Governo

Il testo del decreto legge sulla sicurezza

I telegiornali ed i quotidiani hanno parlato molto, ovviamente, del decreto legge sulla sicurezza del Governo. Quasi tutti si sono soffermati sulle riflessioni dei vari schieramenti politici, ma non ho sentito nessuno parlare dei suoi contenuti.
L’impressione è che tutti stiano commentando la partita della nazionale di calcio, senza averla vista.

Ho fatto un po’ di fatica, ma alla fine ho trovato il testo del decreto. Sarebbe interessante avere uno di quegli schemini tanto chiari che ogni tanto spiegano le modifiche normative che vengono applicate, ma che io sappia non ne esistono.

Sarebbe interessante, inoltre, sapere quali sono le differenze tra le nostre norme in materia e l’applicazione tedesca e francese della stessa direttiva europea, dal momento che il premier romeno ci ha accusato di non applicare correttamente, come i paesi citati, le disposizioni europee.

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

b) al comma 4 le parole: “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

c) al comma 5 le parole: “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonchè i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato

all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo’ essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che

non puo’ essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul

territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.”;

f) al comma 8 le parole: “è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;

g) al comma 9 le parole: “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole: “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è

fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.). – 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’ procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.”.

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “che non puo’ essere inferiore ad un mese.” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli

affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7,”;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;

c) al comma 4 le parole: “di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21”;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.”.

Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell’interno Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella

Salviamo Sergejs Gromovs

Ricevo da Sauro Turroni un appello per Serghiej Gromovs, campione di scacchi, che vi invito a leggere. Se volete aiutarlo è necessario ed urgente scrivere sul blog di Mastella ed al suo indirizzo email per invitarlo ad adottare un provvedimento umanitario nei suoi confronti. La sua storia è apparsa negli ultimi giorni anche sulla stampa locale.

Ecco i suoi contatti:
Blog: http://clementemastella.blogspot.com/
email: mastella_m@posta.senato.it
clemente.mastella@senato.it oppure clemente.mastella@giustizia.it

NB: ho aggiornato gli indirizzi, utilizzate quelli nuovi!

Serghiej Gromovs, nato 43 anni fa in Lettonia da padre russo, nel 1991 perde la cittadinanza e conseguentemente il lavoro per le decisioni vessatorie prese dal governo lettone, dopo la caduta dell’URSS, nei confronti di tutti i cittadini di origine Russa.

E’ un maestro internazionale di scacchi e laureato in scacchi, le classifiche internazionali lo collocano circa al duemillesimo posto. Come lavoro faceva l’impiegato .

Sposato con 2 figli, indotto da condizioni di indigenza, commette un modesto furto nel 1993 e nel ’98 viene arrestato e posto agli arresti domiciliari e in seguito viene condannato ad una pena detentiva di 10 anni, assolutamente sproporzionata rispetto al reato commesso.

In precedenza negli anni 97 e 98 partecipa a manifestazioni contro le discriminazioni a cui sono sottoposti i cittadini di origine russa. Ciò senza dubbio contribuisce a rendere più dura la sua condanna.

Temendo il peggio abbandona moglie e figli e fugge dal suo paese.

Nel 2001 viene arrestato in Italia dove si è rifugiato sotto falso nome e con passaporto falso e dove continua a mantenersi partecipando e vincendo tornei di scacchi.

Viene incarcerato nella casa circondariale di Forlì dove resta per 19 mesi.

Durante la sua detenzione il Resto del Carlino rende nota la sua storia e si determina così una ampia catena di solidarietà e sostegno che in extremis, grazie anche all’intervento del Ministro Castelli sollecitato da Sauro Turroni, riesce a far sospendere l’estradizione (provvedimento del 10/12/’03).

Gromovs viene poi liberato in seguito ad una sentenza della Cassazione nel 2003.

Richiede lo status di rifugiato che non viene concesso perché la Lettonia sta per entrare in Europa e si ritiene rispetti i diritti dell’uomo nonostante le discriminazioni nei confronti dei russi.

La Commissione Centrale per il riconoscimento dello Status di Rifugiato esaminando la situazione di Gromovs raccomanda la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari che viene puntualmente rilasciato fino al 2009.

Gromovs è quindi libero, fra persone che lo apprezzano e continua la sua attività di campione di scacchi, insegna ai giovani, partecipa a tornei, inizia una nuova vita.

L’8 aprile 2003 il gip di Forli decreta l’archiviazione del procedimento penale pendente che lo riguarda, proprio quello che gli consentiva di non essere estradato perché intendeva difendersi nel processo per uso di documenti falsi che lo avrebbe visto imputato.

Passano gli anni ma l’ estradizione decretata nel 2001 è ancora valida e conserva la sua efficacia, e una giustizia insensibile lo raggiunge ancora e nel maggio del 2007 l’Interpol comunica al Ministero che Gromovs si trova ancora in Italia e la permanenza del decreto di estradizione.

Il Ministro il 18 giugno 2007 chiede alla corte di appello di applicare a Gromovs la misura della custodia in carcere al fine di poterlo estradare in Lettonia, atteso che quel paese tuttora mantiene la richiesta di estradizione e quindi la Corte di appello di Bologna il 26/6/’07 ne dispone la cattura.

Poche settimane dopo, il 9 settembre Gromovs viene arrestato e tradotto nel carcere di Rimini in attesa di essere estradato in Lettonia dove senza un intervento umanitario verrebbe sepolto in un carcere per 10 anni.

Non appena l’accaduto viene portato alla conoscenza del pubblico da alcuni articoli del Resto del Carlino riparte la mobilitazione in favore di Gromovs che in questi anni ha avuto modo di farsi conoscere ed apprezzare come brava persona oltre che come campione di scacchi.

Vengono indirizzati vari appelli al Ministro Mastella che è portato anche direttamente a conoscenza della vicenda .

Monsignor Luigi Negri, vescovo di San Marino e Pennabilli, don Dario Ciani, cappellano del carcere di Forlì e fondatore della comunità di Sadurano, fra gli altri, hanno indirizzato lettere personali al Ministro chiedendogli un intervento umanitario. Anche la comunità Giovanni XXIII sta adoperandosi in favore di Gromovs insieme con un gran numero di cittadini, appassionati di scacchi e tanti altri ancora.

Il Ministro si trova in una situazione molto difficile perché anche se fosse, come ho ragione di ritenere, disponibile alla adozione di un provvedimento umanitario, le condizioni derivanti dagli accordi internazionali e dai trattati europei sottoscritti impediscono l’adozione di un nuovo provvedimento di sospensione della consegna, stante che non vi sono più elementi che la impediscono.

Non possiamo rinunciare ad esperire ogni tentativo per cercare di indurre il Ministro, nonostante le mutate condizioni giuridiche nelle quali si trova ad operare, ad adottare lo stesso provvedimento di sospensione preso dal suo predecessore Castelli per evitare ad una persona davvero sfortunata di subire, dopo tanti anni, ulteriori terribili e sproporzionate conseguenze per un piccolo reato compiuto nel 1993, oltre a quelle di aver perso la famiglia, la cittadinanza, il lavoro ed aver passato in carcere in Italia un anno e 9 mesi.

I tempi sono strettissimi : entro 15 giorni dall’arresto Gromovs deve essere estradato. Per cui abbiamo solo un paio di giorni ancora per tentare di fare qualcosa.

Sauro Turroni

Stop alle chiamate moleste dai call-center

Stop alle telefonate indesiderate che arrivano a qualunque ora nelle case dei cittadini italiani per promuovere servizi e prodotti. Con cinque provvedimenti, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto una serie di misure affinché venga rispettata la riservatezza e gli altri diritti degli utenti. Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l’Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007.

In particolare, gestori e call center dovranno: interrompere l’uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati; regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all’utilizzo dei dati per scopi pubblicitari; informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso; registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati; interrompere l’utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci); effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center.

Link: PRIVACY: STOP DEL GARANTE A TELEFONATE INDESIDERATE

Un anno di Ministero dell’Ambiente

E’ da circa un anno che i Verdi sono al Governo ed Alfonso Pecoraro Scanio pubblica sul suo blog le attività di quest’anno del suo Ministero.

Non sono gli unici apporti dei Verdi, ma è comunque un elenco importante che dimostra da un lato i risultati di un voto utile, dall’altro ci fa capire quanto altro si sarebbe potuto ottenere con un risultato migliore alle politiche nazionali.

Mastella si asterrà sul conflitto d’interessi

Mastella: “Ci asterremo sul conflitto di interessi” – LASTAMPA.it

Il Guardasigilli critica il Governo: «Se mi ascoltano durano a lungo»
Nell’Unione si allarga la spaccatura sul conflitto di interessi. A fare la voce grossa oggi è stato il ministro per la Giustizia e leader dell’Udeur, Clemente Mastella, che ha annunciato l’astensione del suo gruppo, sia alla Camera che al Senato, sul provvedimento e, proprio nella vigilia del primo anniversario di Prodi a Palazzo Chigi, ha chiesto «una verifica nel governo e nella maggioranza» ai primi di giugno, subito dopo le elezioni amministrative.

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