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Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione

Relazione

Come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra 5 o 10 anni? Possiamo immaginare che molto probabilmente ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un’era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima. La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy.
Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l’altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così. Questo è il punto di partenza per capire l’importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d’uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence). Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazione che girano su di esso. Linux è un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia.
L’assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell’ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.
Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

Art. 1
(finalità della legge)

1.La Regione Emilia-Romagna favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell’art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull’economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l’uso di software libero.

Art. 2
(Definizioni)

1.Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all’utente, oltre all’uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell’articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all’utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d’uso che non soddisfi i requisiti descritti nell’articolo 2 comma 1 della presente legge.
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all’uso di tali formati di dati.

Art. 3
(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonchè l’adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all’art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell’art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora si renda necessario, l’uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all’art. 4 della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui h impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all’interessato ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)

1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l’amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7
(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici all’interno della progressiva informatizzazione dell’Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell’insegnamento.

Art. 8
(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero.

Art. 9
(Norma transitoria)

1. Entro anni tre dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all’art. 5 della presente legge.

2. Entro dodici mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 4.

3. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all’articolo 3.

Art. 10
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l’istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

SCO e Linux su Repubblica

Tratto da un messaggio dalla mailing list discussioni@softwarelibero.org

Il supplemento economico di Repubblica pubblica con discreto risalto un intervista al Ceo di Sco. Le argomentazioni sembrano addirittura più
generiche e fuddose del solito e purtroppo senza contestazioni o contestualizzazione da parte del giornalista.
Nella stessa pagina si trova un altro pezzo che riporta le reazioni alle mosse Sco: da parte di Dell, Ibm e della comunità. Però il titolo è ingannevole
perchè lascia intendere invece che si parli del passaggio di Linus a OSDL.

Il senso dell’intervista si può riassumere in questo brano:
«Oggi Linux è un derivato illegale di Unix, gli somiglia moltissimo, e gli utilizzi sono ormai gli stessi. Il fatto di introdurre un oggetto gratuito che è l’equivalente di un oggetto commerciale, distrugge il valore di quest’ultimo. Con queste violazioni contrattuali si è resa disponibile una tecnologia gratuita equivalente a una tecnologia che ha alle spalle vent’anni di costosi investimenti e perfezionamenti, che vanno adeguatamente retribuiti. E’ una pratica anticompetitiva, un dumping esasperato e disonesto»

http://www.repubblica.it/supplementi/af/2003/09/08/multimedia/015scocco.html
http://www.repubblica.it/supplementi/af/2003/09/08/multimedia/015linnux.html

Come dire che Ford ha costruito le prime automobili, e che non è giusto che ora ne esistano altre, che fanno le stesse cose e sono utilizzate per lo stesso motivo.
In realtà la situazione è ben diversa: Linux è un prodotto a sè stante, non una semplice copia di Unix. Linux è un prodotto che è stato scritto da zero, con il contributo di migliaia di volontari, che hanno prodotto qualcosa che è solo simile nell’interfaccia con l’utente.
Si guida allo stesso modo, ma il motore, la carrozzeria, i consumi, il costo, i sedili e tutto il resto sono diversi. E la comunità Linux non deve proprio nulla a SCO, come la Fiat non paga i diritti per la costruzione delle sue automobili alla Ford.

Speriamo che Repubblica smetta di pubblicare articoli di informatica solo sotto pagamento di sponsorizzazioni aziendali, e che trovi qualche giornalista competente che sappia giudicare quello che gli dicono di scrivere.

Energie rinnovabili, la ricetta controblack-out e povertà

(ANSA) – ROMA – Da piu’ di un anno gli uffici del CSIRO, il piu’ importante centro di ricerca australiano, e’ completamente solarizzata. A Sacramento in California, imprese costruttrici e industrie di produzione di energia stanno costruendo interi quartieri serviti da sistemi fotovoltaici. Tra 5 anni negli USA anche singole abitazioni potranno essere riscaldate, refrigerate e illuminate con l’applicazione di un nuovo sistema solare termico che combina il ciclo del vapore, utilizzato nelle grandi centrali elettriche, con il ciclo di assorbimento e refrigerazione, utilizzato nei grandi impianti di refrigerazione. Il sistema ha una potenza di 5 kW ed e’ in grado di ottimizzare il ciclo in base alla domanda di calore, freddo ed elettricita’ raggiungendo standard elevatissimi di efficienza e una riduzione dei costi della meta’ anche rispetto agli impianti solari termoelettrici. In Australia dal 1987, si svolge la World Solar Challange, una gara internazionale di auto solari, che ogni anno registra la partecipazione di nuovi prototipi. Si tratta solo di alcuni esempi delle innumerevoli applicazioni delle energie rinnovabili che non rappresentano soltanto la componente piu’ sostenibile ed inesauribile del sistema energetico, ma anche un motore di crescita sociale e di lotta alla povertà. Entro il 2010 le energie rinnovabili potrebbero rispondere alla domanda di energia di un miliardo di persone, meta di quelle che oggi non hanno accesso all elettricita , 800 milioni delle quali vivono in paesi in via di sviluppo. Il Vertice di Johannesburg ha lanciato un appello ai paesi industrializzati perché si impegnino nel ”diversificare l’offerta di energia ed incrementare la quota delle fonti rinnovabili per aumentarne il contributo sull’offerta energetica globale, rimuovendo le distorsioni del mercato, prendendo in considerazione la ristrutturazione della tassazione ed eliminando progressivamente i sussidi per le fonti dannosi”. Non si tratta di una sollecitazione inutile: le fonti convenzionali (fossili e nucleare) ricevono oggi sussidi annuali, a livello mondiale, per oltre 300 miliardi di dollari, che potrebbero invece alimentare la ricerca applicata e la diffusione di energie pulite. Ma anche i governi dei paesi industrializzati, allarmati dalle previsioni di un aumento della domanda globale di energia, che tra il 2000 e il 2030 subira un incremento di oltre il 60 per cento, la cui risposta sara affidata in larga parte ai combustibili fossili. Nel 2001 l UE ha emanato una direttiva, la 2001/77/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla promozione dell energia prodotta da fonti rinnovabili. Il provvedimento impone agli Stati membri, gli attuali quindici ma anche a quelli in via di adesione, di intraprendere le misure necessarie per raggiungere entro il 2010 una quota del 12% di produzione da fonti rinnovabili. Ambiente: Energie rinnovabili. Italia in campo per fonti piu verdi Il nostro Paese con la legge 1 giugno 2001 di ratifica e esecuzione del Protocollo di Kyoto dispone di individuare le politiche nazionali che consentano di conseguire gli obiettivi di riduzione delle emissioni anche attraverso il miglioramento dell efficienza energetica e un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili. Il provvedimento indica come priorita l accelerazione delle iniziative di ricerca e sperimentazione per l introduzione dell idrogeno come combustibile nei sistemi energetici e di trasporto, per la realizzazione di impianti di produzione di energia con biomasse e per l utilizzazione del solare termico, di impianti eolici e fotovoltaici e per la produzione di energia dal combustibile generato dai rifiuti solidi urbani. Anche la delibera CIPE che rivede le linee guida per la nazionali per riduzione delle emissioni, prevede che per il periodo 2008-2012 il contributo all abbattimento dei gas serra derivante dalle rinnovabili salga fino a 75TWh, in linea quindi con gli obiettivi comunitari. Nel 2001 il fabbisogno interno lordo di elettricita (consumi finali e perdite) e stato di 305 TWh, ma si prevede un incremento del 2% circa l anno. Le rinnovabili costituiscono quindi un alternativa indispensabile per rispondere all aumento della domanda e per ridurre la dipendenza dalle fonti e dagli approvvigionamenti tradizionali, petrolio e fossili. Una circolare del Ministro delle Attivita Produttive ha recentemente proposto obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricita prodotta da fonti rinnovabili per il periodo 2003-2012. ma come raggiungerli? Alcune misure sono gia state adottate: si tratta di quelle di attuazione del piano energetico 1988, delle leggi 9/91 e 10/91, del provvedimento CIP 6/92 che ha dato impulso alla diffusione delle rinnovabili e dal quale trae origine il sistema dei certificati verdi, ma soprattutto delle disposizioni in materia di ristrutturazione del sistema e del mercato energetico. Altre misure gia adottate, ma che richiedono perfezionamenti, concernono il quadro complesso delle competenze e delle procedure autorizzative, anche in relazione al potenziamento dei compiti e dei poteri delle Regioni. Un altro problema centrale e rappresentato dalla regolamentazione degli obblighi di collegamento alla rete, che ha subito un accelerazione grazie alla delibera n.50/02 dell Autorita per l energia elettrica e il gas con la quale e stata avviata una ridefinitone delle procedure sia per gli utenti che per gli impianti. Ma altre misure verranno prese al più presto. Entro settembre dovranno essere emanati i decreti di attuazione della Comunitaria 2001, per individuare gli obiettivi futuri di consumo di elettricita da fonti rinnovabili, imponendo l approvvigionamento sul territorio nazionale o da paesi che abbiano adottato politiche analoghe a quelle nazionali.
Un provvedimento attuativo dovra garantire che i regimi di sostegno siano compatibili con le regole di mercato , favorendo la competitività e i vantaggi delle energie pulite, anche mediante la semplificazione delle procedure amministrative. Il provvedimento includera anche i rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle rinnovabili. Ambiente: Energie rinnovabili. Facciamole costare meno L impegno a promuovere energie sostenibili e inesauribili con il target del 12% entro il 2010, e stato riconfermato dai ministri europei dell Ambiente e dell Energia riunitisi la settimana scorsa per un consiglio informale che ha voluto mettere le basi per un modello europeo di integrazione tra politiche energetiche e ambientali. Il confronto e proseguito idealmente sul filone avviato dal lavoro svolto dalla task force istituita dal G8 di Okinawa del 2000 e concluso al G8 di Genova, mirato proprio a identificare azioni e misure per incoraggiare e promuovere l uso delle rinnovabili. La task force nel suo rapporto finale stilato dai due presidenti, un italiano, il Direttore Genrale del Ministero dell Ambiente Corrado Clini e l inglese Mark Mody Stuart, presidente della Shell, aveva offerto alcune indicazioni di massima per aprire il mercato delle rinnovabili, rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la diffusione e la competitivita rispetto alle fonti tradizionali. E vero infatti che il costo delle energie rinnovabili tende a diminuire con l aumento dei volumi, ma nella maggior parte dei casi non e’ ancora direttamente competitivo con le alternative convenzionali, soprattutto a causa dei costi elevati di installazione di reti ad hoc e per la conversione delle strutture già esistenti. Secondo il rapporto , che e stato fatto proprio dai rappresentanti dei Grandi nel G8, i paesi industrializzati dovranno destinare maggiori risorse ai trust fund delle agenzie finanziarie internazionali, per realizzare progetti provenienti dal settore privato. Nel lungo periodo le industrie dovranno essere incoraggiate ad assumere impegni volontari per procurare e utilizzare le energie rinnovabili. Le agenzie bilaterali e multilaterali dovrebbero promuovere le rinnovabili nei progetti di sviluppo, quando il loro uso costituisca l’opzione a minor costo, sulla base dell’analisi del ciclo di vita. E dal canto loro i governi dovrebbero adeguare le loro politiche alle disponibilita dei consumatori a sostenere i costi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili, utilizzando i meccanismi di mercato nazionali: agevolazioni, incentivi e quote pre-determinate nel portafoglio dell’energia. I paesi industrializzati, e l’Europa in prima fila attraverso i suoi Programmi per l Ambiente e per la Ricerca e lo Sviluppo, devono dare maggiore sostegno alla sperimentazione e all’applicazione di tecnologie di sfruttamento delle rinnovabili favorendone il trasferimento nei paesi in via di sviluppo. Una condizione essenziale per l’ampliamento del mercato del settore delle energie pulite infatti consiste nella cooperazione ambientale, prendendo come modello l attivita della GEF, Global Environment Facility, della Banca Mondiale, dell’United Nations Development Program e di numerosi donatori bilaterali e privati, a dimostrazione che investire nello sviluppo sostenibile rappresenta un opportunita di crescita e di profitto.(ANSA).

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