Giustizia

Sergejs Gromovs: gli ultimi aggiornamenti

Per chi non avesse mai sentito parlare dello scacchista Sergejs Gromovs può leggere la sua storia nei miei due articoli precedenti:
Aggiornamenti sul Caso Gromovs
Salviamo Sergejs Gromovs
Pubblico gli ultimi aggiornamenti, grazie a Sauro Turroni che si sta occupando della cosa.
Le cose non stanno andando molto bene purtroppo nonostante gli sforzi in favore di Serghiej Gromovs.
Il 7 novembre il Tar ha respinto il ricorso.
L’8 novembre abbiamo presentato subito un nuovo ricorso al consiglio di stato e speriamo vada meglio in quella sede.
L’8 novembre il sottosegretario alla giustizia ha anche risposto negativamente ad una interpellanza urgente presentata dall’on. Paola Balducci ( Verdi) che potete leggere in coda insieme con il resoconto stenografico.
Se leggete l’interpellanza vi troverete tutti i motivi da sottolineare nelle mail che mi auguro continuiate ad inviare al ministro Mastella (clemente.mastella@senato.it e/o clemente.mastella@giustizia.it) , ricordando che la costituzione garantisce a tutti il diritto di difendersi nei procedimenti penali che li riguardano e soprattutto i loro doveri istruttori, dal momento che il piccolo reato di furto commesso da Gromovs nel 1994 è prescritto e pertanto non può esservi nessuna estradizione.
Noi continuiamo a batterci, la senatrice De Petris ha già presentato una nuova interrogazione, altre iniziative sono allo studio. Voi continuate ad aiutare Serghiej come avete fatto finora.

Allegato A

Seduta n. 238 dell’8/11/2007

(Sezione 9 – Iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs)

Interpellanza a risposta immediata

I)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella

Repubblica di Lettonia a causa della origine russa e della sua partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un’ipotesi di reato di furto di modesta gravità;
il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia, abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;
nel nostro Paese il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479 del 2001 presso la procura della Repubblica di Forlì;
nel dicembre del 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs, al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;
con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2002 (rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l’estradizione del cittadino lettone;
incarcerato il Gromovs nella casa circondariale di Forlì, in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un’ampia mobilitazione promossa dal quotidiano Il Resto del Carlino e portata avanti da moltissime persone, che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese;
anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro interpellato disponeva, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna, in considerazione della pendenza, presso la procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;
l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;
la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava, comunque, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;
in data 8 aprile 2003, il giudice per le indagini preliminari di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione;
l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva al ministero della giustizia l’estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;
in data 18 giugno 2007 il ministero della giustizia richiedeva alla corte d’appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere, al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;
la misura veniva disposta in data 26 giugno 2007, mentre l’arresto è avvenuto in data 9 settembre 2007;
la procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 r.g.n.r.);
il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del ministero della giustizia, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs;
è stato, pertanto, già notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’articolo 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;
tale nuova circostanza consente al Ministro interpellato di disporre – come già è avvenuto nel 2002 – misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale e dell’articolo 19 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legge (articoli 157 e seguenti codice penale);
ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sulla estradizione, «l’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta» -:
se non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici:
a) di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi;
b) ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato, ritenuta, ai sensi dell’articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducono a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza;
c) ovvero, ancora, di disporre la revoca del medesimo provvedimento, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sulla estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana.
(2-00823) «Balducci, Bonelli».
(6 novembre 2007)

Svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs – n. 2-00823)

PRESIDENTE. L’onorevole Balducci ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00823, concernente iniziative in relazione al procedimento di estradizione nei confronti del signor Sergeij Gromovs (Vedi l’allegato A – Interpellanze urgenti sezione 9).

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, il caso oggetto dell’interpellanza riguarda Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, originario della Repubblica di Lettonia, dove in passato è stato oggetto di discriminazioni a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie. Sergeij Gromovs, nel 1994, avrebbe commesso un furto di modesta gravità nel suo Paese d’origine. Ricercato dalle locali autorità, temendo che il processo per tale reato potesse costituire un pretesto per il ripetersi di ulteriori trattamenti discriminatori, il Gromovs, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, la famiglia. Nel nostro Paese, il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine a un procedimento penale presso la procura della Repubblica di Forlì. Nel dicembre 2001, la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs finalizzata a sottoporlo a processo per furto. Il 22 novembre 2002 il Ministero della giustizia accoglieva la richiesta e il Gromovs veniva quindi incarcerato nella casa circondariale di Forlì, in esecuzione del decreto di estradizione. A questo punto, il Resto del Carlino promuoveva una battaglia in favore di Sergeij Gromovs cui aderivano un numero altissimo di persone, soprattutto tra gli scacchisti che avevano avuto modo di conoscerlo e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto nel nostro Paese.
Si otteneva così dall’allora Ministro Castelli la sospensione della consegna del Gromovs alle autorità lettoni, in considerazione della pendenza, presso la procura di Forlì, del procedimento penale a carico del medesimo. Peraltro, qualche tempo dopo, l’interessato richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico che non veniva accordata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario. La commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava, comunque, la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009. Successivamente, il GIP di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione; pertanto, l’Interpol nel maggio di quest’anno tornava a richiedere al Ministero della giustizia l’esecuzione dell’estradizione. Il 26 giugno 2007 dalla Corte di appello di Bologna veniva disposta la custodia cautelare in carcere, eseguita il 9 settembre.
Nel frattempo, la procura della Repubblica di Forlì ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi. Il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche agli uffici del Ministero della giustizia, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs. Nei prossimi giorni Pag. 64verranno completate le formalità previste dall’articolo 415 del codice di procedura penale e, eventualmente, per procedere alla citazione a giudizio. È evidente che questa nuova circostanza consenta al Ministro della giustizia – è l’aspetto centrale della nostra interpellanza – di disporre, come già avvenuto nel 2002, la misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’articolo 709 del codice di procedura penale e dell’articolo 19 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957.
Vorrei fissare l’attenzione su altri due argomenti, a mio avviso, ancora prevalenti. Infatti, sotto un diverso e ancor più dirimente profilo, si deve osservare che il reato di furto, per il quale Sergeij Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia, sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, di talché i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la nostra legislazione. È noto, infatti, che ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sull’estradizione «L’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta». Essendo l’estradizione stata richiesta esclusivamente per celebrare il processo – e non già per eseguire una eventuale condanna, della quale, comunque, non vi è alcuna traccia negli atti processuali – è evidente che in base alla suddetta norma della Convenzione l’estradizione non può essere concessa per un reato ormai prescritto.
Tutto ciò premesso, si chiede al Ministro se egli non ritenga, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex articolo 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale, nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi; ovvero di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato, ritenuta, ai sensi dell’articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza delle ragioni che inducono a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza. Infine, si chiede di disporre la revoca del medesimo provvedimento ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo, senza che, si ribadisce, agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti, per un reato ormai prescritto nella legislazione italiana.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, Luigi Li Gotti, ha facoltà di rispondere.

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, è necessario rispondere all’interpellanza e ai problemi sollevati dagli interpellanti a partire da alcuni punti fermi. Primo tra tutti, il decreto di estradizione emesso nei confronti di Sergeij Gromovs il 20 novembre 2002 e, in secondo luogo, le pronunce con cui sia la corte di appello, sia la Corte di cassazione, hanno dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica di Lettonia in data 13 dicembre 2001. Le questioni di diritto rappresentate dagli interpellanti, di sicuro rilievo normativo, hanno in parte trovato risposta – o avrebbero potuto trovarla – nelle appropriate sedi giurisdizionali ove le competenti autorità giudiziarie sono state più volte chiamate a pronunciarsi.
In ragione di questa premessa, ritengo che in questa sede sia opportuno rappresentare che per il decreto di estradizione del 22 novembre 2002, il Ministro della giustizia ha già adottato, in data 18 giugno 2007, il provvedimento che ne dispone l’esecuzione.
Faccio presente che, nel caso di specie, non ricorre la possibilità di applicazione dell’articolo 709 del codice di rito, in quanto lo status del Sergeij Gromovs non Pag. 65è quello di imputato, bensì ancora di indagato, e pertanto lo stesso non è giudicabile.

PAOLA BALDUCCI. Ma è indagato!

LUIGI LI GOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, ma l’articolo 709 del codice di procedura penale non si può applicare. È indagato, ma non imputato e, quindi, non ancora giudicabile. Se verrà rinviato a giudizio, all’esito della procedura di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, acquisterà un altro status giuridico.
Ad ogni buon conto, la situazione riguardante l’estradizione di Sergeij Gromovs è sostanzialmente mutata dal 15 ottobre ultimo scorso, poiché il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Gromovs ed ha, allo stato, sospeso il decreto di estradizione.

PRESIDENTE. L’onorevole Balducci ha facoltà di replicare.

PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, signor sottosegretario, mi ritengo parzialmente soddisfatta: l’ultima spiegazione – secondo la quale, paradossalmente, lo status di indagato, in un procedimento penale che può terminare anche con un decreto di archiviazione, sia peggiorativo rispetto a quello di imputato – mi lascia lievemente perplessa.
Al di là di tali considerazioni, lei ha fornito una risposta riguardante il provvedimento che dovrebbe essere o è stato emesso dal TAR Lazio. Signor sottosegretario, lei sa molto bene che questo, comunque, non è un provvedimento risolutivo, ma un provvedimento «provvisorio»: ritengo, pertanto – anche con riferimento all’attenzione che lei ha sempre riposto su tematiche così delicate – che il caso in questione (che è abbastanza di scuola), al di là dell’esito di eventuali ricorsi amministrativi, richieda la massima attenzione da parte del Ministero della giustizia.
Bisogna evitare in ogni modo che venga data esecuzione alla consegna di Sergeij Gromovs, che sarebbe del tutto ingiusta ed illegittima, per i motivi che abbiamo già abbondantemente esposto nell’interpellanza.
In conclusione, si concederebbe l’estradizione per la celebrazione di un processo per un reato prescritto (in violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea sull’estradizione); la consegna, inoltre, sarebbe eseguita privando l’interessato della possibilità di difendersi in un processo che lo vede coinvolto nel nostro Paese (in violazione dell’articolo 709 del codice di procedura penale) e, come ho già sostenuto abbondantemente nella mia interpellanza, si estraderebbe un soggetto che verosimilmente, una volta consegnato, riceverebbe trattamenti discriminatori a causa della sua origine etnica.
In conclusione, confido che gli uffici del Ministero facciano tutto quanto in loro potere per evitare che venga consumata un’ingiustizia e per consentire al Sergeij Gromovs di tornare prima possibile a vivere in piena libertà nel nostro Paese

Questa invece l’ultima interrogazione parlamentare:

Atto n. 4-03016

Pubblicato il 9 novembre 2007
Seduta n. 247

DE PETRIS , BULGARELLI , CARUSO – Al Ministro della giustizia. –

Premesso che:

Sergeij Gromovs, maestro e campione di scacchi, oggetto di persecuzioni nella Repubblica di Lettonia a causa della sua origine russa e della partecipazione a manifestazioni antidiscriminatorie, veniva ricercato dalle locali autorità per rispondere di un’ipotesi di reato di furto di modesta gravità;

il Gromovs, temendo il peggio, si rifugiava in Italia abbandonando, suo malgrado, moglie e due figli;

in Italia il Gromovs utilizzava un passaporto falso e una falsa identità, comportamento che dava origine al procedimento penale n. 6479/01 presso la Procura della Repubblica di Forlì;

nel dicembre 2001 la Repubblica di Lettonia presentava all’Italia richiesta di estradizione del Gromovs al fine di sottoporlo a processo per il reato di furto;

con decreto del Ministro della giustizia 22 novembre 2002 (Rif. EP 753/2001/AR) veniva assentita l’estradizione del cittadino lettone;

incarcerato il Gromovs nella Casa circondariale di Forlì in esecuzione del decreto di estradizione, si realizzava un’ampia mobilitazione promossa dal quotidiano “Il Resto del Carlino” e portata avanti da moltissime persone che avevano avuto modo di conoscere il Gromovs e di apprezzarne le doti umane e il comportamento esemplare tenuto in Italia;

anche sulla spinta di tali manifestazioni di solidarietà, nel 2002 il Ministro disponeva, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale, la sospensione della consegna in considerazione della pendenza, presso la Procura di Forlì, del suddetto procedimento penale a carico del Gromovs;

l’interessato successivamente richiedeva la concessione dello status di rifugiato politico, che non veniva rilasciata a causa dell’imminente entrata della Lettonia nell’ambito comunitario;

la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato raccomandava comunque la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che veniva rilasciato fino al 2009;

in data 8 aprile 2003 il GIP di Forlì disponeva l’archiviazione del procedimento penale riguardante il Gromovs, la cui pendenza giustificava la sospensione dell’esecutività del decreto di estradizione;

l’Interpol nel maggio 2007 richiedeva al Ministero della giustizia l’estradizione del Gromovs, essendo ancora esecutivo il decreto di estradizione emesso nel 2001;

il 18 giugno 2007 il Ministero richiedeva alla Corte d’appello di Bologna la misura della custodia cautelare in carcere al fine di procedere alla consegna del Gromovs alle autorità lettoni;

la misura veniva disposta il 26 giugno 2007, mentre l’arresto è avvenuto il 9 settembre;

la Procura della Repubblica di Forlì, medio tempore, ha riaperto il procedimento penale a carico del Gromovs per uso di documenti falsi e di false generalità, nonché per ricettazione di documenti falsi (proc. pen. n. 5084/07 R.G.N.R.);

il pubblico ministero procedente ha manifestato l’intenzione, portata a conoscenza anche degli uffici del Ministero, di esercitare l’azione penale nei confronti del Gromovs;

è stato pertanto già notificato l’avviso di conclusione delle indagini previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penale e nei prossimi giorni verranno completate le formalità per procedere alla citazione a giudizio del Gromovs;

tale nuova circostanza consente al Ministro di disporre – come già è avvenuto nel 2002 – misura sospensiva della consegna, ai sensi dell’art. 709 del codice di procedura penale e dell’art. 19 della Convenzione europea sull’estradizione del 13 dicembre 1957;

sotto un diverso, ma ancor più dirimente, profilo, il reato di furto per il quale Sergeji Gromovs dovrebbe essere processato in Lettonia sarebbe stato commesso il 5 agosto 1994, e quindi i termini di prescrizione del reato in questione debbono ritenersi abbondantemente decorsi secondo la legge italiana (articolo 157 e seguienti del codice penale);

ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione, “l’estradizione non sarà consentita se la prescrizione dell’azione o della pena è acquisita secondo la legislazione della Parte richiedente o della Parte richiesta”,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, considerate anche le esigenze insopprimibili connesse alla libertà dei diritti dei perseguitati politici, non ritenga di disporre in tempi brevissimi la misura della sospensione della consegna di Sergeij Gromovs ex art. 709 del codice di procedura penale, in considerazione della pendenza del suddetto procedimento penale per il quale il procuratore della giustizia di Forlì ha comunicato in data 5 ottobre 2007 la conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell’art. 415-bis del c.p.p., nell’ambito del quale l’interessato ha manifestato l’intenzione di difendersi;

per quale motivo il magistrato addetto all’Ufficio II del Ministero invece di attenersi a quanto comunicato dal Procuratore della Repubblica di Forlì ha immediatamente inviato a tutte le amministrazioni competenti un telefax urgentissimo nel quale si afferma invece che il medesimo Procuratore avrebbe comunicato “che devono considerarsi soddisfatte le esigenze investigative relative al provvedimento n. 5084/07/21” ignorando deliberatamente quanto la legge e il codice contemplano, allorché le indagini sono terminate, e consentono all’indagato di mettere in atto a propria difesa;

per quale motivo gli uffici del Ministero, nell’istruire il provvedimento ministeriale con il quale è stato richiesto alla Corte d’appello di disporre la cattura di Gromovs, hanno omesso di verificare che il reato di furto compiuto nel 1994 è prescritto;

se il Ministro non ritenga di esercitare il diritto dovere di autotutela, disponendo la revoca del provvedimento in parola, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in considerazione del fatto che l’estradizione è stata richiesta in ragione della necessità di sottoporre il Gromovs a processo (senza che agli atti risulti alcuna condanna pronunciata nei suoi confronti) per un reato ormai prescritto secondo la legislazione italiana e che la prescrizione risulta chiaramente dalla documentazione in possesso del Ministero ed in particolare dell’Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale;

per quale motivo non ritenga di dover dare continuità all’azione amministrativa e quindi di non modificare l’applicazione della legge secondo le circostanze, assumendo le medesime determinazioni prese con provvedimento del 10 dicembre 2002 con il quale “era sospesa la consegna di S. Gromovs affinché egli potesse essere giudicato per i reati di sostituzione di persona e di uso di atto falso nel procedimento penale n. 6479/01 RG mod 21, Procura della Repubblica” secondo quanto da egli stesso rappresentato nella richiesta alla Corte d’appello in data 18 giugno 2007 rif. n. EP 753/2001/AR , atteso che S.Gromovs si trova nelle medesima situazione processuale del 2002, dovendo egli essere, ora come allora, giudicato per i medesimi reati;

se non ritenga un proprio preciso dovere assicurare e garantire i diritti costituzionali previsti per ogni persona dall’art. 24 della Carta Costituzionale che recita “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”;

se non ritenga infine di disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell’art. 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il condannato, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza.

Palazzo di Giustizia, al via i lavori di manutenzione

Lunedì 12 novembre cominceranno i lavori di installazione del cantiere per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, risanamento e ampliamento del Palazzo di Giustizia. Per tutta la durata dei lavori verrà chiusa al traffico l’adiacente via Lazzaretto. Sarà consentito il solo transito pedonale lato negozi.
Si tratta di un intervento di dimensioni rilevanti che riguarda varie zone dell’edificio. E’ previsto un ampliamento delle superfici utili attraverso una parziale sopraelevazione che permetterà di ricavare altri 560 metri quadrati di nuovi uffici. Saranno completamente recuperati i locali ad uso deposito atti e corpi di reato trasformandoli in ulteriori ambienti di lavoro.00 Sono previsti poi una serie di interventi di carattere impiantistico tra i quali la realizzazione di un nuovo impianto di climatizzazione per la Corte d’Assise, le due aule di udienza e tutto il quarto piano. Saranno rifatti gli impianti elettrici (le linee principali) e di trasmissione dati. I lavori riguarderanno anche la pulizia delle pareti esterne che si affacciano sui cortili, il montaggio dei nuovi ascensori, la sostituzione di parte delle finestre con nuovi infissi e delle porte, il rifacimento di alcuni servizi igienici, l’installazione di varie porte “taglia fuoco”, la rifunzionalizzazione dell’ingresso principale con l’installazione di un nuovo metal detector. La spesa complessiva prevista ammonta a circa due milioni e cinquecentomila euro.

Il testo del decreto legge sulla sicurezza

I telegiornali ed i quotidiani hanno parlato molto, ovviamente, del decreto legge sulla sicurezza del Governo. Quasi tutti si sono soffermati sulle riflessioni dei vari schieramenti politici, ma non ho sentito nessuno parlare dei suoi contenuti.
L’impressione è che tutti stiano commentando la partita della nazionale di calcio, senza averla vista.

Ho fatto un po’ di fatica, ma alla fine ho trovato il testo del decreto. Sarebbe interessante avere uno di quegli schemini tanto chiari che ogni tanto spiegano le modifiche normative che vengono applicate, ma che io sappia non ne esistono.

Sarebbe interessante, inoltre, sapere quali sono le differenze tra le nostre norme in materia e l’applicazione tedesca e francese della stessa direttiva europea, dal momento che il premier romeno ci ha accusato di non applicare correttamente, come i paesi citati, le disposizioni europee.

DECRETO-LEGGE 1 Novembre 2007, n. 181 Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l’allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All’articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

b) al comma 4 le parole: “solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica” sono sostituite dalle seguenti: “solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”;

c) al comma 5 le parole: “possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonchè i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell’Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell’interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato

all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo’ essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.”;

e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all’interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che

non puo’ essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo’ essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell’Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l’incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul

territorio nazionale incompatibile con l’ordinaria convivenza.”;

f) al comma 8 le parole: “è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “è punito con la reclusione fino a tre anni”;

g) al comma 9 le parole: “nel provvedimento di cui al comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis,” e le parole: “quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,” sono sostituite dalle seguenti: “quando il provvedimento è

fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,”.

2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l’articolo 20 è inserito il seguente:

“Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell’Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.). – 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.

2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell’ipotesi dei reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale.

3. Per i reati di cui all’articolo 380 del codice di procedura penale, puo’ procedersi all’allontanamento solo nell’ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.”.

3. All’articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: “che non puo’ essere inferiore ad un mese.” sono inserite le seguenti: “Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all’interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell’allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro degli

affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell’allontanato.”;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell’attestazione di cui al comma 2, è punito con l’arresto da un mese a sei mesi e con l’ammenda da 200 a 2.000 euro.”.

4. All’articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “di cui all’articolo 20” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7,”;

b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: “pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la”;

c) al comma 4 le parole: “di cui all’articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 20, comma 7-bis, e all’articolo 21”;

d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

“7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 puo’ essere presentata istanza di sospensione dell’esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all’esito dell’istanza di sospensione, l’efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.

8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l’ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all’ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L’autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell’interessato.”.

Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1° novembre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell’interno Mastella, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella

La commissione d’inchiesta sul G8 di Genova non s’ha da fare

Eppure il programma dell’Unione parlava chiaro. Non era ambiguo, non lasciava spazi all’interpretazione. Il centro-sinistra ha chiesto voti facendo la proposta che ieri è stata bocciata, non c’erano altre alternative.
Eppure ieri Italia dei Valori, Udeur e Rosa nel Pugno, con responsabilità diverse, hanno deciso che non s’ha da fare.

La crescente domanda di sicurezza da parte della collettività, a fronte di vecchi e nuovi rischi e pericoli, richiede la messa in opera di un programma di riorganizzazione, coordinamento e modernizzazione che rafforzi il rispetto della legalità, il contrasto della criminalità. la prevenzione delle minacce terroristiche.
La politica del centrodestra al riguardo si è mostrata del tutto indifferente: a vuoti annunci si sono affiancate misure che contrastano con il rispetto della legalità, l’inerzia rispetto alla criminalità economica, un abbassamento della guardia nel contrasto alla criminalità organizzata, l’utilizzo delle forze di polizia per operazioni repressive del tutto ingiustificate; basti pensare ai fatti di Genova, per i quali ancora oggi non sono state chiarite le responsabilità politica e istituzionale (al di là degli aspetti giudiziari) e sui quali l’Unione propone, per la prossima legislatura, l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta.

Aggiornamento:Oggi leggo sulla stampa che Di Pietro non sarebbe contrario alla commissione d’inchiesta, ma questa doveva indagare a 360°. Bene, perché non ha fatto quella proposta? A me pare una giustificazione molto difficile da sostenere.
Le commissioni parlamentari d’inchiesta non devono sovrapporsi all’attività dell’autorità giudiziaria.
Servono a garantire approfondimento di questioni di pubblico interesse.

Cito dal portale dirittocostituzionale.mi.it:

Il pubblico interesse incontra limiti che circoscrivono gli ambiti materiali del potere d’inchiesta. Tali limiti, pur non essendo assoluti, riguardano: l’attività degli organi politici e amministrativi regionali, la funzione giurisdizionale, la sfera privata degli individui (a meno che per il pubblico interesse non sia utile indagare sull’operato di singole persone), l’organizzazione e l’attività delle formazioni sociali ( escluse associazioni segrete e militari), il Presidente della Repubblica la Corte costituzionale.

A me pare ovvio che si debba indagare a 360°. Per quanto riguarda i manifestanti, questo è già stato fatto, e sono arrivate già le prime condanne. La commissione d’inchiesta, però, era necessaria per valutare quali azioni sono state compiute dalle istituzioni, non dai singoli poliziotti.

Non è una strumentalizzazione politica, dobbiamo sapere quali furono gli ordini.

Dove è scritto che la commissione proposta e bocciata doveva valutare solo le azioni delle forze dell’ordine e non quelle dei manifestanti? Sono state fatte proposte diverse, non accolte?

La realtà è che Di Pietro ha votato ancora una volta contro il programma dell’Unione assieme al centro-destra, non ho ben capito a che fine.

Lui continua a dire che è sopra le classificazioni che dividono destra e sinistra, un po’ come i centristi che ondulano a seconda di chi può vincere. Vorrei ricordare che queste classificazioni, ovviamente molto semplicistiche, rappresentano visioni diverse della società, ed il fatto di non avere una collocazione precisa non è un vantaggio, significa semplicemente che non si riescono a conoscere le sue posizioni rispetto a temi chiave. Di Pietro ha agito di testa sua, ma in politica bisogna saper discutere con gli altri e trovare accordi. Quegli accorti, sottoscritti anche dall’Italia dei Valori, erano tutti contenuti nel programma dell’Unione.

Votare contro la commissione d’inchiesta sul G8 di Genova non è come votare contro il rifinanziamento delle missioni militari: da un lato viene meno il sostegno al programma, dall’altro la volontà di farlo rispettare anche quando la maggioranza dei partiti della coalizione ritiene che le promesse agli elettori possono essere “superate”.

Stato a Rovescio

Nicola Andrucci è il giovane autore del libro “Cosa Nostra – Attacco allo Stato”. Ha scritto un nuovo libro, sulla condanna a Dell’Utri in ”concorso esterno in associazione mafiosa”. La condanna non è ancora definitiva, ma certamente la sentenza del primo grado è di notevole importanza.
Il libro si chiama “Stato a Rovescio”, ed è liberamente scaricabile da internet con una licenza Creative Common che ne permette la redistribuzione. Non è stato pubblicato perché nessuna casa editrice ha voluto farlo, al contrario del libro precedente.
Nicola ha anche un blog interessante, Linea Gotica, che vi consiglio di seguire.

Questo il link diretto per scaricare il libro, pubblicato da www.ilpassatore.it:
Stato a Rovescio

Torna su