Diritti

Gromovs: I dettagli della sua storia

Ricevo e pubblico un documento scritto da Sauro Turroni che riassume la storia dello Scacchista Sergejs Gromovs, con i dettagli della sua scarcerazione.

Gromovs libero : come è andata questa volta

Il 9 settembre di quest’anno Serghjej Gromovs viene arrestato a Riccione per ordine della Corte di appello di Bologna per essere estradato in Lettonia dove deve essere processato per un furto da lui commesso nel 1994 quando, persa la cittadinanza e il lavoro, si trovava in gravi difficoltà economiche.

Gromovs in carcere a Rimini nomina suo difensore di fiducia l’avvocato Brancaleoni che nulla può fare per bloccare una macchina giudiziaria che sembra inesorabile e che intende dar corso al decreto di estradizione emesso nel 2001 e ancora vigente.

Gromovs si ricorda di un suo vecchio amico di Forlì, il giornalista Fabio Gavelli, a cui scrive una lettera chiedendogli di aiutarlo e di rivolgersi a Sauro Turroni che già nel 2002 era riuscito ad impedirne l’estradizione.

Iniziano i primi tentativi volti a capire bene la situazione e per individuare una via di uscita.

Nel frattempo però Serghjej viene subito trasferito al carcere di Busto Arsizio in attesa di essere messo su un aereo per Riga. Entro 15 giorni dal momento della cattura Gromovs deve essere consegnato alla polizia lettone che, si apprenderà poi, ha prenotato il volo per il 23 settembre.

Tutte le carte sembrano dar ragione alla “legge” e pare non esserci più nulla da fare : nel 2002 la estradizione era stata sospesa dal Ministro Castelli perché Gromovs, per fuggire dalla Lettonia dove rischiava per il semplice furto commesso fino a dieci anni di reclusione, aveva acquistato e utilizzato un passaporto falso e per questo reato doveva essere processato in Italia, a Forlì.

Poichè quel procedimento penale innanzi al tribunale di Forlì è stato archiviato è venuta meno la motivazione della sospensione della estradizione.

“Non c’è più nulla da fare” è una affermazione che non deve mai trovare ascolto!

Ritorna in campo la vecchi squadra del 2002 : don Silvano Brambilla cappellano del carcere di Busto Arsizio si reca subito da Gromovs e gli fa nominare ancora Domenico Margariti come avvocato di fiducia, lo stesso che già lo aveva difeso nel 2002. A Margariti si uniranno nei giorni successivi altri due generosi avvocati, Andrea Taddeo e Luca di Raimondo.

Si studiano le prime contromosse, partono i primi appelli al Ministro Mastella che viene sollecitato da Don Dario Ciani, cappellano del carcere di Forlì, da Monsignor Luigi Negri, vescovo di San Marino e Pennabilli e da tanti altri.

Se nel 2002 Gromovs si trovò praticamente solo ad affrontare la giustizia italiana, di fatto con pochissimi sostegni, questa volta moltissime persone lo appoggiano con appelli e mail al Ministro mentre parallelamente va avanti l’iniziativa legale.

Gli uffici del ministero non lasciano speranze, il dossier che Turroni ha consegnato personalmente a Mastella non sortisce alcun effetto, le motivazioni per le quali non si intende fare nulla sono deprimenti.

Viene individuata una nuova strada : Gromovs si auto-accuserà di nuovo per il reato di uso di passaporto falso già archiviato, affermando di voler fare nuove dichiarazioni al magistrato di Forlì.

L’avvocato Andrea Taddeo che affianca Margariti è il regista di quanto dovrà essere fatto alla Procura di Forlì.

Fondamentale è il rapporto di fiducia fra Gromovs e coloro che cercano di aiutarlo : si tratta di passaggi delicati e difficili ma i vecchi rapporti consentono di superare ogni indugio e di operare senza perplessità o tentennamento, ogni ora è preziosa.

Mancano ormai poche ore all’imbarco sull’aereo, i poliziotti lettoni sono già a Milano per prenderlo in consegna e la Procura della Repubblica di Forlì dispone un nuovo interrogatorio per Gromovs per il 3 ottobre.

Gromovs viene tradotto a Forlì, interrogato e subito rispedito a Busto Arsizio. Il magistrato comunica al ministero che è sua intenzione dar corso ad un nuovo procedimento contro Serghjej ma ciò non serve ancora a nulla.

Intanto si sono guadagnati altri giorni preziosi.

Altri documenti vengono fatti arrivare ai dirigenti del ministero ma le loro interpretazioni della legge e del trattato dell’estradizione sono sempre assai restrittive.

Nel frattempo si decide di percorrere un’altra strada, quella del ricorso amministrativo e il terzo avvocato di Roma, Luca di Raimondo, presenta al TAR del Lazio una richiesta di sospensiva della estradizione e un provvedimento cautelare in via di urgenza.

Per questa richiesta di sospensiva è determinante un documento che attesti che la estradizione è imminente ma tutti gli uffici del ministero lo negano per motivi di sicurezza, negando con ciò un diritto fondamentale della persona che è appunto quello della propria difesa.

A volte le motivazioni sarebbero risibili, se non fossero tragiche : per fare un esempio una volta il documento è stato negato perché non sarebbe stata citata la legge 241 ai sensi della quale il documento è richiesto.

Alla fine un documento arriva.

Il 16 ottobre il Presidente del Tar emette un decreto cautelare sospendendo l’estradizione per pochi giorni, fino al 7 novembre, in attesa di discutere il ricorso nell’udienza fissata per quella data.

Il 7 novembre però il TAR alla fine non accoglierà la sospensiva definitiva richiesta.

Nel frattempo nel fascicolo depositato presso la Corte di Appello di Bologna si sono potuti individuare altri elementi fondamentali e che in quella sede al momento dell’ordinanza per la cattura di Gromovs non sono stati fatti valere, il più importante dei quali riguarda il fatto che il reato di furto che Serghjej ha commesso nel 1994 in Lettonia e per il quale agli atti non risulta alcuna condanna, è prescritto e che la convenzione di Parigi sull’estradizione impedisce la consegna proprio se nel paese richiesto, cioè l’Italia, il reato è appunto prescritto.

Viene naturalmente inviata una nuova richiesta al Ministero a questo proposito ma la risposta verbale è al solito negativa : la Corte d’Appello ha già deciso e non essendo stata fatta valere la prescrizione in quella sede né essendo stato fatto ricorso in Cassazione la questione è chiusa.

Allora Di Raimondo propone un ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio.

Al Consiglio di Stato viene prima chiesto un decreto cautelare in attesa della discussione della sospensiva che si sarebbe discussa il 13 novembre.

Il decreto cautelare viene negato e il Consiglio di Stato si appresta a discutere la sospensiva nella seduta del 13/11 .

Nel frattempo però il Magistrato di Forlì, avendo chiuso le indagini e avendolo comunicato ai sensi dell’art.415 bis del CPP, si appresta a chiedere il rinvio a giudizio di Gromovs per l’utilizzo di passaporto falso, situazione che dovrebbe nuovamente mettere il Ministro nella condizione di dover sospendere l’estradizione per garantire a Seghjej il diritto alla difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.

Naturalmente il parere, sempre verbale, dei funzionari del ministero è ancora diverso, attestandosi su una incomprensibile interpretazione del CPP che ne ribalta addirittura il significato.

Attraverso Chicco Negro, responsabile italiano del partito dei Verdi Europei si apre una interlocuzione con il governo lettone all’interno del quale i Verdi sono rappresentati da un ministro, interlocuzione che non riesce a incidere per la ristrettezza dei tempi e per la pachidermica burocrazia che sopravvive nei paesi ex sovietici.

Il 13 novembre il Consiglio di Stato accoglie la sospensiva per un mese, fino all’11 dicembre, fino a quando non saranno trascorsi i termini che la legge stabilisce per il rinvio a giudizio e per la fissazione del processo per l’uso del passaporto falso, essendo chiaro per lo stesso Consiglio di Stato, ma non per i funzionari del ministero, che l’estradizione non può aver luogo se una persona deve essere giudicata in Italia.

Nel frattempo vengono presentate due atti di sindacato ispettivo alla Camera ed al Senato da parte dei parlamentari Verdi.

Alla Camera l’on. Balducci fa una interpellanza urgente che viene discussa nella seduta dell’8/11 nella quale ha modo di spiegare al Sottosegretario Li Gotti che il reato per cui stanno disponendo l’estradizione di Gromovs è prescritto e che il Magistrato di Forlì ha disposto il rinvio a giudizio per il reato di uso di passaporto falso. La risposta di LiGotti è imbarazzata.

Al Senato l’interrogazione presentata dai sen. DePetris, Bulgarelli e Caruso, quest’ultimo già presidente della commissione giustizia nella scorsa legislatura, è molto più dura, mettendo in evidenza gli errori clamorosi della Corte di appello di Bologna e degli uffici del ministero, in aperta violazione del dettato costituzionale, del trattato di estradizione e dello stesso CPP.

Circa 15 giorni fa Gromovs è stato trasferito nel carcere di Como, si ritiene nell’ambito delle normali attività di gestione dei luoghi di pena, ma ciò naturalmente lo ha allontanato anche dal suo difensore di Busto Arsizio.

Tutti erano in attesa della decisione del Consiglio di Stato del prossimo 11 dicembre ed ecco che è giunta infine la notizia che si stava aspettando : Gromovs è stato liberato il 7 dicembre.

Gromovs è stato scarcerato per decorrenza dei termini : infatti i lettoni non lo hanno preso in consegna nei termini prescritti dalla legge e quindi la Corte di appello ne ha disposto la liberazione. I rinvii, le sospensive concesse hanno determinato questa conclusione.

E’ un grande sollievo ma la vicenda non è ancora arrivata alla suo epilogo finale, dovendo essere definitivamente riconosciuto da un tribunale che il reato per il quale la estradizione è richiesta è prescritto e che quindi non vi sono più motivi per continuare questa penosa vicenda.

Una persona è restata in carcere per 19 mesi nel 2001/2002 e 3 mesi nel 2007, per un totale di 22 mesi, quasi due anni, per un furto del valore di 300 dollari, compiuto nel 1994 per motivi di indigenza dovuti alle discriminazioni poste in essere dai lettoni dopo la caduta dell’URSS nei confronti dei cittadini di origine russa.

Se i primi 19 mesi possono trovare una qualche motivazione per le norme del codice ma non per la ragione degli uomini, gli ultimi 3 mesi passati da Gromovs in prigione sono una vera e propria ingiustizia e si deve ritenere che egli abbia tutto il diritto di essere risarcito per la sottrazione della libertà provocata solo dalla sciatteria con la quale si è burocraticamente esaminata la questione della sua estradizione negli ultimi mesi, dopo che il Ministro, interpellato dall’Interpol per una normale verifica della situazione di Serghjej, ne aveva disposto nuovamente la consegna alle autorità lettoni.

Ci sono moltissime persone che devono essere ringraziate per il loro generoso impegno : alcune di loro sono elencate in questa nota, altre che vengono indicate solo ora hanno dato il loro fondamentale contributo come Don Enzo Zannoni, Alessandro Ronchi, gli avvocati degli studi di Luca di Raimondo e Balducci di Roma, gli avv.Cristina Terenzi e Luciano di Luca, Beppe Farina, Tiziana Bedei, Mauro Fabris , Enrico Erba, tutti gli amici scacchisti e molti altri ancora che preferiscono non essere citati.

Altri andrebbero additati per la loro ignavia, per la loro ostinata riottosità a interpretare la legge in modo corretto, per la loro insensibilità nei confronti di una vicenda dai risvolti umanitari, come già riconosciuto dalla commissione per i rifugiati che aveva proposto e ottenuto per Serghjej il permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi della convenzione di Dublino L.523 del 1/6/92, ma non è necessario, godiamoci questo successo sperando in un loro cambiamento.

Sauro Turroni

Forlì, 9 dicembre 2007

Sergejs Gromovs è finalmente libero

Da mesi aspettavamo quasta notizia: Sergejs Gromovs è finalmente libero. In attesa dei dettagli sulla vicenda, desidero ringraziare tutti coloro che in questi mesi si sono mobilitati per aiutarlo, anche attraverso le email partite da questo sito e da quelli dei suoi colleghi amanti degli scacchi.
Un grazie particolare a Sauro Turroni, che in questi mesi si è preoccupato e ci ha tenuti aggiornati delle ultime vicende che lo riguardavano.

Qui trovate gli altri articoli sulla vicenda:
Salviamo Sergejs Gromovs
Aggiornamenti su Sergejs Gromovs

Vi allego anche l’ultima interrogazione presentata un mese fa in Parlamento, a Firma De Petris (Verdi), Bulgarelli (Verdi), Caruso (AN).

Atto n. 4-03016

Pubblicato il 9 novembre 2007
Seduta n. 247

DE PETRIS , BULGARELLI , CARUSO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un’ipotesi di reato di furto di modesta gravità;

il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;

in Italia il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;

nel dicembre 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;

con decreto del Ministro della giustizia 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l’estradizione del cittadino lettone;

incarcerato il Gromovs nella Casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un’ampia mobilitazione promossa dal quotidiano “Il Resto del Carlino” e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto in Italia;

anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro disponeva, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;

l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;

la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;

in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione;

l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l’estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;

il 18 giugno 2007 il Ministero richiedeva alla Corte d’appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;

la misura veniva disposta il 26 giugno 2007, mentre l’arresto è avvenuto il 9 settembre;

la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);

il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs;

è stato pertanto già notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;

tale nuova circostanza consente al Ministro di disporre – come già è avvenuto nel 2002 – misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale e dell’art. 19 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, e quindi i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la legge italiana (articolo 157 e seguienti del codice penale);

ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione, “l’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, non ritenga di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex art. 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale per il quale il procuratore della giustizia di Forlì ha comunicato in data 5 ottobre 2007 la conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del c.p.p., nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi;

per quale motivo il magistrato addetto all’Ufficio II del Ministero invece di attenersi a quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di Forlì ha immediatamente inviato a tutte le amministrazioni competenti un telefax urgentissimo nel quale si afferma invece che il medesimo Procuratore avrebbe comunicato “che devono considerarsi soddisfatte le esigenze investigative relative al provvedimento n. 5084/07/21” ignorando deliberatamente quanto la legge e il codice contemplano, allorché le indagini sono terminate, e consentono all’indagato di mettere in atto a propria difesa;

per quale motivo gli uffici del Ministero, nell’istruire il provvedimento ministeriale con il quale è stato richiesto alla Corte d’appello di disporre la cattura di Gromovs, hanno omesso di verificare che il reato di furto compiuto nel 1994 è prescritto;

se il Ministro non ritenga di esercitare il diritto dovere di autotutela, disponendo la revoca del provvedimento in parola, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana e che la prescrizione risulta chiaramente dalla documentazione in possesso del Ministero ed in particolare dell’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale;

per quale motivo non ritenga di dover dare continuità all’azione amministrativa e quindi di non modificare l’applicazione della legge secondo le circostanze, assumendo le medesime determinazioni prese con provvedimento del 10 dicembre 2002 con il quale “era sospesa la consegna di S. Gromovs affinché egli potesse essere giudicato per i reati di sostituzione di persona e di uso di atto falso nel procedimento penale n. 6479/01 RG mod 21, Procura della Repubblica” secondo quanto da egli stesso rappresentato nella richiesta alla Corte d’appello in data 18 giugno 2007 rif. n. EP 753/2001/AR , atteso che S.Gromovs si trova nelle medesima situazione processuale del 2002, dovendo egli essere, ora come allora, giudicato per i medesimi reati;

se non ritenga un proprio preciso dovere assicurare e garantire i diritti costituzionali previsti per ogni persona dall’art. 24 della Carta Costituzionale che recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

se non ritenga infine di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell’art. 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza.

Sergejs Gromovs: gli ultimi aggiornamenti

Per chi non avesse mai sentito parlare dello scacchista Sergejs Gromovs può leggere la sua storia nei miei due articoli precedenti:
Aggiornamenti sul Caso Gromovs
Salviamo Sergejs Gromovs
Pubblico gli ultimi aggiornamenti, grazie a Sauro Turroni che si sta occupando della cosa.
Le cose non stanno andando molto bene purtroppo nonostante gli sforzi in favore di Serghiej Gromovs.
Il 7 novembre il Tar ha respinto il ricorso.
L’8 novembre abbiamo presentato subito un nuovo ricorso al consiglio di stato e speriamo vada meglio in quella sede.
L’8 novembre il sottosegretario alla giustizia ha anche risposto negativamente ad una interpellanza urgente presentata dall’on. Paola Balducci ( Verdi) che potete leggere in coda insieme con il resoconto stenografico.
Se leggete l’interpellanza vi troverete tutti i motivi da sottolineare nelle mail che mi auguro continuiate ad inviare al ministro Mastella (clemente.mastella@senato.it e/o clemente.mastella@giustizia.it) , ricordando che la costituzione garantisce a tutti il diritto di difendersi nei procedimenti penali che li riguardano e soprattutto i loro doveri istruttori, dal momento che il piccolo reato di furto commesso da Gromovs nel 1994 è prescritto e pertanto non può esservi nessuna estradizione.
Noi continuiamo a batterci, la senatrice De Petris ha già presentato una nuova interrogazione, altre iniziative sono allo studio. Voi continuate ad aiutare Serghiej come avete fatto finora.

Allegato A

Seduta n. 238 dell’8/11/2007

(Sezione 9 – Iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs)

Interpellanza a risposta immediata

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella

Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un’ipotesi di reato di furto di modesta gravità;
il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia, abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;
nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479 del 2001 presso la procura della Repubblica di Forlì;
nel dicembre del 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs, al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;
con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l’estradizione del cittadino lettone;
incarcerato il Gromovs nella casa circondariale di Forlì, in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un’ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il Resto del Carlino e portata avanti da moltissime persone, che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;
anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro interpellato disponeva, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna, in considerazione della pendenza, presso la procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;
l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;
la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava, comunque, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;
in data 8 aprile 2003, il giudice per le indagini preliminari di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione;
l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva al ministero della giustizia l’estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;
in data 18 giugno 2007 il ministero della giustizia richiedeva alla corte d’appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere, al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;
la misura veniva disposta in data 26 giugno 2007, mentre l’arresto è avvenuto in data 9 settembre 2007;
la procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 r.g.n.r.);
il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del ministero della giustizia, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs;
è stato, pertanto, già notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;
tale nuova circostanza consente al Ministro interpellato di disporre – come già è avvenuto nel 2002 – misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale e dell’articolo 19 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legge (articoli 157 e seguenti codice penale);
ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sulla estradizione, «l’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta» -:
se non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici:
a) di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi;
b) ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato, ritenuta, ai sensi dell’articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducono a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza;
c) ovvero, ancora, di disporre la revoca del medesimo provvedimento, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana.
(2-00823) «Balducci, Bonelli».
(6 novembre 2007)

Svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs – n. 2-00823)

PRESIDENTE. L’onorevole Balducci ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00823, concernente iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs (Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti sezione 9).

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, il caso oggetto dell’interpellanza riguarda Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, originario della Repubblica di Lettonia, dove in passato è stato oggetto di discriminazioni a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie. Sergeij Gromovs, nel 1994, avrebbe commesso un furto di modesta gravità nel suo Paese d’origine. Ricercato dalle locali autorità, temendo che il processo per tale reato potesse costituire un pretesto per il ripetersi di ulteriori trattamenti discriminatori, il Gromovs, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, la famiglia. Nel nostro Paese, il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine a un procedimento penale presso la procura della Repubblica di Forlì. Nel dicembre 2001, la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs finalizzata a sottoporlo a processo per furto. Il 22 novembre 2002 il Ministero della giustizia accoglieva la richiesta e il Gromovs veniva quindi incarcerato nella casa circondariale di Forlì, in esecuzione del decreto di estradizione. A questo punto, il Resto del Carlino promuoveva una battaglia in favore di Sergeij Gromovs cui aderivano un numero altissimo di persone, soprattutto tra gli scacchisti che avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese.
Si otteneva così dall’allora Ministro Castelli la sospensione della consegna del Gromovs alle autorità lettoni, in considerazione della pendenza, presso la procura di Forlì, del procedimento penale a carico del medesimo. Peraltro, qualche tempo dopo, l’interessato richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico che non veniva accordata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario. La commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava, comunque, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009. Successivamente, il GIP di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione; pertanto, l’Interpol nel maggio di quest’anno tornava a richiedere al Ministero della giustizia l’esecuzione dell’estradizione. Il 26 giugno 2007 dalla Corte di appello di Bologna veniva disposta la custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 settembre.
Nel frattempo, la procura della Repubblica di Forlì ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi. Il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche agli uffici del Ministero della giustizia, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs. Nei prossimi giorni Pag. 64verranno completate le formalità previste dall’articolo 415 del codice di procedura penale e, eventualmente, per procedere alla citazione a giudizio. È evidente che questa nuova circostanza consenta al Ministro della giustizia – è l’aspetto centrale della nostra interpellanza – di disporre, come già avvenuto nel 2002, la misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale e dell’articolo 19 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957.
Vorrei fissare l’attenzione su altri due argomenti, a mio avviso, ancora prevalenti. Infatti, sotto un diverso e ancor più dirimente profilo, si deve osservare che il reato di furto, per il quale Sergeij Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia, sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legislazione. È noto, infatti, che ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sull’estradizione «L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta». Essendo l’estradizione stata richiesta esclusivamente per celebrare il processo – e non già per eseguire una eventuale condanna, della quale, comunque, non vi è alcuna traccia negli atti processuali – è evidente che in base alla suddetta norma della Convenzione l’estradizione non può essere concessa per un reato ormai prescritto.
Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro se egli non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale, nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi; ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato, ritenuta, ai sensi dell’articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza delle ragioni che inducono a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza. Infine, si chiede di disporre la revoca del medesimo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo, senza che, si ribadisce, agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti, per un reato ormai prescritto nella legislazione italiana.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, è necessario rispondere all’interpellanza e ai problemi sollevati dagli interpellanti a partire da alcuni punti fermi. Primo tra tutti, il decreto di estradizione emesso nei confronti di Sergeij Gromovs il 20 novembre 2002 e, in secondo luogo, le pronunce con cui sia la corte di appello, sia la Corte di cassazione, hanno dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Lettonia in data 13 dicembre 2001. Le questioni di diritto rappresentate dagli interpellanti, di sicuro rilievo normativo, hanno in parte trovato risposta – o avrebbero potuto trovarla – nelle appropriate sedi giurisdizionali ove le competenti autorità giudiziarie sono state più volte chiamate a pronunciarsi.
In ragione di questa premessa, ritengo che in questa sede sia opportuno rappresentare che per il decreto di estradizione del 22 novembre 2002, il Ministro della giustizia ha già adottato, in data 18 giugno 2007, il provvedimento che ne dispone l’esecuzione.
Faccio presente che, nel caso di specie, non ricorre la possibilità di applicazione dell’articolo 709 del codice di rito, in quanto lo status del Sergeij Gromovs non Pag. 65è quello di imputato, bensì ancora di indagato, e pertanto lo stesso non è giudicabile.

PAOLA BALDUCCI. Ma è indagato!

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, ma l’articolo 709 del codice di procedura penale non si può applicare. È indagato, ma non imputato e, quindi, non ancora giudicabile. Se verrà rinviato a giudizio, all’esito della procedura di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, acquisterà un altro status giuridico.
Ad ogni buon conto, la situazione riguardante l’estradizione di Sergeij Gromovs è sostanzialmente mutata dal 15 ottobre ultimo scorso, poiché il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Gromovs ed ha, allo stato, sospeso il decreto di estradizione.

PRESIDENTE. L’onorevole Balducci ha facoltà di replicare.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi ritengo parzialmente soddisfatta: l’ultima spiegazione – secondo la quale, paradossalmente, lo status di indagato, in un procedimento penale che può terminare anche con un decreto di archiviazione, sia peggiorativo rispetto a quello di imputato – mi lascia lievemente perplessa.
Al di là di tali considerazioni, lei ha fornito una risposta riguardante il provvedimento che dovrebbe essere o è stato emesso dal TAR Lazio. Signor sottosegretario, lei sa molto bene che questo, comunque, non è un provvedimento risolutivo, ma un provvedimento «provvisorio»: ritengo, pertanto – anche con riferimento all’attenzione che lei ha sempre riposto su tematiche così delicate – che il caso in questione (che è abbastanza di scuola), al di là dell’esito di eventuali ricorsi amministrativi, richieda la massima attenzione da parte del Ministero della giustizia.
Bisogna evitare in ogni modo che venga data esecuzione alla consegna di Sergeij Gromovs, che sarebbe del tutto ingiusta ed illegittima, per i motivi che abbiamo già abbondantemente esposto nell’interpellanza.
In conclusione, si concederebbe l’estradizione per la celebrazione di un processo per un reato prescritto (in violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea sull’estradizione); la consegna, inoltre, sarebbe eseguita privando l’interessato della possibilità di difendersi in un processo che lo vede coinvolto nel nostro Paese (in violazione dell’articolo 709 del codice di procedura penale) e, come ho già sostenuto abbondantemente nella mia interpellanza, si estraderebbe un soggetto che verosimilmente, una volta consegnato, riceverebbe trattamenti discriminatori a causa della sua origine etnica.
In conclusione, confido che gli uffici del Ministero facciano tutto quanto in loro potere per evitare che venga consumata un’ingiustizia e per consentire al Sergeij Gromovs di tornare prima possibile a vivere in piena libertà nel nostro Paese

Questa invece l’ultima interrogazione parlamentare:

Atto n. 4-03016

Pubblicato il 9 novembre 2007
Seduta n. 247

DE PETRIS , BULGARELLI , CARUSO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un’ipotesi di reato di furto di modesta gravità;

il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;

in Italia il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;

nel dicembre 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;

con decreto del Ministro della giustizia 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l’estradizione del cittadino lettone;

incarcerato il Gromovs nella Casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un’ampia mobilitazione promossa dal quotidiano “Il Resto del Carlino” e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto in Italia;

anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro disponeva, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;

l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;

la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;

in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione;

l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l’estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;

il 18 giugno 2007 il Ministero richiedeva alla Corte d’appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;

la misura veniva disposta il 26 giugno 2007, mentre l’arresto è avvenuto il 9 settembre;

la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);

il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs;

è stato pertanto già notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;

tale nuova circostanza consente al Ministro di disporre – come già è avvenuto nel 2002 – misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale e dell’art. 19 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, e quindi i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la legge italiana (articolo 157 e seguienti del codice penale);

ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione, “l’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, non ritenga di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex art. 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale per il quale il procuratore della giustizia di Forlì ha comunicato in data 5 ottobre 2007 la conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del c.p.p., nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi;

per quale motivo il magistrato addetto all’Ufficio II del Ministero invece di attenersi a quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di Forlì ha immediatamente inviato a tutte le amministrazioni competenti un telefax urgentissimo nel quale si afferma invece che il medesimo Procuratore avrebbe comunicato “che devono considerarsi soddisfatte le esigenze investigative relative al provvedimento n. 5084/07/21” ignorando deliberatamente quanto la legge e il codice contemplano, allorché le indagini sono terminate, e consentono all’indagato di mettere in atto a propria difesa;

per quale motivo gli uffici del Ministero, nell’istruire il provvedimento ministeriale con il quale è stato richiesto alla Corte d’appello di disporre la cattura di Gromovs, hanno omesso di verificare che il reato di furto compiuto nel 1994 è prescritto;

se il Ministro non ritenga di esercitare il diritto dovere di autotutela, disponendo la revoca del provvedimento in parola, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana e che la prescrizione risulta chiaramente dalla documentazione in possesso del Ministero ed in particolare dell’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale;

per quale motivo non ritenga di dover dare continuità all’azione amministrativa e quindi di non modificare l’applicazione della legge secondo le circostanze, assumendo le medesime determinazioni prese con provvedimento del 10 dicembre 2002 con il quale “era sospesa la consegna di S. Gromovs affinché egli potesse essere giudicato per i reati di sostituzione di persona e di uso di atto falso nel procedimento penale n. 6479/01 RG mod 21, Procura della Repubblica” secondo quanto da egli stesso rappresentato nella richiesta alla Corte d’appello in data 18 giugno 2007 rif. n. EP 753/2001/AR , atteso che S.Gromovs si trova nelle medesima situazione processuale del 2002, dovendo egli essere, ora come allora, giudicato per i medesimi reati;

se non ritenga un proprio preciso dovere assicurare e garantire i diritti costituzionali previsti per ogni persona dall’art. 24 della Carta Costituzionale che recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

se non ritenga infine di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell’art. 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza.

Guillermo Habacuc Vargas

Spero che questa notizia si riveli una triste bufala. Però in rete non c’è nesssuna smentita della notizia dell’artista che ha fatto morire di fame e sete un povero cane randagio, all’interno di una galleria d’arte, per “denunciare il problema”.

Non ho modo di verificare la fonte, spesso queste notizie si rivelano false (per fortuna). Se al contrario si dimostrasse vera spero che le associazioni ottengano il massimo del risarcimento possibile da destinare alla causa, ed allo stesso tempo smetta di vendere.

Così, forse, per contrappasso scoprirà cosa significa patire la fame.

Aggiornamenti su Sergejs Gromovs

Liberate Sergejs GromovsChi mi segue ricorderà l’appello per lo scacchista Gromovs. Giorgio Gozzi, della Federazione Scacchistica Italiana – Comiutato Regionale Emilia Romagna, mi ha inviato un aggiornamento sulle ultime vicende, che allego in questo articolo.

Chiedete una azione di clemenza a Mastella, mi raccomando!
clemente.mastella@senato.it e/o clemente.mastella@giustizia.it

14 ottobre 2007 – Grande manifestazione di solidarietà a Pianoro per il Maestro FIDE Sergejs Gromovs ancora in carcere in attesa che si risolva la sua vicenda legata ai fatti che, se già non li conoscete, potete leggere ai seguenti indirizzi:

Sul sito di Alessandro Ronchi: https://alessandroronchi.net/2007/09/19/salviamo-serghiej-gromovs dove trovate l’appello dell’On. Sauro Turroni

Sul sito di Scacchierando: http://www.scacchierando.net/dblog/articolo.asp?articolo=530

Sul sito di Emanuele Chesi: http://echesi.splinder.com/post/13880053

Per quanto mi riguarda cercherò qui di fare chiarezza sulla situazione attuale.

Attualmente Sergejs Gromovs è detenuto presso il carcere di Busto Arsizio (VA).

Chi volesse comunicare con lui può spedirgli lettere al seguente indirizzo (nella speranza comunque che vi rimanga per poco):

Sergejs Gromovs
casa circondariale
Via Cassano Magnago, 102
21052 Busto Arsizio (VA)

Per informazioni si può anche parlare telefonicamente con il cappellano del carcere Don Silvano che visita periodicamente i detenuti. Le visite ( (mercoledi venerdi e sabato al mattino 9-12,30 e giovedì anche pomeriggio fino alle 16,00) per i non parenti sono problematiche. L’unica possibilità per un non-parente per visitare Gromovs sarebbe presentarsi al carcere con un parlamentare al quale la legge permette di entrare a visitare i prigionieri seduta stante.(così ci dice Ferruccio Ferucci che ha seguito la vicenda Gromovs dai tempi di Forlì)

Particolarmente gradito sarà da Sergejs ricevere pubblicazioni scacchistiche. Nel nostro piccolo gli abbiamo inviato la scorsa settimana un libretto con le partite del Mondiale ed una scacchierina portatile con i pezzi in velcro.

Sergejs ha già risposto (lettera del 9 ottobre) e ci dice che sta abbastanza bene (per quanto possa star bene uno in carcere) ma di non avere nessuna informazione su come si evolverà la sua vicenda. Ci dà il nominativo dell’avvocato locale che lo segue per ottenere informazioni più precise. In conclusione della lettera un post-scriptum che è tutto un programma: “P.S. Quale è mio Elo al 1 ottobre?”

In settimana provvederemo ad inviargli copia del numero di ottobre di “Torre & Cavallo” (se qualcuno per par-condicio volesse inviare una copia de “L’Italia Scacchistica”…) Per la cronaca l’ELO di ottobre del Maestro FIDE Gromovs è di 2369 (niente male direi)

Abbiamo contattato l’avv. Margariti di Busto Arsizio che ci ha forniti i recapiti dei due avvocati che più di tutti dovrebbero essere a conoscenza del caso: l’avv. Di Raimondo di Roma e l’avv. Taddeo di Forlì.

All’avv. Di Raimondo, che abbiamo contattato, fa piacere sapere che dietro a Gromovs ci sia gente a lui solidale, ma sulla vicenda rimane abbottonato dicendoci di non poter fornire particolari per via del segreto istruttorio.

Ci fa comunque capire che si sta lavorando per risolvere il caso e che la prima persona che avrà aggiornamenti sarà lo stesso Gromovs. Alla precisa domanda se non fosse il caso di fare pressioni tramite email presso l’Ambasciata Lettone afferma che sarebbe inutile perchè “la palla” in questo momento è in mano al Governo Italiano.

L’avv. Taddeo di Forlì, che aveva seguito la vicenda Gromovs in occasione del primo arresto di Sergejs, ci conferma che un decreto del TAR del Lazio ha bloccato il procedimento di estradizione di Gromovs. A lui, facendo seguito ad alcune perplessità sorte tra qualcuno di noi, ho anche chiesto conferma se veramente la Lettonia stia richiedendo che gli venga ritornato un cittadino autore di un furto avvenuto 13 anni fa o non ci siano dietro motivazioni più gravi. L’avv. Taddeo ci conferma il tutto (furto per un valore di circa 300 euro con condanna a 10 anni di carcere!) concordando comunque con noi che forse la vicenda sta andando avanti in automatico, in virtù del mandato di cattura internazionale rimasto aperto, senza che nessuno si interessi più di tanto al “soggetto Gromovs”.

All’avv.Taddeo (oltre che al sito Scacchierando) ho inviato la foto che compare in testa a questo articolo e che lo stesso avvocato giudica molto utile per accelerare lo sbroglio di questa vicenda.

Se qualcuno, magari con conoscenze di giurisprudenza maggiori di quelle del sottoscritto, volesse contattare gli avvocati qui citati può richiedere i numeri di telefono (che qui non scrivo perchè credo non corretto) al mio indirizzo email wolfggozzi@hotmail.com
Cordiali Saluti
Giorgio Gozzi

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