Month: Giugno 2008

La Pazzia di Aldo Moro ed i messaggi cifrati allo Stato

Sto leggendo “La Pazzia di Aldo Moro” di Marco Clementi, e mi è venuto qualche dubbio.
Pensando alla sua situazione di rapito, nella possibilità di scrivere lettere all’esterno e nell’indubbio vantaggio derivante dal divario culturale con i rapitori, cerco di immedesimarmi in lui.
Chiunque nella sua situazione avrebbe cercato di mandare segnali sul luogo della sua prigionia.

Eppure a parte qualche raro caso, come ad esempio nelle analisi fatte da Leonardo Sciascia (riportate nella sua relazione alla commissione parlamentare), le sue lettere non sono state studiate sotto questa lente, per cercare di capire se contenessero messaggi cifrati.

Sciascia riporta una sua frase, nella sua prima lettera indirizzata a Cossiga: “mi trovo sotto un dominio pieno ed incontrollato”, leggendola col significato “mi trovo in un condominio molto abitato e non ancora controllato dalla polizia”.

Questa frase, apparentemente senza un significato preciso, può contenere un messaggio cifrato di Moro?
E se Moro avesse utilizzato anche qualche riferimento latino, lingua con la quale certamente doveva avere una ottima dimestichezza avendo il diploma di maturità classica e la laurea in giurisprudenza?
E se avesse cercato qualche riferimento alle sacre scritture, dal momento che i rapitori certamente ne erano digiuni? Tra l’altro si era appena fatto consegnare una copia della Bibbia.

Fossi stato in lui avrei utilizzato tutti gli strumenti che segnavano un divario tra il prigioniero ed i rapitori, avendo il tempo e la capacità di nascondere riferimenti utili per la polizia ed i servizi segreti, ed avrei cercato con sinonimi, ambiguità e parole stonate per chi ha la mia stessa sensibilità di far capire che c’era un senso ed una connessione tra questi segnali.

Subito dopo quella famosa frase scrive “sono in questo stato avendo tutte le conoscenze e sensibilità che derivano dalla lunga esperienza, con il rischio di essere chiamato o indotto a parlare in maniera che potrebbe essere sgradevole e pericolosa in determinate situazioni”.

L’interpretazione comune e dei media dell’epoca era che questa fosse una minaccia alla DC sulla rivelazione di segreti scomodi. Ma se andasse letta con un doppio significato, leggendo nell’esperienza e nella sensibilità i riferimenti culturali ed ideologici con i quali decifrare potenziali messaggi? E se il rischio ed il pericolo non fosse quello di spifferare qualcosa (1° lettura) ma di essere scoperto nel suo modo di parlare?

Anche i rapitori dissero che scrisse più e più volte, limando alla lettera il testo di questa prima missiva. Certamente doveva soppesare le conseguenze delle sue parole sulla politica e l’opinione pubblica, ma probabilmente stava riflettendo anche sui messaggi da inviare.

Allora la fantasia corre, ed aprendo il dizionario di latino della scuola provo a dare significati diversi alle parole che stonano rispetto al resto.
Ricordando che la prigione era situata in un palazzo quasi signorile nel quartiere della Magliana, che è sotto il livello del fiume ed a rischio inondazione, rileggo così la frase di prima pensando a possibili assonanze con parole latine:
mi trovo sotto un dominio (domo, casa) pieno (plenus, ricco) ed incontrollato (trulleum è anche una conca: in/presso/vicino a una conca).

Non sono ovviamente vicino ad un centesimo della cultura ed alla sensibilità di Moro, quindi qualsiasi speranza di capire eventuali messaggi cifrati per me è sicuramente vana, ma sono dell’idea che quelle lettere dovessero contenere sicuramente qualche segnale.

Mi pare molto strano che non sia stata presa in esame nemmeno l’ipotesi della presenza di un messaggio cifrato, attribuendo ad una sorta di pazzia e disperazione i contenuti delle lettere di un personaggio che fino a pochi giorni prima era considerato uno statista di massimo livello.

Del resto questa non è che una delle tante stranezze che avvolgono questa vicenda, sulla quale probabilmente non sapremo mai l’intera verità.

Il morso del Caimano

Vi consiglio di leggere l’articolo “Il Morso del Caimano” di Curzio Maltese. Penso abbia inquadrato molto bene l’attuale situazione italiana, con i nuovi attacchi di Berlusconi alla Magistratura e la nuova opposizione, sempre meno forte.

È un po’ ingenuo, anzi molto, stupirsi che Berlusconi sia tornato Caimano. Se esiste una persona fedele a se stessa, oltre ogni umana tentazione di dubbio o di noia, questa è il Cavaliere. (…)
Il problema non è mai stato quanto e come possa cambiare Berlusconi, che non cambia mai. Piuttosto quanto e come è cambiata l’Italia, che in questi quindici anni è cambiata moltissimo. In parte grazie all’enorme potere mediatico del premier.

Commissione sul regolamento edilizio – Risparmio Energetico

Ieri in commissione abbiamo rivisto l’adeguamento alla Legge 20 del nostro piano regolatore, che vede l’introduzione di alcune importanti norme per l’efficienza energetica degli edifici ed il risparmio delle risorse (energia elettrica, calore , acqua).

In questo articolo trovate lo stralcio delle norme che vengono introdotte su questo punto.

Rispetto alla prima bozza c’è un sostanziale cambiamento, che è l’inclusione della direttiva regionale: Atto di indirizzo sul rendimento energetico degli edifici

Questo lo stralcio dell’allegato 3, intitolato

DISPOSIZIONI PER L’USO RAZIONALE DELLE RISORSE CLIMATICHE ED ENERGETICHE
Art. 1 – Finalità e oggetto delle Norme

Le presenti norme definiscono i requisiti relativi all’uso razionale delle risorse climatiche ed energetiche di carattere obbligatorio ai fini del conseguimento e della validità ed efficacia del titolo abilitativo edilizio.
Le norme sono articolate in quattro aree tematiche così individuate:
Prestazioni dell’involucro;
Efficienza energetica degli impianti;
Fonti energetiche rinnovabili;
Sostenibilità ambientale.
Le disposizioni del presente allegato, per le parti relative ai punti a, b, e c del precedente comma, integrano quanto previsto dall’”Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazine energetica degli edifici” approvato con deliberazione dell’Assemblea della Regione Emilia-Romagna del 4 marzo 2008, n. 156 che qui viene integralmente recepito.

AREA TEMATICA: PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO
Art. 2 – Orientamento dell’edificio

La posizione degli edifici all’interno di un lotto deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e di sfruttare al meglio le risorse energetiche rinnovabili, in particolare la radiazione solare.
In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, in particolare in riferimento ad :
allineamenti prevalenti nel contesto specifico di assetti insediativi consolidati
maglia stradale e relative fasce di rispetto
allineamenti predefiniti nei piani attuativi
progettazione di PUA con orientamento predefinito in relazione al tessuto preesistente, alla maglia della centuriazione romana ecc.

gli edifici di nuova costruzione, nonchè quelli derivanti dall’intervento di demolizione e ricostruzione, devono rispettare le seguenti disposizioni:
l’asse longitudinale principale deve essere posizionato lungo la direttrice Est-Ovest, con una tolleranza di 45°;
le interdistanze tra edifici all’interno dello stesso lotto devono garantire, nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate;
gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti, laddove le condizioni tecniche lo consentano, a Sud-Est, Sud e Sud-Ovest mentre gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
le aperture massime devono essere collocate da Sud-Est a Sud-Ovest, mentre a Est saranno minori ed a Nord saranno ridotte al minimo indispensabile.
È possibile concedere deroghe se il progettista redige una relazione tecnica nella quale dimostra che la soluzione proposta offre gli stessi vantaggi energetici.
Art. 3 – Controllo del soleggiamento

Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che consentano la schermatura nella stagione estiva e l’oscuramento.
Le schermature fisse devono essere congruenti con l’orientamento in cui vengono utilizzate e posizionate (non schermanti in inverno); le schermature costituite da vegetazione devono essere formate da essenze a foglia caduca.
Il requisito è espresso come percentuale della superficie schermata rispetto alla superficie di ciascuna apertura e/o serramento rivolto verso sud. Tale percentuale deve essere superiore al 50%. La verifica del requisito deve essere effettuata con riferimento alla posizione del sole e alla radiazione solare incidente alle ore 13.00 ed alle ore 15.00 del 25 luglio.
Le norme indicate ai punti 1, 2, 3 del presente articolo non si applicano agli interventi relativi ad edifici destinati ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per le zone di lavorazione, magazzino e deposito.
In tutti gli interventi di nuova costruzione ad uso terziario, artigianale ed industriale con superfici di copertura verniciabile è obbligatoria la tinteggiatura delle suddette superfici con vernici ad elevata capacità di riflessione della radiazione solare.
Art. 4 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
Negli interventi di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione integrale valgono le seguenti disposizioni:
nel calcolo della H.f. (altezza delle fronti) relativamente ai limiti massimi di altezza delle singole zone o sottozone, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 cm, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm;
nel calcolo del volume V, i solai fuori terra di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 45 cm, vengono convenzionalmente calcolati di spessore pari a 30 cm;
per spessori superiori ai 45 cm viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 15 cm;
le murature perimetrali esterne dell’edificio di spessore maggiore di 30 e non superiore ai 55 cm, vengono convenzionalmente calcolate di spessore pari a 30 cm;
per spessori superiori ai 55 cm viene convenzionalmente detratto dal calcolo lo spessore di 25 cm;
tali riduzioni non si applicano nel calcolo dell’indice di visuale libera V.L., delle distanze dai confini D.c., dalle strade D.s. e per le distanze minime tra gli edifici D.f..
Art. 5 – Isolamento termico dell’involucro degli edifici esistenti

Negli interventi su edifici esistenti l’aumento di spessore delle murature esterne, fino a 15 cm, realizzato per esigenze di isolamento termico è considerato un corpo tecnico per il quale non si applicano i limiti previsti per D.f., V.l., D.c., D.s. Sono fatte salve le norme del codice civile.

AREA TEMATICA: EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI
Art. 6 – Efficienza degli impianti elettrici

Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste.
Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente.
L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale.

In particolare:
per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria, ai fini della riduzione dei consumi elettrici, di interruttori crepuscolari per l’illuminazione esterna, interruttori a tempo o controlli azionati da sensori di presenza nelle parti comuni interne;
per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.) così come sopra indicato.

Area Tematica 3. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
Art. 7 – Impianti solari termici

I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
In centro storico al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale. Il serbatoio di accumulo dell’acqua deve essere posizionato all’interno dell’involucro edilizio. In caso di diverso posizionamento dei pannelli solari e del serbatoio la valutazione sarà demandata alla CQAP.
L’inserimento di pannelli solari in edifici di valore storico, da attuarsi con le stesse modalità indicate al punto precedente, è soggetto alla valutazione della CQAP.
Art. 8 – Impianti solari fotovoltaici

I pannelli fotovoltaici devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate non esposte a Nord, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
In centro storico ed in edifici di valore storico presenti in tutto il territorio comunale, al fine di ridurre l’impatto visivo degli elementi, è fatto obbligo di usare pannelli integrati nel tetto, complanari ad esso e sostitutivi del manto di copertura e posizionati preferibilmente sulla falda opposta al fronte stradale principale; in caso di diverso posizionamento dei pannelli solari la valutazione sarà demandata alla CQAP.
Area Tematica 4. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Art. 9 – Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si introduce la contabilizzazione individuale obbligatoria del consumo di acqua potabile, così da garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall’immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.
Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione, mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell’acqua potabile.
La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE.
Art. 10 – Riduzione del consumo di acqua potabile

Negli interventi di nuova costruzione e in quelli in cui è previsto il rifacimento dell’impianto idrico – sanitario è obbligatoria, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche.
Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico – sanitario.
Art. 11 – Recupero acque piovane

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatorio, nelle nuove costruzioni con più di quattro unita immobiliari, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi.
Le coperture dei tetti devono essere munite tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m2, devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
La cisterna per la raccolta delle acque meteoriche deve avere le seguenti caratteristiche:
volume minimo: 0.015 m3 ogni m2 di superficie scoperta (superficie fondiaria Sf detratta la superficie coperta Sq);
sistema di filtratura per l’acqua in entrata;
sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso.
La norma non si applica nelle zone BV, E e nelle aree destinate a dotazioni territoriali.

Torna su