretazione più larga, consentendo la sosta negli spazi permessi, quindi non pericolosi e fuori dai divieti di sosta, per al massimo un’ora. Questo chiaramente non riduce l’inquinamento di questi mezzi pesanti e rende più difficile il controllo del rispetto dei limiti imposti.

Infatti ne abbiamo già viste di tutti i colori: soste selvagge, pericolose e durature.

Nel 2005 fui promotore di un ordine del giorno che invitava l’amministrazione ad una maggiore attenzione sulle pubblicità abusive, che sono un danno per chi segue le regole.

Ritengo però che chi si candida ad amministrare la città, specie chi fa giustamente leva in una maggiore legalità, debba per primo rispettare le regole, ed in particolar modo quelle che tutelano la salute e la sicurezza dei cittadini.

Quello che si è visto purtroppo non è un bell’esempio, ma si può sempre migliorare: invito tutti i candidati e tutte le liste a limitarsi ad una diffusione corretta delle proprie idee.

Il mezzo può essere paragonato a un seme, il fine a un albero, e tra mezzo e fine vi è esattamente lo stesso inviolabile nesso che c’è tra seme e albero, diceva Gandhi.

Al Parco urbano disinfestazioni non autorizzate e senza precauzioni

Ieri in Consiglio Comunale abbiamo appreso che nel parco urbano, a differenza di quanto più volte affermato in questi anni a seguito di indagini ed interrogazioni successive a malori di animali e cittadini, sono state più volte effettuate disinfestazioni senza autorizzazione e senza precauzione.
Questo fatto è ovviamente grave, perché le disinfestazioni antizanzare di questa portata hanno delle norme da rispettare, ed il prodotto utilizzato, lo zatox 11 EC, obbliga l’uso di tute e guanti resistenti alle sostanze chimiche, all’impiego di maschera tuttofacciale con filtri, in quanto prodotto irritante e pericoloso per l’ambiente (come potete vedere dalla legenda che ho trovato su internet).
Queste operazioni ovviamente obbligavano il parco ad una chiusura precauzionale, per evitare che genitori e bambini venissero a contatto con queste sostanze nebulizzate.
La società Il Parco ha quindi recentemente smentito quanto aveva risposto fino ad oggi, ammettendo che l’azienda che gestisce il ristorante “Peter Pan” in sub-concessione ha eseguito trattamenti (da contratto 6 trattamenti annui, da Maggio a Settembre).

Il cantiere dell’inceneritore va chiuso

Un mese fa ho presentato in Comune una interrogazione per chiedere l’opinione dell’amministrazione in merito alla prosecuzione dei lavori dell’inceneritore. Ad oggi, mentre i lavori proseguono senza ostacoli, non ho ancora ricevuto risposta.
E’ palese, infatti, la necessità di una nuova autorizzazione di Valutazione di Impatto Ambientale, dal momento che la vecchia è scaduta. La stessa amministrazione provinciale ha negato due volte il rinnovo, ma sulla necessità o meno del riavvio dell’iter del VIA si è finora espressa in maniera discordante.
Viene utilizzata ancora una volta l’autorizzazione a costruire l’impianto, che per richiesta di Hera è stata rilasciata in un momento diverso e successivo dalla V.I.A. con una procedura inusuale e forse inedita. Sebbene questa autorizzazione sia datata 2005 e la sua validità non sia ancora terminata, questo non aggiunge un anno di tempo. Lo dice anche il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza sul ricorso proprio all’inceneritore di Coriano: «E’, pertanto, del tutto palese la natura meramente attuativa della qui impugnata deliberazione n. 339/2005, la quale non è provvista di alcuna determinazione autoritativa autonoma ed ulteriore rispetto alle inoppugnate statuizioni, contenute nella precedente e presupposta deliberazione n. 323/2004 e indicate al punto precedente.»
Attendiamo quindi che le amministrazioni comunali e provinciali si esprimano con un documento ufficiale sulla necessità o meno di rifare la VIA dell’inceneritore.
Questa attesa fa aumentare solo il dubbio che le stesse stiano prendendo tempo, non sapendo come procedere.
Un tempo che certamente è utile ad Hera per arrivare alla conclusione dei lavori.

L’incenerimento del dibattito

Mentre scrivo questo articolo si è avviato un percorso di confronto con la cittadinanza sul problema dell’incenerimento dei rifiuti e della loro gestione. Un ciclo di assemblee pubbliche che toccano tutte le circoscrizioni sulla questione più discussa in questo primo anno e mezzo di nuova amministrazione.

Questi incontri avvengono dopo la presentazione delle centinaia di firme dei medici di Forlì contrari all’impianto, dopo il dibattito pubblico al Palafiera con Grillo e Fo, e dopo la raccolta di più di 17’000 firme a favore di una diversa gestione dei rifiuti.

Mentre in città, quindi, si discuteva e si richiedeva da più fronti uno studio approfondito di tecnologie innovative, l’iter dei nuovi impianti non si è fermato, scavalcando anche un importante documento firmato da tutti i capigruppo di maggioranza, voluto e promosso dal Gruppo Consiliare dei Verdi. Il documento, reso pubblico nel Settembre del 2004, richiedeva una discussione tramite Agenda 21 del piano di gestione dei rifiuti, che doveva essere approvato prima di ogni ulteriore autorizzazione. Come è noto questo non è stato fatto e gli iter autorizzativi sono andati avanti senza un adeguato controllo politico, ignorando il risultato delle assemblee pubbliche effettuate in Provincia.

Allo stesso modo è stato ignorato il parere contrario dell’AUSL e del Comune, dato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, basato sulla considerazione che il nuovo impianto è peggiorativo rispetto al precedente riguardo le emissioni pericolose per la salute dei forlivesi. I paragoni alle automobili catalitiche, quindi, sono assolutamente fuoriluogo e vengono espresse in malafede o nella assoluta ignoranza della documentazione di VIA.

Durante la prima assemblea pubblica è stato presentato un documento congiunto firmato da diverse associazioni e partiti, che chiede di mettere in pausa gli iter dei nuovi impianti di incenerimento, per aprire un vero percorso di partecipazione democratica. Il documento completo si può trovare anche sul mio sito, www.alessandroronchi.net∞, dove mantengo anche tutta la documentazione relativa all’iter dell’impianto di Hera e del Piano dei Rifiuti Provinciale.

Una soluzione a questo problema, quindi, è possibile: visto che non siamo in emergenza rifiuti e non corriamo il rischio di entrarvi, possiamo fermarci sul fronte della costruzione dei nuovi impianti, fare studi di fattibilità seri sui metodi alternativi, aprire un tavolo tecnico e politico di confronto che soddisfi pienamente le pratiche dei processi partecipativi.

Abbiamo vicino a casa la dimostrazione che quello che chiediamo è possibile, anche con Hera: a Monteveglio, un Comune della Provincia di Bologna, a soli tre mesi dall’introduzione del porta a porta si è ridotta del 35% la produzione di rifiuti, arrivando al 62% di raccolta differenziata. Il costo totale dello smaltimento è stato di circa 573 mila euro, contro i 609 mila del sistema dei cassonetti.

Il problema, quindi, non ha solamente aspetti sanitari, certamente fondamentali, ma anche economici ed energetici.
In questo momento di crisi non possiamo considerare rifiuto quello che è ancora materia prima, o arriverà il momento nel quale sarà difficile riprendere in mano il problema e la programmazione.

Ogm: Corte Ue, Stato può sospendere vendita

Da vita.it:

Se uno Stato ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio

La semplice presenza di residui di proteine transgeniche in nuovi prodotti alimentari non impedisce la loro immissione in commercio, mediante una procedura semplificata, se non vi sono rischi per la salute umana. Tuttavia, se uno Stato membro ha motivi fondati per sospettare l’esistenza di un simile rischio, puo’ limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione e l’utilizzo sul suo territorio. Questa la sentenza della Corte di giustizia Ue del Lussemburgo nella causa che opponeva la Monsanto ed altre imprese attive nel settore della biotecnologia all’Italia per aver vietato l’immissione sul mercato di alcuni prodotti alimentari con granturco geneticamente modificato. Il decreto con cui l’Italia aveva stabilito una sospensione preventiva della commercializzazione e dell’utilizzo di prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato risale al 2000. In seguito a quel provvedimento, Monsanto ed altre aziende del settore hanno presentato un ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio ritenendolo contrario al diritto comunitario. Nel 1997 e 1998 le aziende avevano informato la Commissione Ue, nell’ambito di una ”procedura semplificata”, per la quale e’ necessaria solo una notifica all’esecutivo europeo, la loro intenzione di commercializzare prodotti provenienti da granturco geneticamente modificato, quali la farina. Tra l’altro, Monsanto Europe e altre imprese avevano gia’ ottenuto in Francia e in Gran Bretagna l’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni chicchi di mais Ogm per la sua resistenza a insetti ed erbicidi. In Italia, invece, il governo, dopo aver sentito pareri di diversi organi scientifici, ha avuto dubbi sull’innocuita’ di questi prodotti con la conseguente emissione del decreto del 8 agosto 2000. Nella sua sentenza la Corte Ue, a cui si era rivolto il Tar del Lazio, ricorda che il regolamento comunitario sui nuovi prodotti alimentari ha la finalita’ duplice di garantire il funzionamento del mercato interno di questi prodotti e di tutelare la salute pubblica. Lo stesso regolamento, si sottolinea, ”qualifica come sostanzialmente equivalenti a prodotti o ingredienti alimentari esistenti quelli che presentano differenze di composizione, ma che non hanno effetti negativi per la salute”. La Corte rileva inoltre che la ”procedura semplificata” non deve in alcun caso trasformarsi in un indebolimento delle norme di sicurezza che devono essere rispettate dai nuovi alimenti e che talune differenze di composizione di questi ultimi, rispetto a quelli tradizionali, devono essere specificatamente menzionate nell’etichettatura. In virtu’ della cosiddetta ”clausola di salvaguardia”, spiega ancora la Corte Ue, uno Stato membro ”puo’ a titolo preventivo limitare provvisoriamente o sospendere la commercializzazione del prodotto sul suo territorio”. La dimostrazione dell’esistenza di rischi per la salute, secondo i giudici del Lussemburgo, puo’ giustificare ”l’adozione di una tale misura, ma in tal caso il rischio non deve essere puramente ipotetico, ne’ risultare fondato su semplici supposizioni non ancora fondate. Lo Stato deve basarsi su indizi precisi e non su ragioni aventi un carattere generico”. Alcuni aspetti di questa vicenda appaiono tuttavia attualmente ormai superati dopo che nel luglio scorso l’ Unione europea ha adottato nuove regole sull’etichettatura e sulla tracciabilita’ degli Ogm.

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