Generale

Proviamo le primarie

Il sito dei Girotondi ha lanciato un’iniziativa:
Proviamo le primarie

Quella che proponiamo è solamente una prova di primarie online, per verificare quanto sia sentito il problema della scelta democratica delle candidature alle elezioni, dal popolo internet.

E’ un primo tentativo, mai provato in Italia, di raccogliere migliaia di pareri in pochi giorni su questo problema.

L’invito è indirizzato agli elettori di centrosinistra e la classifica che scaturirà SARA’ A DISPOSIZIONE DI TUTTE LE LISTE DI CENTROSINISTRA PRESENTI ALLE EUROPEE.

Per fare ciò abbiamo sviluppato una procedura che ci permetterà di raggiungere dei risultati di certo significativi e rappresentativi, sempre considerando che si tratta di UNA SPERIMENTAZIONE.

Per evitare “inghippi” e rendere trasparente e democratica l’iniziativa, abbiamo diviso la consultazione in due fasi.

PRIMA FASE
Da lunedì 26 gennaio a lunedì 2 febbraio
Chi vorrà proporre delle candidature, lo potrà fare liberamente sul sito www.igirotondi.it .
Ciascuno potrà inserire fino a 5 nomi di candidati da proporre per la fase due, ma lo potrà fare solo una volta.
Questo servirà solamente a raccogliere i nomi di coloro che parteciperanno alla seconda fase: quella del vero voto online.
Quindi (in questa fase) non considereremo in pratica quante volte un singolo nome sia stato nominato: la lista dei candidati da votare online (dal 4 al 11 febbraio) comprenderà (in ordine strettamente alfabetico) TUTTI COLORO CHE SONO STATI NOMINATI ALMENO UN NUMERO MINIMO DI VOLTE (1% sul totale).

SECONDA FASE
Da mercoledì 4 febbraio alla mezzanotte di mercoledì 11 febbraio
Qui inizia la vera fase di voto online.
Ciascuno potrà dare cinque preferenze, in ordine di gradimento, tra i nomi presenti nella lista raccolta nella prima fase ma, PER CONFERMARE IL PROPRIO VOTO, sarà necessario lasciare il proprio numero di cellulare (che verrà usato SOLO per il controllo e poi immediatamente cancellato dagli archivi). Si riceverà IMMEDIATAMENTE (via sms) una password che rappresenterà una sorta di “certificato elettorale”.
Con tale password si dovrà confermare online (sempre sul sito www.igirotondi.it) la propria preferenza che, solo da quel momento, entrerà nella classifica.
La classifica verrà aggiornata automaticamente.
Questo per evitare che una singola persona possa votare più volte, salvo i casi (che riteniamo rari) in cui uno disponga di più numeri di cellulari, ma anche in questo caso cercheremo di effettuare i necessari controlli per ridurre il più possibile le anomalie di quello che resta pur sempre un sondaggio on line con tutti i limiti del caso.

C’è da dire che non c’è nessuna sicurezza che i dati pubblicati rispecchino le reali esigenze sentite dai cittadini, perché non c’è nessun controllo sull’identità di chi esprime le preferenze.
L’esperimento, però, può rivelarsi interessante come indicazione di quali sono le figure più stimate dal popolo da chi usufruisce della rete e visita in particolare il sito dei Girotondi. La scomparsa di alcuni nomi importanti dalla lista, o l’apparizione di qualche nuovo nome, può essere comunque un segnale che i vertici dei partiti coinvolti potrebbero tenere in considerazione in vista delle prossime elezioni europee.

Da Domani 4 Febbraio partirà la seconda fase, vedremo quali saranno i risultati.

io NO – Appello “Io Rete4 non la Guardo”

A partire dalla pagina dei Girotondi un appello per eliminare Rete4 dalla lista dei canali disponibili nel telecomando.

Rete4 è illegale, quindi è giusto cancellarla dalle nostre televisioni?
Il link porta anche una lista di documenti sull’illegalità della rete, la legge Gasparri come tentativo di salvarla, la mancata firma di Ciampi con il testo integrale delle osservazioni, la rassegna stampa estera sul decreto salva rete4.

io NO
“Io cittadino italiano e possessore di un televisore, constatato che a partire dal 1° Gennaio 2004 ‘Retequattro’ trasmetterà in modo ‘abusivo’ e avendo notizia che il Presidente del Consiglio vuole firmare un decreto (a suo totale beneficio in qualità di proprietario della suddetta emittente) violando la sentenza della Corte Costituzionale n°466 che impone a Retequattro di passare sul satellite, lasciando libere le sue frequenze a favore di ‘Europa 7′,
DICHIARO
che a partire dal 1° Gennaio ELIMINERO’ LE FREQUENZE DI ‘RETEQUATTRO’ DAL TELECOMANDO, INSERENDO QUELLE DI ‘EUROPA 7’ O, NEL CASO NON ESISTESSSE NELLA MIA REGIONE QUESTA EMITTENTE, UNA QUALSIASI TV PRIVATA LOCALE CHE TRASMETTA LEGALMENTE.”

L’anomalo bicefalo su p2p

Come di consueto, anche lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che era stato censurato é stato pubblicato sui canali peer to peer.

[Divx.ita].L’anomalo.Bicefalo.Dario.Fo.e.Franca.Rame.2003.sat-rip.by.tabello.avi

Questa consuetudine può cambiare modo di distribuire le informazioni che vengono ostacolate dalle televisioni pubbliche: sta nascendo un vero e proprio network di persone che si scambiano i cd con gli spettacoli censurati, per riproporli in sale private oppure in piccoli gruppi di amici riuniti.

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Relazione

Come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra 5 o 10 anni? Possiamo immaginare che molto probabilmente ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un’era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima. La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy.
Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l’altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così. Questo è il punto di partenza per capire l’importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d’uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence). Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano su di esso. Linux è un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia.
L’assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell’ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.
Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

Art. 1
(finalità della legge)

1.La Regione Emilia-Romagna favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell’art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l’uso di software libero.

Art. 2
(Definizioni)

1.Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell’articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti descritti nell’articolo 2 comma 1 della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati.

Art. 3
(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonchè l’adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all’art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell’art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora si renda necessario, l’uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui h impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all’interessato ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)

1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l’amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7
(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell’insegnamento.

Art. 8
(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Entro anni tre dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all’art. 5 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 4.

3. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 3.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

Torna su