Consiglio Comunale

Commissione Consiliare sull’attuazione del Piano del Traffico

Zona PedonaleOggi alle 16 nel Salone del Consiglio Comunale si terrà una riunione sull’attuazione del Piano del Traffico, con l’analisi dei provvedimenti sull’allargamento della zona a traffico limitato e sul piano della sosta. Vista l’importanza del tema vi consiglio di partecipare numerosi.

Progetti Informatici del Comune – Una commissione martedì

Martedì 17 Luglio alle ore 17 (data ed orario piuttosto interessanti) si terrà presso la sala del consiglio comunale la terza commissione consiliare per l’esame dell’argomento “Progetti informatici nel Comune di Forlì e della rete telematica dei comuni in ambito provinciale”, con la presenza dell’assessore Tiziano Marchi e del dirigente Ing. Massimo Di Menna.
E’ una riunione che ho più volte sollecitato, per sensibilizzare i miei colleghi sui progetti che abbiamo e quelli che invece potremmo mettere in atto.

Vista l’importanza dell’argomento, e dato lo scarso interesse in generale su un tema che permetterebbe di far risparmiare molto tempo e denaro all’amministrazione ed ai cittadini, vi chiedo di partecipare a questa commissione. Chi vuole può farmi sapere in anticipo l’intenzione di parlare in qualità di esperto, che devo nominare prima dell’apertura della commissione. Solo consiglieri ed esperti hanno la facoltà di parola, anche se chiaramente a livello informale qualsiasi partecipazione è importante.

Software e Cultura liberi a Forlì

Il Consiglio Comunale di Lunedì 9 Luglio ha approvato una mozione presentata dal Gruppo dei Verdi sul software libero e sulla libera fruizione del sapere.
Questa mozione, per la prima volta in Italia, prevede che le pubblicazioni finanziate dal Comune e dalle società partecipate siano distribuite dopo un breve periodo con licenze libere, anche in formato elettronico liberamente fruibile sul sito del Comune.

Inoltre prevede l’impegno dell’amministrazione per l’adozione di formati di file aperti, gli unici che permettono ai cittadini di scegliere quale strumento utilizzare per la loro visualizzazione.
Scegliere di utilizzare formati non standard per i file, infatti, obbliga gli utenti all’acquisto di un software specifico. Questa situazione è paradossale, anche se molto diffusa in tutte le amministrazioni pubbliche: come se per utilizzare l’autobus si dovessero utilizzare solo scarpe prodotte da una sola multinazionale americana.

La mozione, infine, propone di analizzare tutti i settori nei quali è possibile utilizzare software libero, alla luce dei benefici rilevabili in termini economici, sia sul fronte del risparmio sia su quello dello spostamento degli investimenti da multinazionali straniere ad imprese locali. E’ notizia recente, infatti, che anche la Provincia si stia muovendo su questo terreno, prevedendo risparmi per l’ente fino a 200’000€.

Leggi il testo della mozione approvata

Software libero in Provincia: si risparmieranno 200’000€

Software Libero in Provincia - Con OpenOffice.org si risparmieranno dai 200′000€ ai 250′000€Riporto l’articolo uscito sul Resto del Carlino di Lunedì (cliccate sull’immagine per leggerlo), che parla della sperimentazione sul software libero in Provincia e sul progetto di adottare OpenOffice.org in quasi tutte le postazioni, con un risparmio preventivato che va dai 200’000€ ai 250’000€

In questi giorni ho presentato un ordine del giorno da discutere in Consiglio Comunale sul software libero, appena avrò un minuto lo pubblicherò con un commento.

Ordine del giorno per un Parlamento Pulito

Nel Consiglio Comunale di oggi abbiamo discusso di un ordine del giorno presentato dal Consigliere Farneti di Forza Italia sulla nomina di D’Elia a segretario di presidenza della Camera dei Deputati.

Nel mio intervento ho fatto la proposta di evitare di trattare un singolo caso ed ho preparato una nuova bozza di ordine del giorno più generico che in concreto chiede che i parlamentari e gli incarichi a nomina politica abbiano le stesse incompatibilità dei consiglieri comunali.

Questo si tradurrebbe, nella pratica, in una pulizia del Parlamento di tutti i pregiudicati su diversi reati importanti, cosa che oggi non avviene. In fondo all’articolo riporto l’elenco delle incompatibilità che renderebbero un candidato ineleggibile: molti dei parlamentari attuali di diversi schieramenti politici non sarebbero stati eletti, se una norma di questo tipo fosse stata in vigore.

L’ordine del giorno è stato votato all’unanimità, anche dai partiti che a livello nazionale hanno casi di questo tipo (!!!).

Data l’importanza del tema vi chiedo di diffonderlo e di proporre lo stesso testo anche negli altri Comuni e gli altri enti territoriali, in modo da dare un segnale chiaro in vista della stesura della prossima legge elettorale.

Questo è il testo dell’ordine del giorno:

Il Consiglio Comunale
– Considerato l’elevato numero di parlamentari eletti pregiudicati e l’elevata incidenza di casi analoghi riguardanti le nomine politiche di livello nazionale
– Ritenuto importante dal punto di vista etico e morale che i massimi rappresentanti degli interessi dei cittadini abbiano una storia personale non macchiata da reati
– Ritenuto fondamentale che i legislatori siano stati rispettosi osservanti delle normative vigenti
– Ritenuto fondamentale che gli incresciosi esempi attuali riguardanti anche fatti di terrorismo non si ripetano in futuro

AUSPICA
– Una revoca delle nomine già effettuate incompatibili con questi criteri

CHIEDE
– che la futura riforma della legge elettorale preveda un sistema di incompatibilità ed ineleggibilità dei pregiudicati simile a quello vigente attualmente per i consiglieri comunali (*)
– che si prevedano incompatibilità analoghe anche per le nomine politiche non sottoposte al vaglio delle elezioni dei cittadini

Votato all’unanimità il 21/5/2007

(*) Allego l’articolo 58 del decreto legislativo 267/2000 che regolamenta l’incandidabilità e quindi l’ineggibilità per reati gravi, sulla quale si basa la pres

Articolo 58
Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all’articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunita’ montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 7 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la vendita o cessione, nonche’, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu’ delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall’articolo 59 la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale e’ equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina e’ di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e’ nulla. L’organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell’elezione e’ tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi e’ stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi e’ stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e’ concessa la riabilitazione ai sensi dell’articolo 179 del codice penale o dell’articolo 15 della legge 3 agosto 1988. n. 327.

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